Appalti urgenzaLa Commissione europea fornisce gli orientamenti in materia di appalti pubblici per fronteggiare l’emergenza connessa alla crisi Covid-19.

Con la Comunicazione pubblicata nella GUUE del 01/04/2020 la Commissione UE chiarisce quali siano le opzioni e i margini di manovra possibili nell’ambito della normativa europea in materia di appalti pubblici per l’acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi dovuta all’emergenza epidemiologica Covid-19.

Gli orientamenti forniscono una panoramica delle possibilità a disposizione degli acquirenti pubblici, ossia le amministrazioni aggiudicatrici, per accelerare le procedure e acquistare rapidamente forniture e servizi di prima necessità, come pure, se necessario, infrastrutture supplementari.

In particolare vengono trattati i seguenti argomenti:
- scelta delle procedure;
- riduzione dei termini;
- ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione;
- eventi imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice;
- impossibilità di rispettare i termini di scadenza generali a causa dell’estrema urgenza.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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Corte di Giustizia europeaSulla sentenza del 4 luglio scorso della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Fondazione Inarcassa e l’Ordine degli Architetti di Roma hanno avviato un confronto per discutere delle implicazioni che il caso tedesco, su cui hanno ragionato i giudici europei, potrà avere anche sul modello ordinistico italiano e, in particolare, sui compensi determinati per i servizi di progettazione di architetti e ingegneri.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-377/17, promossa dalla Commissione Europea nei confronti della Repubblica Federale tedesca, pur sostenendo l’incompatibilità tra la disciplina che regola gli onorari degli architetti e ingegneri rispetto agli obblighi derivanti dalla direttiva servizi del 2006 /2006/123/CE) , ha precisato taluni punti che vale la pena sottolineare e che si ritiene possano essere di supporto ad un’analisi complessiva del modello di tariffazione delle professioni regolamentate in Europa.

Innanzitutto, la Corte sostiene che la disciplina normativa delle tariffe in Germania è effettivamente non discriminatoria, dal momento che si applica a tutti gli operatori; in secondo luogo, la Corte riconosce che “l’esistenza delle tariffe minime per le prestazioni di progettazione è atta, in linea di principio, in considerazione delle caratteristiche del mercato tedesco, a contribuire a garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione e, di conseguenza, a realizzare gli obiettivi perseguiti dalla Repubblica federale di Germania”.

Quest’ultimo è il punto da cui Fondazione Inarcassa e l’Ordine degli Architetti di Roma intendono ripartire per sottolineare che il sistema delle tariffe legato alle prestazioni rese dagli architetti e ingegneri non è incompatibile tout court con la disciplina europea che ricaviamo dalla direttiva servizi del 2006. E’ vero che la Corte infligge una condanna alla Repubblica Federale tedesca, ma ciò in quanto la normativa nazionale tedesca, così come è strutturata ora, non è idonea a garantire adeguati livelli di qualità delle prestazioni rese dai professionisti.

Occorre ritornare a riflettere sull’opportunità di dotare anche il nostro Paese di un sistema tariffario, sinonimo di garanzia della qualità delle prestazioni, e invitare, quindi, il legislatore ad ampliare la sfera interpretativa dell’equo compenso, su cui molto si sta facendo anche a livello regionale, senza escludere di fissare una tariffa al di sotto della quale il professionista, in relazione ad una prestazione resa, non deve essere pagato.


Fonte Inarcassa

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