Il Ministero dell'Interno ha pubblicato, con il DM 10/7/2020, la nuova Regola Tecnica di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico e destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. Tale modifica al codice di prevenzione degli incendi entra in vigore dal 21 agosto 2020, ovvero dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta della stessa.

Edifici vincolatiLa RTV differenzia le aree dell'attività in base alla presenza di persone o sostanze infiammabili, classificandole in: TA, locali aperti al pubblico e destinati a sale espositive, sale lettura, sale di consultazione e relativi servizi; TC, aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi di superficie maggiore di 200mq; TM, depositi con carico di incendio specifico superiore ai 600 MJ/mq e aventi superficie maggiore di 25mq; TK1, locali ove si detengono o trattano sostanze o  miscele pericolose o si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione e  locali con carico di incendio specifico maggiore di 1200MJ/mq; TK2, depositi di beni tutelati; TO, locali con affollamento superiore alle 100 persone; TT, locali in cui siano presenti quantità   significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e locali tecnici rilevanti ai fini della   sicurezza antincendio; TZ, altre aree non ricomprese nelle precedenti o zone ad accesso soggetto a particolari condizioni d’uso.
Di questa classificazione sono ritenute aree a rischio specifico quelle dove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose (utilizzate per il restauro) o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, ovvero le aree TK1.
Per la strategia antincendio la nuova regola impone che vengano applicate tutte le misure della regola tecnica orizzontale e quelle della presente RVT per le aree definite a rischio specifico. Per le vie di esodo verticali devono essere impiegati solo materiali appartenenti al gruppo GM2 di reazione al fuoco, mentre la classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non può essere inferiore a 30, per quelli a quota superiore a -1m, ed a 60, per quelli a quota non superiore a -1m. Per le aree TA, TC, TO, ovvero nelle aree in cui non è possibile l’adeguamento o la determinazione della classe richiesta, devono essere adottati dei requisiti aggiuntivi, quali l'assunzione di un sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione III.
In caso di esodo per fasi è ammesso l’utilizzo di scala d’esodo protetta anziché a prova di fumo o  esterna, con le seguenti misure antincendio minime:
• nell’attività deve essere prevista una gestione della sicurezza con livello di prestazione III;
• ciascun piano dell’attività sia inserito in compartimento distinto;
• la procedura di esodo per fasi non sia utilizzata per vie di esodo verticali che servono piani a quota inferiore a -5 m.
Gli infissi, qualora di interesse storico artistico, presenti lungo le vie di esodo e che non possiedono le caratteristiche richieste, devono essere mantenuti costantemente aperti, durante l’esercizio dell’attività. Inoltre, sono ammesse larghezze delle vie di esodo orizzontali o verticali inferiori ai valori minimi, e comunque non inferiori a 800 mm, a condizione che vengano impiegati materiali  appartenenti al gruppo GM0 o GM1 di reazione al fuoco, che la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticità sia progettato per garantire il doppio dell’illuminamento minimo previsto dalla norma e che venga fatta una segnalazione specifica a tutti gli occupanti.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

GovernoPubblicato nella G.U. del 09/06/2020, n. 145, il D. Leg.vo 01/06/2020, n. 44 che recepisce la Direttiva 2017/2398/UE sulla protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni o mutageni. Nuove misure di sorveglianza sanitaria e nuovi valori limite.

Il D. Leg.vo 01/06/2020, n. 44 modifica il D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81 (Testo Unico della sicurezza) per adeguarlo alle norme europee dettate dalla Direttiva 2017/2398/UE del 12/12/2017 di modifica della Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

In particolare, il D. Leg.vo 44/2020 sostituisce il comma 6 dell’art. 242 del D. Leg.vo 81/2008 introducendo la possibilità per il medico competente di segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire anche dopo il termine dell'esposizione e per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. E' previsto inoltre che il medico competente fornisca al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Il Decreto ha inoltre sostituito:

- l’allegato XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi) per inserire nell'elenco delle sostanze cancerogene la polvere di silice cristallina;

- l’allegato XLIII (Valori limite di esposizione professionale) revisionandone i valori precedenti e aggiungendone dei nuovi, così come previsto dalla recepita Direttiva 2017/2398/UE.

Si riporta di seguito la tabella dei valori nazionali vigenti di cui all’allegato XLIII del D. Leg.vo 81/2008, come sostituito dal D. Leg.vo 01/06/2020, n. 44.

 

Nome agente

N. CE (1)

CAS (2)

VALORI LIMITE (3)

Misure transitorie

mg/m3 (4)

ppm (5)

f/ml (6)

Osservazioni

Polveri di legno duro

-

-

2 (7)

-

-

-

Valore limite: 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’art. 2, lettera a), punto i) della Direttiva 2004/37, (come cromo)

--

--

0,005

--

Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025

Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’art. 2, lettera a), punto i) della Direttiva 2004/37

--

--

--

--

0,3

--

 

Polvere di silice cristallina respirabile

--

--

0,1 (8)

--

--

--

 

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25

1

--

Cute (9)

 

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2,6

1

--

--

 

Ossido di etilene

200-849-9

75-21-8

1,8

1

--

Cute (9)

 

1,2 – Epossipropano

200-879-2

75-56-9

2,4

1

--

--

 

Acrilammide

201-173-7

79-06-1

0,1

--

--

Cute (9)

 

2-Nitropropano

201-209-1

79-46-9

18

5

--

--

 

o-Toluidina

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

--

Cute (9)

 

1,3-Butadiene

203-450-8

106-99-0

2,2

1

--

--

 

Idrazina

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

--

Cute (9)

 

Brometilene

209-800-6

593-60-2

4,4

1

--

--

 

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione Europea come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2) CAS: numero registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
(4) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa. (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(5) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(6) f/ml: fibre per millilitro.
(7) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
(8) Frazione respirabile.
(9) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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