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Il criterio del prezzo più basso nei bandi di gara: Anac ribadisce limiti per la PA
L'Autorità Nazionale Anticorruzione chiarisce che, per appalti sopra soglia e lavori tecnologicamente complessi, la Pubblica Amministrazione deve adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, limitando l'utilizzo del prezzo più basso ai soli casi previsti dal Codice Appalti.
Nel contesto dei bandi di gara della Pubblica Amministrazione (PA), la scelta del criterio di aggiudicazione è una questione delicata, soggetta a rigide regolamentazioni e interpretazioni del Codice Appalti. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) è recentemente intervenuta per chiarire alcuni dubbi riguardanti l'applicazione del criterio del prezzo più basso, a seguito di una segnalazione dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) della Sicilia.
Il contesto: criterio del minor prezzo Vs offerta economicamente più vantaggiosa
Il Codice Appalti italiano stabilisce che, come regola generale, il criterio preferenziale per l'aggiudicazione dei contratti pubblici debba essere l'offerta economicamente più vantaggiosa. Questo approccio consente alla PA di considerare non solo il prezzo ma anche la qualità, l'efficienza e l'impatto ambientale dell'offerta. Tuttavia, in alcuni casi e per determinate tipologie di contratti, la normativa prevede un'eccezione che consente alla PA di utilizzare il criterio del minor prezzo. Tale scelta è circoscritta ai casi in cui si tratti di servizi e forniture standardizzate, o condizioni di mercato ben definite, specialmente per appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie.
La controversia: la PA può evitare di valorizzare la qualità?
Il caso in esame riguarda una Stazione Appaltante che, in possesso di un progetto esecutivo completo, ha pubblicato un bando per lavori del valore di 19 milioni di euro, affidati con il criterio del prezzo più basso. Tale amministrazione ritiene che la presenza del progetto esecutivo permetta di stabilire in modo preciso l'oggetto del contratto, ritenendo quindi superfluo valorizzare gli aspetti qualitativi.
In aggiunta, il bando prevedeva anche la possibilità di subappaltare i lavori relativi agli impianti, inclusi nelle categorie superspecialistiche. Pur considerando l'importanza economica di tali opere, la Stazione Appaltante ha ritenuto di poter mantenere il criterio del minor prezzo, sostenendo che il contenuto tecnologico di questi lavori non richiedesse ulteriori valutazioni qualitative.
L'intervento dell'Anac e i limiti al criterio del prezzo più basso
L'Ance Sicilia ha contestato la scelta dell'amministrazione, sostenendo che il bando violava le disposizioni del Codice Appalti. L'Anac, tramite la delibera 454/2024, ha confermato tale posizione, sottolineando che l'appalto in questione, superando le soglie comunitarie, non può essere assegnato esclusivamente in base al criterio del minor prezzo. In particolare, l'Anac ha specificato che questo criterio è ammissibile solo per servizi e forniture standardizzate di importo superiore alle soglie, mentre per lavori o progetti con valore tecnologico significativo l'unico criterio ammissibile è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Analizzando il caso, l'Anac ha posto l'accento sul valore dei lavori sugli impianti, pari a 6 milioni di euro, caratterizzati da una componente tecnologica di rilievo. Per tale ragione, l'Autorità ha ribadito che sarebbe stato necessario considerare l'offerta economicamente più vantaggiosa, sia per garantire la qualità dei lavori sia per rispettare il Codice Appalti.
La questione del subappalto e il criterio ambientale
Un altro aspetto affrontato dall'Anac riguarda il subappalto. La possibilità di subappaltare lavori tecnologici o specializzati non giustifica l'utilizzo del criterio del minor prezzo. Nonostante il subappalto sia generalmente consentito e senza limiti stringenti, questo non modifica l'obbligo della PA di valutare con maggiore attenzione le offerte, puntando alla qualità e non solo al prezzo.
Infine, l'Anac ha sottolineato che la Stazione Appaltante avrebbe dovuto valorizzare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dalle normative italiane ed europee. Il CAM rappresenta uno strumento importante per promuovere scelte sostenibili e green negli appalti pubblici.
L'intervento dell'Anac evidenzia i limiti e le direttive stringenti sul criterio del prezzo più basso negli appalti pubblici, riaffermando che la PA non può scegliere liberamente tra i criteri di aggiudicazione. In particolare, per appalti di importo rilevante e opere con contenuto tecnologico o specializzato, la PA deve rispettare il principio di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando gli aspetti qualitativi e ambientali delle offerte.
Questa decisione è un monito per le amministrazioni e sottolinea l'importanza di garantire standard elevati nella realizzazione delle opere pubbliche, mirando a una maggiore trasparenza, sostenibilità e qualità, per evitare che il semplice prezzo più basso porti a conseguenze negative sulla qualità delle opere o sul rispetto degli standard ambientali e tecnologici.
Il contesto: criterio del minor prezzo Vs offerta economicamente più vantaggiosa
Il Codice Appalti italiano stabilisce che, come regola generale, il criterio preferenziale per l'aggiudicazione dei contratti pubblici debba essere l'offerta economicamente più vantaggiosa. Questo approccio consente alla PA di considerare non solo il prezzo ma anche la qualità, l'efficienza e l'impatto ambientale dell'offerta. Tuttavia, in alcuni casi e per determinate tipologie di contratti, la normativa prevede un'eccezione che consente alla PA di utilizzare il criterio del minor prezzo. Tale scelta è circoscritta ai casi in cui si tratti di servizi e forniture standardizzate, o condizioni di mercato ben definite, specialmente per appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie.
La controversia: la PA può evitare di valorizzare la qualità?
Il caso in esame riguarda una Stazione Appaltante che, in possesso di un progetto esecutivo completo, ha pubblicato un bando per lavori del valore di 19 milioni di euro, affidati con il criterio del prezzo più basso. Tale amministrazione ritiene che la presenza del progetto esecutivo permetta di stabilire in modo preciso l'oggetto del contratto, ritenendo quindi superfluo valorizzare gli aspetti qualitativi.
In aggiunta, il bando prevedeva anche la possibilità di subappaltare i lavori relativi agli impianti, inclusi nelle categorie superspecialistiche. Pur considerando l'importanza economica di tali opere, la Stazione Appaltante ha ritenuto di poter mantenere il criterio del minor prezzo, sostenendo che il contenuto tecnologico di questi lavori non richiedesse ulteriori valutazioni qualitative.
L'intervento dell'Anac e i limiti al criterio del prezzo più basso
L'Ance Sicilia ha contestato la scelta dell'amministrazione, sostenendo che il bando violava le disposizioni del Codice Appalti. L'Anac, tramite la delibera 454/2024, ha confermato tale posizione, sottolineando che l'appalto in questione, superando le soglie comunitarie, non può essere assegnato esclusivamente in base al criterio del minor prezzo. In particolare, l'Anac ha specificato che questo criterio è ammissibile solo per servizi e forniture standardizzate di importo superiore alle soglie, mentre per lavori o progetti con valore tecnologico significativo l'unico criterio ammissibile è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Analizzando il caso, l'Anac ha posto l'accento sul valore dei lavori sugli impianti, pari a 6 milioni di euro, caratterizzati da una componente tecnologica di rilievo. Per tale ragione, l'Autorità ha ribadito che sarebbe stato necessario considerare l'offerta economicamente più vantaggiosa, sia per garantire la qualità dei lavori sia per rispettare il Codice Appalti.
La questione del subappalto e il criterio ambientale
Un altro aspetto affrontato dall'Anac riguarda il subappalto. La possibilità di subappaltare lavori tecnologici o specializzati non giustifica l'utilizzo del criterio del minor prezzo. Nonostante il subappalto sia generalmente consentito e senza limiti stringenti, questo non modifica l'obbligo della PA di valutare con maggiore attenzione le offerte, puntando alla qualità e non solo al prezzo.
Infine, l'Anac ha sottolineato che la Stazione Appaltante avrebbe dovuto valorizzare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dalle normative italiane ed europee. Il CAM rappresenta uno strumento importante per promuovere scelte sostenibili e green negli appalti pubblici.
L'intervento dell'Anac evidenzia i limiti e le direttive stringenti sul criterio del prezzo più basso negli appalti pubblici, riaffermando che la PA non può scegliere liberamente tra i criteri di aggiudicazione. In particolare, per appalti di importo rilevante e opere con contenuto tecnologico o specializzato, la PA deve rispettare il principio di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando gli aspetti qualitativi e ambientali delle offerte.
Questa decisione è un monito per le amministrazioni e sottolinea l'importanza di garantire standard elevati nella realizzazione delle opere pubbliche, mirando a una maggiore trasparenza, sostenibilità e qualità, per evitare che il semplice prezzo più basso porti a conseguenze negative sulla qualità delle opere o sul rispetto degli standard ambientali e tecnologici.
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