Progettazione, realizzazione ed esercizio sicurezza antincendio luoghi di lavoro: chiarimenti VVF
La Circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco del 08/11/2021 fornisce chiarimenti sul Decreto del Ministero dell'interno del 03/09/2021 che stabilisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
La Circ. Min. Interno 08/11/2021, n. 16700 del Dipartimento dei Vigili del fuoco fornisce chiarimenti sul contenuto del D. Min. Interno 03/09/2021.
La Circolare evidenzia gli aspetti salienti del citato Decreto anche in relazione alle novità introdotte rispetto alla precedente normativa e chiarisce che il cardine del provvedimento è l'art. 3 del D. Min. Interno 03/09/2021, che fornisce indicazioni per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro. Sono previsti 4 casi, ognuno dei quali descritto in uno dei 4 commi che costituiscono tale articolo:
- in generale, le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili;
- per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, definiti nell'allegato I al Decreto, si applica l'allegato I stesso;
- per i luoghi di lavoro che non ricadono nei commi 1 e 2, dell'art. 3 del D. Min. Interno 03/09/2021, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli contenuti nel D. Min. Interno 03/08/2015;
- anche per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio è possibile applicare il D. Min. Interno 03/08/2015.
Si ricorda che il D. Min. Interno 03/09/2021, pubblicato nella G.U. del 29/10/2021, n. 259 e in vigore dal 29/10/2022, stabilisce i criteri generali per individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.
Il Decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo D. Leg.vo 81/2008.
Dalla data di entrata in vigore del Decreto (i.e. 29/10/2022) è abrogato il D. Min. Interno 10/03/1998.
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