ProgettoIl Consiglio di Stato, tramite la sentenza 5354/2020, chiarisce quali sono gli opportuni titoli abilitativi da richiedere per lo spostamento di tramezzi e l'aumento volumetrico, e quali sanzioni vanno applicate in caso di violazioni.




Nel caso esaminato, l'imputato aveva realizzato una serie di opere abusive su un edificio di sua proprietà. Tra gli abusi edilizi realizzati vi sono una diversa distribuzione interna dell'appartamento e un aumento volumetrico dello stesso.
I giudici in sentenza hanno spiegato che per la realizzazione della diversa distribuzione degli ambienti interni all'abitazione, attraverso lo spostamento o eliminazione di tramezzatura, purché non comprenda parti strutturali, non si rende necessaria la demolizione e il ripristino della situazione preesistente. Essendo questo un intervento di manutenzione straordinaria è soggetto alla presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata, CILA. Il mancato adempimento alla stesura di tale titolo dunque prevede un sanzionamento tramite multa di mille euro, riducibile a due terzi se la comunicazione perviene in corso di esecuzione dell'intervento.
Per quanto concerne l'ampliamento volumetrico del caso in esame, avvenuto mediante l'avanzamento della tamponatura del locale igienico, i giudici l'hanno qualificato quale variante non essenziale al progetto originario. Questo poiché l'articolo 34 comma 2-ter del Testo Unico all'epoca vigente tollerava delle violazioni entro il 2% delle misure progettuali.
Attualmente con le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni, il Testo Unico prevede che il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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Il Tar Salerno nella sentenza 905/2020 del 15 luglio dichiara che per lo spostamento dei tramezzi interni ad un immobile, è sufficiente la CILA. Qualora tale spostamento sia avvenuto senza aver presentato il titolo abilitativo non è necessario procedere con la demolizione, ma scatta una sanzione pecuniaria.

RistrutturazioniIl caso preso in esame dal Tar riguarda il contenzioso tra il proprietario di un immobile e il Comune. Il proprietario dell'immobile aveva effettuato una serie di interventi, per l'ampliamento volumetrico del piano terra nell’ambito del quale è stata anche modificata la distribuzione degli ambienti interni e l'installazione di una scala interna per collegare piano terra e primo piano dell'immobile.
Il Comuno accertata l'illegittimità dell'operazione di ampliamento ha genericamente ordinato la demolizione di tutte le opere realizzate senza titolo abilitativo.
Il Tar è dunque intervenuto ridimensionando il provvedimento di demolizione al solo ampliamento volumetrico senza permesso. Per gli interventi di spostamento dei tramezzi invece, il Tar ha precisato che rientrando questi tra gli interventi di manutenzione straordinaria, così come definiti dall’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), non determinano un alterazione della sagoma o un aumento di volume dell'immobile, ma una sola diversa distribuzione degli abienti. Su queste basi dunque, l'abbattimento e lo spostamento delle tramezzature, non interessando parti strutturali del fabbricato, costituisce un'attività assoggettata alla Comunicazione di inizio lavori asseverata, CILA,  ex art.6-bis del DPR 380/2001.
Non avendo il proprietario dell'immobile presentato tale titolo abilitativo, il Tar ha ritenuto sufficiente una sanzione amministrativa, considerando eccessivo l’ordine di demolizione. Anche per quanto concerne la realizzazione della scala interna l'ordine di demolizione è stato considerato eccessivo da parte del Tar e per legittimarla i giudici hanno prescritto l’autorizzazione sismica in sanatoria.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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