Il Tar Campania, con la sentenza 1419/2020 ha spiegato cosa accade al permesso  di costruire in caso di sequestro del cantiere e sospensione dei lavori.

Lavori ediliziaIl caso in esame riguarda un'impresa a cui era stato posto a sequestro il cantiere. Come da prassi, allo scadere dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori e dunque la consegna del cantiere, il Dirigente del Settore Tecnico ed Urbanistica del Comune di Salerno aveva disposto la decadenza del permesso di costruire. L'imprenditore avrebbe dunque dovuto presentare un'istanza per ottenere una proroga del permesso.
L'impresa invece, impossibilitata a proseguire i lavori a causa del sequestro, aveva presentato ricorso.
Il Tar Campania si è dunque espresso a favore dell'impresa, dichiarando illegittima la decadenza del permesso di costruire da parte del Comune di Salerno,  basandosi sui seguenti elementi:
• dal sequestro penale del cantiere deriva una causa automatica sospensione del termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire;
• il sequestro penale dell’immobile delegittima l’imprenditore dal poter presentare un’istanza di proroga;
• a decorrere dalla data del sequestro, i lavori non possono proseguire senza incorrere in responsabilità penali;
• la decadenza del permesso di costruire è infatti un provvedimento tipico, in cui devono essere verificati soltanto i presupposti tassativamente previsti dall’art. 15 del dpr 380/2001.

I giudici hanno dunque concluso ricordando proprio che l'articolo 15 del Testo Unico dell'edilizia afferma che: “la proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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Nella sentenza 1291/2020 il Tar Campania ha dichiarato che le costruzioni illegittime vanno rimosse e il Comune non ha alcun obbligo di comunicarle l'avvio della demolizione.

Ruspe demolizione
Il caso di cui si è occupato il Tar Campania riguarda il contenzioso tra il Comune di Montecorice e un privato, proprietario di un abuso edilizio. Il Comune aveva dunque imposto la demolizione di tale abuso e il proprietario aveva fatto ricorso a tale procedimento poiché non era stato anticipatamente comunicato l'avvio del provvedimento e che le opere ritenute abusive sarebbero comprese nel glossario degli interventi di edilizia libera.
Il Tar si è dunque espresso a favore del Comune di Montecorice, il quale essendo soggetto a vincolo paesaggistico rende tutti gli interventi non conservativi soggetti a rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Nel caso in esame tali interventi sono la realizzazione di una tettoia aggiunta al corpo edilizio originario e di un rivestimento in pietra  e  mattoni  della  facciata  esterna  dell’edificio.
Quindi, nonostante tali interventi non richiedano urbanisticamente il permesso di costruire, costituisco abuso edilizio poiché privi di autorizzazione paesaggistica, comportando quindi la sanzione demolitoria.
Inoltre, il Tar afferma che tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, quali atti vincolati, non richiedono alcuna valutazione alla demolizione.
In conclusione, mancando l’autorizzazione paesaggistica, nessuna allegazione in sede procedimentale da parte del proprietario, diversa dall’esibizione di detto titolo, avrebbe potuto determinare un esito diverso del procedimento, con la conseguenza che l’omessa comunicazione del procedimento di demolizione non produce effetti invalidanti sul provvedimento impugnato.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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Il Tar Salerno nella sentenza 905/2020 del 15 luglio dichiara che per lo spostamento dei tramezzi interni ad un immobile, è sufficiente la CILA. Qualora tale spostamento sia avvenuto senza aver presentato il titolo abilitativo non è necessario procedere con la demolizione, ma scatta una sanzione pecuniaria.

RistrutturazioniIl caso preso in esame dal Tar riguarda il contenzioso tra il proprietario di un immobile e il Comune. Il proprietario dell'immobile aveva effettuato una serie di interventi, per l'ampliamento volumetrico del piano terra nell’ambito del quale è stata anche modificata la distribuzione degli ambienti interni e l'installazione di una scala interna per collegare piano terra e primo piano dell'immobile.
Il Comuno accertata l'illegittimità dell'operazione di ampliamento ha genericamente ordinato la demolizione di tutte le opere realizzate senza titolo abilitativo.
Il Tar è dunque intervenuto ridimensionando il provvedimento di demolizione al solo ampliamento volumetrico senza permesso. Per gli interventi di spostamento dei tramezzi invece, il Tar ha precisato che rientrando questi tra gli interventi di manutenzione straordinaria, così come definiti dall’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), non determinano un alterazione della sagoma o un aumento di volume dell'immobile, ma una sola diversa distribuzione degli abienti. Su queste basi dunque, l'abbattimento e lo spostamento delle tramezzature, non interessando parti strutturali del fabbricato, costituisce un'attività assoggettata alla Comunicazione di inizio lavori asseverata, CILA,  ex art.6-bis del DPR 380/2001.
Non avendo il proprietario dell'immobile presentato tale titolo abilitativo, il Tar ha ritenuto sufficiente una sanzione amministrativa, considerando eccessivo l’ordine di demolizione. Anche per quanto concerne la realizzazione della scala interna l'ordine di demolizione è stato considerato eccessivo da parte del Tar e per legittimarla i giudici hanno prescritto l’autorizzazione sismica in sanatoria.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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SubappaltoSecondo il TAR Lazio, il limite del 40 per cento previsto per il subappalto dal D.L. Sblocca cantieri non è in contrasto con le norme europee e il suo superamento determina l’esclusione dalla gara.

FATTISPECIE
Un RTI era stato escluso da una gara bandita dalla Camera dei deputati per l'affidamento dei servizi di monitoraggio di contratti ICT (ovvero i contratti che riguardano servizi informatici, prodotti, soluzioni o servizi digitali). Dagli atti di gara emergeva che il raggruppamento avrebbe demandato una parte della prestazione a contenuto professionale (compresa la funzione di Direttore tecnico) ad altri soggetti tramite contratti di lavoro autonomo. La Stazione appaltante riteneva che il ricorso a lavoratori autonomi per lo svolgimento durante tutto il periodo di vigenza dell’appalto di una rilevante parte delle attività contrattuali fosse inquadrabile nell’istituto del subappalto e che, nel caso di specie, risultava superato il limite del 30 per cento previsto dall’art. 105, comma 2, D. Leg.vo 50/2016. Il RTI proponeva ricorso sostenendo tra l’altro l’inapplicabilità del limite percentuale al subappalto sulla base delle recenti sentenze della Corte di giustizia UE (C. Giustizia UE 26/09/2019, C-63/18 e C. Giustizia UE 27/11/2019, C-402/18) che ne hanno dichiarato l’incompatibilità con il diritto europeo (vedi Limiti quantitativi al subappalto: incompatibilità con il diritto europeo e Subappalto: incompatibile con diritto UE anche il limite del ribasso al subappaltatore).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D. Leg.vo 50/2016, il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Tale limite è stato aumentato al 40 per cento fino al 31/12/2020 dall’art. 1, comma 18 del D.L. 18/04/2019, n. 32 - D.L. Sbocca cantieri (conv. dalla L. 14/06/2019, n. 55).

LEGITTIMITÀ DEL LIMITE DEL 40 PER CENTO
Il TAR Lazio-Roma 24/04/2020, n. 4183 ha confermato l’esclusione del RTI respingendo le argomentazioni addotte anche con riferimento alle sentenze europee da quest’ultimo richiamate.
Secondo i giudici infatti la Corte di giustizia, con tali pronunce, pur avendo censurato il limite al subappalto previsto dal diritto interno nella soglia del 30 per cento dei lavori, non esclude la compatibilità con il diritto dell’Unione di limiti superiori.
La Corte ha infatti riconosciuto che il contrasto al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo, che può giustificare una restrizione alle norme fondamentali e ai principi generali dell’Unione europea che si applicano nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Di conseguenza, nel considerare in contrasto con le Direttive comunitarie il limite fissato al 30 per cento, non ha escluso invece che il legislatore nazionale possa individuare comunque, al fine di evitare ostacoli al controllo dei soggetti aggiudicatari, un limite al subappalto proporzionato rispetto a tale obiettivo.

Pertanto, ha proseguito il TAR, non può ritenersi contrastante con il diritto comunitario l’attuale limite pari al 40 per cento delle opere, previsto dall’art. 1, comma 18, del D.L. 32/2019.

Nel caso di specie il raggruppamento ricorrente era stato quindi legittimamente escluso dalla procedura di gara in quanto aveva demandato a contratti di lavoro autonomo una quota delle attività contrattuali molto superiore non solo al limite del 30 per cento di cui al previgente testo dell’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016, ma anche all’attuale soglia del 40 per cento previsto dal D.L. Sblocca cantieri.

LAVORO AUTONOMO E SUBAPPALTO
Infine va evidenziato che la sentenza in discorso assume particolare rilevanza anche in quanto riconosce che il ricorso al lavoro autonomo è configurabile come subappalto, chiarendone le condizioni di ammissibilità.

In proposito il TAR ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai sensi dell’art. 105, comma 2, D. Leg.vo 50/2016 deve essere qualificato come subappalto, ai fini delle norme sui contratti pubblici, qualunque tipo di contratto che intercorra tra l'appaltatore e un terzo in virtù del quale talune delle prestazioni appaltate non siano eseguite dall'appaltatore con la propria organizzazione, bensì mediante la manodopera prestata da soggetti giuridici distinti, in relazione ai quali si pone l'esigenza che siano qualificati e in regola con i requisiti di ordine generale. Non sussiste subappalto quindi soltanto laddove le prestazioni siano eseguite dall'appaltatore in proprio, tramite la propria organizzazione imprenditoriale. In tale contesto il ricorso al lavoro autonomo, pur se consentito, è subordinato dal Codice, al fine di evitare un uso elusivo delle norme poste in materia del subappalto, all’individuazione specifica del contenuto delle attività da svolgere; ciò in quanto l’affidamento di parte delle mansioni a lavoratore autonomo implica lo svolgimento delle stesse da parte di un soggetto esterno all’organizzazione dell’appaltatore e non nella stessa stabilmente incardinato, come un lavoratore dipendente.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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