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Bonus ristrutturazioni e nuova costruzione post-sisma
L'Agenzia delle entrate ha dato l'ok alla detrazione sulla parte eccedente il contributo per la ricostruzione post-sisma. Quando si ricostruisce un immobile danneggiato dal sisma, usufruendo del contributo per la ricostruzione, si può ottenere il bonus ristrutturazioni sulla parte che eccede il contributo, anche se l'intervento è classificato come nuova costruzione.
Nel caso specifico, il proprietario di una unità immobiliare, danneggiata dal sisma del 2016 e dichiarata inutilizzabile, aveva intenzione di demolirla e ricostruirla con stessa volumetria ma sagoma diversa, rispettando le normative antisismiche, energetiche e di accessibilità.
Per l'intervento, il Comune avrebbe rilasciato l'autorizzazione per la realizzazione di una nuova costruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera e) del Testo Unico dell'edilizia (Dpr 380/2001). Dal momento che l'immobile sorgeva in una zona paesaggisticamente vincolata, i lavori non potevano qualificarsi come ristrutturazione edilizia.
Il proprietario si è quindi rivolto all'Agenzia delle Entrate per sapere se potesse usufruire il Bonus ristrutturazioni sulla parte eccedente il contributo per la ricostruzione post-sisma.
L'Agenzia ha ricordato che, in base all'articolo 16-bis, del Testo Unico delle Imposte sui redditi (Dpr 917/1986), che regola il funzionamento del Bonus ristrutturazioni, l'agevolazione è riconosciuta agli interventi di ricostruzione e ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi anche se tali interventi non si qualificano come manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
La condizione per ottenere il bonus, ha concluso l'Agenzia, non è quindi il titolo abilitativo e la qualificazione dell'intervento, ma la circostanza che gli interventi vengano realizzati su un immobile danneggiato e che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
La rigenerazione degli edifici inoltre rappresenta in maniera assoluta un valido strumento di rilancio dell'intera filiera delle costruzioni, con effetti positivi sul mercato del lavoro sia di carattere tecnico-professionale che in termini di economia reale.
L'obiettivo originario del Sismabonus, teso alle verifiche sismiche dei fabbricati ed il conseguente miglioramento, non va quindi ridimensionato. Il censimento del patrimonio edilizio che sarà oggetto di miglioramento sismico e/o energetico potrebbe costituire un' opportunità per iniziare a catalogare gli stessi edifici in un vero e proprio 'fascicolo del fabbricato'".
Per l'intervento, il Comune avrebbe rilasciato l'autorizzazione per la realizzazione di una nuova costruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera e) del Testo Unico dell'edilizia (Dpr 380/2001). Dal momento che l'immobile sorgeva in una zona paesaggisticamente vincolata, i lavori non potevano qualificarsi come ristrutturazione edilizia.
Il proprietario si è quindi rivolto all'Agenzia delle Entrate per sapere se potesse usufruire il Bonus ristrutturazioni sulla parte eccedente il contributo per la ricostruzione post-sisma.
L'Agenzia ha ricordato che, in base all'articolo 16-bis, del Testo Unico delle Imposte sui redditi (Dpr 917/1986), che regola il funzionamento del Bonus ristrutturazioni, l'agevolazione è riconosciuta agli interventi di ricostruzione e ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi anche se tali interventi non si qualificano come manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
La condizione per ottenere il bonus, ha concluso l'Agenzia, non è quindi il titolo abilitativo e la qualificazione dell'intervento, ma la circostanza che gli interventi vengano realizzati su un immobile danneggiato e che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
La rigenerazione degli edifici inoltre rappresenta in maniera assoluta un valido strumento di rilancio dell'intera filiera delle costruzioni, con effetti positivi sul mercato del lavoro sia di carattere tecnico-professionale che in termini di economia reale.
L'obiettivo originario del Sismabonus, teso alle verifiche sismiche dei fabbricati ed il conseguente miglioramento, non va quindi ridimensionato. Il censimento del patrimonio edilizio che sarà oggetto di miglioramento sismico e/o energetico potrebbe costituire un' opportunità per iniziare a catalogare gli stessi edifici in un vero e proprio 'fascicolo del fabbricato'".
I superbonus 110% possono dunque generare effetti espansivi significativi nella filiera dell'edilizia e migliorare la qualità delle nostre abitazioni.
Se, però, l'ecobonus ha dimostrato di poter camminare con le proprie gambe, l'applicazione del sismabonus risulta ancora limitata. Ciò anche a causa di una certa incoerenza delle norme che regolano i nuovi incentivi e i criteri di accesso troppo restrittivi. Bisogna lavorare affinché si possa arrivare ad un utilizzo diffuso del sismabonus, soprattutto perché è lo strumento principale per arrivare a garantire un maggiore livello di sicurezza del patrimonio edilizio del nostro Paese.
Se, però, l'ecobonus ha dimostrato di poter camminare con le proprie gambe, l'applicazione del sismabonus risulta ancora limitata. Ciò anche a causa di una certa incoerenza delle norme che regolano i nuovi incentivi e i criteri di accesso troppo restrittivi. Bisogna lavorare affinché si possa arrivare ad un utilizzo diffuso del sismabonus, soprattutto perché è lo strumento principale per arrivare a garantire un maggiore livello di sicurezza del patrimonio edilizio del nostro Paese.
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