Prevenzione incendiCon Decreto del ministero dell'interno pubblicato nella G.U. del 12/07/2019, n. 162 è stata aggiornata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Allo scopo di aggiornare la vigente regola tecnica di prevenzione incendi sulla base degli aggiornamenti normativi intervenuti, nonché di porre rimedio ad alcune criticità applicative segnalate dalle associazioni di categoria, il D. Min. Interno 02/07/2019, in vigore dal 13/07/2019, ha sostituito integralmente l'Allegato del D. Min. Interno 28/02/2014, recante la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

La regola tecnica è suddivisa in due Titoli:
Titolo I, contenente le disposizioni di prevenzione incendi, a loro volta suddivise tra disposizioni applicabili alle attività di nuova costruzione (Capo I) e disposizioni applicabili alle attività esistenti (Capo II);
Titolo II, contenente il “Metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio” per la definizione di misure di sicurezza antincendio proporzionate ai potenziali scenari incidentali ed alle specifiche caratteristiche di vulnerabilità funzionale e di contesto dell’insediamento.

Per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal citato D. Min. Interno 28/02/2014, ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, il D. Min. Interno 02/07/2019 non comporta adempimenti.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

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Alberghi: chiudiporta e serrature "antipanico" su porte tagliafuoco

Intervista a Eros Chemolli, CEO Chemolli Fire.

Sovente mi chiedono se sia obbligatorio che le porte hotel tagliafuoco abbiano chiudiporta e serratura antipanico.
In relazione al chiudiporta il D.M. 10/03/1998 nell'Allegato III (“Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio”), Paragrafo 3.9 (“Porte installate lungo le vie di uscita”) stabilisce che:
"Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura. Non possono, inoltre, essere tenute aperte con zeppe, fermi o altri mezzi meccanici che impediscano il corretto funzionamento dei chiudiporta, questo per far sì che le porte possano svolgere la loro funzione di compartimentazione in caso di incendio.
In caso di necessità, è possibile mantenere aperte le porte tagliafuoco solo tramite dispositivi elettromeccanici che si sblocchino in modo automatico in caso di incendio, consentendo la chiusura della porta."
"L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le suddette possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:

  • dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;
  • dell'attivazione di un sistema di allarme incendio;
  • di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio;
  • di un comando manuale.

L'unica condizione in cui il chiudiporta non è obbligatorio è il caso in cui le porte siano localizzate in corrispondenza di locali adibiti a depositi. In tale circostanza le porte possono non essere dotate di dispositivo di autochiusura, purché' siano tenute chiuse a chiave."
Ricordo che questa condizione è possibile solo se, in porte testate con la EN1634-1, il chiudiporta sia stato testato disattivato. Il produttore dovrebbe darne informazione, a far bene, nel libretto di installazione, uso e manutenzione o comunicarlo in caso di richiesta.
In relazione alle serrature, il D.M. 09/04/1994 nell'Allegato II ("Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere"), TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE CON CAPACITÀ SUPERIORE A 25 POSTI LETTO, dispone al Paragrafo 7.3 "Sistema di vie di uscita" che:
Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di serrature a sblocco manuale istantaneo delle mandate dall'interno, al fine di facilitare l'uscita in caso di pericolo.
Normalmente le "antipanico" per hotel sono quelle che premendo la maniglia dall'interno, sbloccano la mandata oltre che lo scrocco. Le virgolette perchè è una definizione più adatta ai maniglioni.
Quindi le serrature "antipanico" sono obbligatorie solo per più di 25 posti letto.
Anche il Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015 e DM 09/08/2016) chiede l'autochiusura alle porte per:
S.3.5.2 Filtri
S.3.5.3 Filtri a prova di fumo
S.3.7.2 Compartimentazione in generale
S.4.5.6 dove specifica il tipo di accessorio per le porte lungo le vie di esodo:

Il Codice nasce come alternativa alle regole tecniche da applicare per alcune attività elencate nel campo di applicazione; il DM 12/04/2019 modifica questo aspetto eliminando il doppio binario per le attività riportate all'interno del codice.
Dal 20/10/2019 le attività all'interno del codice si potranno fare solo con il codice le altre con il "vecchio" sistema. Alberghi con esclusione di Rifugi e strutture all'aria aperte rientrano nel codice.
A mio giudizio ognuno deve fare il proprio lavoro. Il produttore di porte non può assumere anche la responsabilità di committente e di progettista, in particolare antincendio. Quindi raccomando di fare dei contratti chiari stabilendo cosa si fornisce ed attenersi a questo.
Non è dato sapere al produttore delle porte se il committente ha l'obbligo o meno di determinate provvisioni: in linea teorica potresti anche ordinare porte per 4 alberghi diversi. Comunque nulla vieta una bella e-mail al cliente, dicendo, "non è che hai l'obbligo di serrature antipanico?"
Altre questioni sensibili, l'altezza della maniglia a 900 oppure il passaggio netto di una certa misura: ma di questo cercherò di parlare in un altro articolo.

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