Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 12 agosto 2020 sono stati ripartiti 137 milioni di euro tra le Città Metropolitane e i Comuni per la progettazione e realizzazione di ciclovie urbane e ciclostazioni.

Ciclovia
I 137 milioni di euro sono suddivisi in 51.4 milioni riferiti al 2020 e 85.8 milioni al 2021. Questi finanzieranno anche interventi per la messa in sicurezza della circolazione ciclistica, quali l’ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di nuove corsie ciclabili in linea con i Piani Urbani per la mobilità sostenibile e i Piani Urbani della mobilità ciclistica.
I fondi messi a disposizione sono stati ripartiti per il 30% alle Città Metropolitane, il 40% ai Comuni capoluogo, il 27% ai Comuni con popolazione superiore a cinquanta mila abitanti e il 3% ai Comuni con popolazione inferiore ai cinquanta mila abitanti. Alle Regioni del Sud Italia spettano dunque il 34% dei fondi.

Per le Città Metropolitane e i Comuni con più di centomila abitanti che hanno adoperato il Piano Urbano per la mobilità sostenibile entro il 30 aprile 2020 è stato riconosciuto un premio. Inoltre, una somma pari a 4milioni di euro è stata destinata ai collegamenti tra i poli universitari e le stazioni ferroviarie. In base ai criteri di selezione dei fondi, le Città Metropolitane che si sono aggiudicate la maggiore somma dei fondi sono Roma, Napoli e Milano.

Per usufruire di tali finanziamenti i lavori per la realizzazione di tali interventi deve avvenire entro 22 mesi dalla pubblicazione del decreto, ovvero entro il 22 agosto 2022. Per controllare la regolarità dei lavori e il rispetto dei Piani Urbanistici per la mobilità sostenibile nella progettazione e realizzazione delle opere è stato istituito un tavolo permanente di monitoraggio. Tale tavolo di monitoraggio avrà anche il compito di controllare gli effetti di tali interventi sulla mobilità urbana.

 

A cura di Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

RistrutturazioneLa Corte Costituzionale chiarisce i limiti entro i quali è possibile effettuare un intervento di ristrutturazione soggetta a SCIA mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato.

La Corte costituzionale, con la sentenza 24/04/2020, n. 70, nel dichiarare costituzionalmente illegittime le disposizioni della Regione Puglia sul “piano casa” che consentivano la realizzazione di interventi edilizi di demolizione e ricostruzione anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza, ha chiarito gli attuali limiti della c.d. “ristrutturazione ricostruttiva” soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

RISTRUTTURAZIONE RICOSTRUTTIVA DOPO IL D.L. SBLOCCA CANTIERI
La Corte Costituzionale ha ricordato i vari interventi a livello statale che hanno via via modificato le norme in materia del D.P.R. 380/2001, evidenziando che gli stessi avevano progressivamente allargato l’ambito degli interventi di ristrutturazione, consentendo di derogare all’identità di volumetria in caso di ricostruzioni volte alla riqualificazione edilizia e imponendo il rispetto della sagoma solo per immobili vincolati.

Questa tendenza però si è arrestata nel 2019, con il D.L. 32/2019 (cosiddetto decreto “sblocca cantieri”), che ha inserito il comma 1-ter all’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 secondo il quale “in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”.

Secondo la Corte, tale norma:
- detta una regola unitaria, valevole sull’intero territorio nazionale, diretta da un lato a favorire la rigenerazione urbana e, dall’altro, a rispettare l’assetto urbanistico impedendo ulteriore consumo di suolo;
- impone per la ristrutturazione ricostruttiva, il generalizzato limite volumetrico (a prescindere, dunque, dalla finalità di riqualificazione edilizia) e il vincolo dell’area di sedime.

Allo stato attuale, quindi, la ristrutturazione ricostruttiva, autorizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è ammissibile purché siano rispettati i volumi, l’area di sedime del manufatto originario e, per gli immobili vincolati, la sagoma.

Ne consegue che le Regioni non possono qualificare come intervento di ristrutturazione ricostruttiva assoggettato a SCIA interventi che determinano una modifica della volumetria e dell’area di sedime.

NORME SUL PIANO CASA
Sulla base di tali premesse non può sostenersi che l’intervenuta modifica normativa statale non incida sulla legislazione regionale attuativa del “piano casa”, considerata disciplina speciale rispetto alla normativa generale prevista dal legislatore nazionale. Il nuovo comma 1-ter dell’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 stabilisce infatti che i limiti volumetrici e di sedime si applichino in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, così esprimendo una ratio univoca, volta a superare tutte le disposizioni (anche regionali), in materia di SCIA, incompatibili con i nuovi vincoli.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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