Tariffe obbligatorie per ingegneri e architetti: limiti di compatibilità con il diritto UE
La Corte di giustizia UE, con la sentenza del 04/07/2019, causa C-377/17, si pronuncia in merito alla fissazione delle tariffe minime e massime per gli onorari degli ingegneri e architetti.
Secondo i giudici europei il mantenimento delle tariffe obbligatorie per i servizi di progettazione degli architetti e degli ingegneri da parte della Germania costituisce violazione degli obblighi derivanti dalla Direttiva 2006/123/CE (recepita in Italia dal D. Leg.vo 26/03/2010, n. 59) relativa ai servizi nel mercato interno.
La Corte di giustizia è giunta a tale decisione sulla base della considerazione che la fissazione di tariffe minime e massime per i servizi di progettazione degli architetti e degli ingegneri non è idonea da sola a raggiungere l’obiettivo consistente nel garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione ed assicurare un’adeguata tutela dei consumatori. La possibilità di fissazione di tariffe obbligatorie potrebbe essere consentita, secondo la Corte, solo nell’ambito di un sistema di norme che garantisca la realizzazione del suddetto obiettivo in modo “coerente e sistematico” e che riguardi anche l’esercizio delle suddette prestazioni.
Nella fattispecie la normativa tedesca è stata considerata “non coerente” in quanto, da un lato prevede tariffe obbligatorie e dall’altro non riserva le attività di progettazione a persone che svolgono un’attività regolamentata, consentendo lo svolgimento di prestazioni anche da parte di soggetti che non hanno dimostrato la loro idoneità professionale a tale scopo.
Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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