Il 30 settembre 2020 è stata pubblicata la bozza della Regola Tecnica Verticale per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico dei Vigili del Fuoco.

Regole tecniche
Tale regolamento reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti sia attività svolte al chiuso che all’aperto, anche a carattere temporaneo.

Sono esclusi:
- I luoghi all’aperto non delimitati;
- Gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti;
- Le attrazioni di spettacoli viaggiante.

Le attività sono inoltre classificate in relazione al numero di occupanti, ovvero il numero di spettatori o avventori, escluso il personale addetto e in relazione alla quota dei piani. Dove l’attività presenti quote di piano variabili, si considerano le quote di piano più sfavorevoli d’accesso agli occupanti.
Per una adeguata strategia antincendio le vie d'esodo verticali e i passaggi di comunicazione di queste devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco, nelle sale delle aree accessibili al pubblico, con esclusione delle attività all’aperto, devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco e i materiali costituenti le pavimentazioni devono appartenere almeno al gruppo GM3 di reazione al fuoco. Per i materiali ed i prodotti installati nelle aree accessibili al pubblico delle attività all’aperto e nelle relative vie d’esodo, inclusi tensostrutture, tunnel mobili e strutture a tenda in generale devono essere impiegati materiali del gruppo GM3 di reazione al fuoco.
Inoltre, deve essere prevista una gestione della sicurezza antincendio in esercizio che deve comprendere un’attività di sorveglianza, che preveda attività di verifica prima di ogni apertura al pubblico. In particolare, devono essere previsti la sorveglianza dei locali e delle vie di esodo, la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature di protezione antincendio e la sorveglianza degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.
Infine, la RTV definisce anche le direttive per il controllo dell’incendio, la rivelazione incendi e allarme, il controllo di fumi e calore e la sicurezza degli impianti tecnologici.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Sicurezza sul lavoroEmanato il decreto attuativo del TU sicurezza con le specifiche modalità applicative del medesimo Testo unico nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei Vigili del fuoco. Abrogato il precedente decreto del 1999.

Sulla G.U. 30/10/2019, n. 255, è stato pubblicato il D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127, che in attuazione dell’art. 3 del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza), comma 2, reca specifiche modalità applicative del medesimo Testo unico nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Il nuovo decreto abroga il precedente D. Min. Interno 14/06/1999, n. 450, a sua volta emanato in attuazione dell’art. 1 del D. Leg.vo 626/1994.

DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI. Il provvedimento - ferma restando la definizione recata dalla lettera b) dell’art. 2 del D. Leg.vo 81/2008 - dispone che le funzioni di datore di lavoro (limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti, ed ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa) sono assolte anche:
- dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell’ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio;
oppure
- dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, anche ai fini dell’organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio.
I datori di lavoro sono individuati con uno o più decreti ministeriali da emanarsi.
L’art. 3 del D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127, reca invece le disposizioni finalizzate all’individuazione dei dirigenti e dei preposti.

PARTICOLARI ESIGENZE E PECULIARITÀ ORGANIZZATIVE. Il provvedimento individua (art. 8 del D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127 per quanto riguarda le articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato nonché le strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica; art. 15 del D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127 per quanto riguarda il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) le “particolari esigenze connesse al servizio espletato ovvero alle peculiarità organizzative”, di cui occorre tenere conto per definire le peculiari e specifiche modalità di applicazione del Testo unico della sicurezza ai luoghi di lavoro in oggetto.

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. Ai sensi dell’art. 17 del D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127, la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata, è effettuata dal personale dell’ufficio di vigilanza dell’Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei Vigili del fuoco. Sono escluse dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente redazione del DVR, nonché dall’ottemperanza di ogni ulteriore obbligo anche previsto dal Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) del D. Leg.vo 81/2008, le attività funzionali alle operazioni in interventi di soccorso che richiedano l’esecuzione anche di lavori individuati nell’Allegato X del medesimo D. Leg.vo 81/2008.
Tutte le attività in questione sono realizzate sotto la direzione tecnica di un responsabile operativo, direttamente designato dal datore di lavoro, in qualità di dirigente, come definito dall’art. 2 del D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127 in commento.

 

 

Fonte: bollettino online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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Vigili del FuocoIl Dipartimento dei Vigili del Fuoco presso il Ministero dell'interno, con la Circolare 15/10/2019, n. 15406, fornisce una tabella riepilogativa delle norme di prevenzione incendi da applicare a seguito del D.M. 12/04/2019, in vigore dal 20/10/2019, che ha introdotto rilevanti novità.

Si ricorda in particolare che il D.M. 12/04/2019 ha previsto l'eliminazione del cd. "doppio binario" per la progettazione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi: la normativa "prestazionale" da facoltativa diventa obbligatoria per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma non normate.

Per ulteriori dettagli sul D.M. 12/04/2019 si rinvia, oltre che al testo dello stesso, anche a:
- Codice di prevenzione incendi: modifiche in vigore dal 20/10/2019
- Codice di prevenzione incendi: pubblicato in G.U. il Decreto con le modifiche

Nel rinviare anche al testo della Circolare 15/10/2019, n. 15406 per i chiarimenti forniti dal Dipartimento dei VV.F., si riporta di seguito l'utile tabella in essa contenuta, che evidenzia la normativa da applicarsi alle attività soggette, normate o meno (cioè per le quali sia stata o meno emanata una specifica Regola Tecnica Verticale - RTV), in caso di progettazione di nuova attività oppure di progettazione di modifiche o ampliamenti ad attività già esistenti.

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