La pergotenda con pannelli laterali di vetro retrattili non necessita di titolo edilizio
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la pergotenda in plastica ritraibile con pannelli laterali di vetro scorrevole richiudibili a pacchetto non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante e non necessità dunque di titolo abilitativo.
FATTISPECIE
La controversia ha ad oggetto il ricorso avverso l’ordine di demolizione degli interventi abusivi consistenti nella realizzazione di una pergotenda ritraibile di m 9 per m 4,30 di altezza variabile da m 2,60 a m 2,25 circa, comandata elettricamente, tamponata su due lati con pannelli di vetro scorrevole richiudibili a pacchetto.
PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Sent. C. Stato 14/10/2019, n. 6979 ha ricordato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10, del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera destinata ad ospitare pannelli retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche.
Infatti, la pergotenda - la cui opera principale è la tenda e non l’intelaiatura - è un’opera che, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non necessità di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione.
La sentenza richiama anche l’allegato al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018, avente ad oggetto il glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, il quale, al n. 50, include le pergotende tra gli interventi realizzabili in regime di edilizia libera.
CONCLUSIONI
Nel caso di specie, dunque, l’appello è stato ritenuto fondato sotto il profilo concernente la qualificazione degli abusi in contestazione.
Infatti, il Consiglio di Stato ha concluso che la tenda, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.
Infine, con riferimento al fatto che il terrazzo risultava arredato con tavoli e sedie da giardino e sono stati installati due climatizzatori, la sentenza ha rilevato che in termini di delimitazione della nozione di pergotenda, con i caratteri predetti risulterebbero incompatibili i condizionatori e\o i climatizzatori, di cui, peraltro, nel caso di specie la p.a., premessa l’irrilevanza di ingombro edilizio, non ne ha accertato e dimostrato l’allaccio ed il funzionamento.
Se quindi nel caso di specie non risultano provati l’allaccio ed il funzionamento dei climatizzatori, in linea generale va precisato come sia evidente che gli stessi apparecchi, laddove funzionanti, darebbero vita ad uno spazio destinato ad un utilizzo ben più ampio e continuativo rispetto alla nozione di transitorietà e precarietà della vera e propria pergotenda.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it
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