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Divieto di frazionamento negli appalti per servizi di ingegneria e architettura

L'Anac ribadisce che le stazioni appaltanti non possono suddividere artificialmente gli incarichi per eludere le soglie europee, salvo giustificazioni oggettive che ne dimostrino la necessità.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha recentemente ribadito che gli incarichi relativi ai servizi di ingegneria e architettura non possono essere frazionati artificialmente per evitare l'applicazione delle soglie europee. Tale pratica, se non adeguatamente motivata da ragioni oggettive, viola le norme sul calcolo del valore stimato degli appalti pubblici.

Secondo le disposizioni contenute nel Codice degli Appalti (Dlgs. 36/2023), in particolare gli articoli 14, 41 e 114, le stazioni appaltanti devono basarsi sull'importo totale dell'appalto per stabilire le procedure da seguire. Il divieto di frazionamento ha l'obiettivo di evitare che, frammentando gli incarichi, si riduca artificialmente il valore dell'appalto per eludere le soglie di applicazione delle direttive comunitarie.

Le soglie comunitarie e il calcolo del valore stimato

Dal 1° gennaio 2024, le soglie europee per gli appalti di progettazione saranno pari a 143.000 euro per le autorità governative centrali e 221.000 euro per le amministrazioni sub-centrali. Gli appalti il cui valore stimato supera queste soglie devono seguire le procedure previste dalle normative comunitarie. Per il calcolo del valore stimato, è necessario considerare l'importo totale pagabile, comprese le opzioni di rinnovo esplicitamente indicate nella documentazione di gara.

Norme sull'affidamento degli incarichi di progettazione

L'Anac ha sottolineato l'importanza di affidare congiuntamente tutte le fasi di progettazione, dalla fattibilità tecnica ed economica alla progettazione esecutiva, per garantire coerenza e omogeneità. L'articolo 41 del Codice stabilisce che, salvo ragioni specifiche, il progettista che ha curato la fattibilità deve occuparsi anche della fase esecutiva.

Possibili eccezioni e obblighi di programmazione

Il frazionamento degli incarichi è consentito solo in presenza di ragioni oggettive che ne giustifichino la separazione, e tali motivazioni devono essere esplicitate. La programmazione preventiva degli appalti, secondo l'art. 37 del Codice, è essenziale per evitare divisioni non giustificate, mentre il Consiglio di Stato, nella sentenza 1393/2024, ha specificato che l'assenza di giustificazioni può essere considerata un'indicazione di frazionamento artificioso.

Il ruolo di Anac e le prospettive future

L'Anac continuerà a monitorare l'applicazione delle normative in materia di appalti pubblici, affinché sia garantita la trasparenza e la concorrenza. Inoltre, è previsto che futuri interventi della Cabina di Regia chiariranno ulteriormente il coordinamento tra il Codice Appalti e la Legge sull'equo compenso. Rimane, infine, il principio di suddivisione degli appalti in lotti funzionali per promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese e assicurare una concorrenza equa, come stabilito dall'art. 58 del Codice.

Questi interventi mirano a rafforzare il quadro normativo sugli appalti pubblici, con l'obiettivo di prevenire pratiche elusive che possano minare la trasparenza e la corretta gestione delle risorse pubbliche.

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