Cartello cantiereLa Corte di Cassazione riepiloga interessanti principi sull’obbligo di esposizione del cartello di cantiere, riaffermando che la violazione comporta la punibilità ai sensi dell’art. 44, D.P.R. 380/2001.

Nel caso di specie si trattava di lavori per i quali era stata rilasciata una SCIA alternativa al permesso di costruire di cui all’art. 23, comma 01, D.P.R. 380/2001. A seguito di accertamento emergeva che, nonostante che i lavori fossero in corso in quanto non ancora ultimati ed il titolo edilizio fosse ancora efficace, il cartello di cantiere non era stato esposto. Inoltre l'obbligo di apporre il cartello di cantiere era nella specie previsto nel regolamento edilizio comunale. I ricorrenti erano stati pertanto condannati in ordine al reato di cui all'art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. a), per la mancata affissione del cartello.

Al riguardo la Corte di Cassazione, con la sentenza 28/10/2019, n. 43698, ha confermato la condanna sulla base dei seguenti principi:

- la violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal titolo medesimo, è punita dall'art. 44, D.P.R. n. 380/2001, lett. a), se commessa dal titolare del permesso a costruire, dal committente, dal costruttore o dal direttore dei lavori, essendo detti soggetti responsabili, stante il principio ricavabile dall'art. 29, comma 1, D.P.R. 380/2001, di conformarsi alle previsioni urbanistiche ed esecutive risultanti dalla normativa, dalla pianificazione e dal titolo edilizio;

- in costanza d'efficacia del titolo, l'obbligo di apposizione del cartello perdura sino all'ultimazione dei lavori, anche se gli stessi siano stati momentaneamente sospesi, ed infatti l’obbligo non viene meno nel caso di cantiere inoperante o sospeso, essendo invece necessaria la sua presenza dall'inizio dei lavori fino alla loro definitiva conclusione;

- la violazione penale sussiste ogni qual volta il regolamento edilizio preveda l'apposizione del cartello, anche se non si tratti di permesso di costruire. Ed infatti, soltanto le ipotesi di reato contenute nell'art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b) e c) (salva la diversa fattispecie di lottizzazione abusiva prevista da tale ultima disposizione) si riferiscono esclusivamente allo svolgimento di lavori in assenza o in totale difformità o variazione essenziale dal permesso di costruire e dalla SCIA sostitutiva ai sensi dell'art. 23, comma 01, D.P.R. 380/2001. La fattispecie penale residuale di cui alla lett. a) del predetto art. 44, D.P.R. 380/2001, si riferisce invece a qualsiasi tipo di inosservanza delle previsioni normative, di pianificazione e regolamentari, indipendentemente dal fatto che si tratti d'intervento assoggettato a permesso di costruire (o a SCIA ad esso alternativa) piuttosto che a semplice SCIA. Se, dunque, il regolamento edilizio preveda l'apposizione del cartello anche per opere assoggettate alla semplice SCIA, l'inosservanza della disposizione integra gli estremi della contravvenzione in parola.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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PonteLe Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti sono state approvate dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 17/04/2020.

L'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il 17/04/2020, ha approvato le Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti (di cui si allega il testo non ufficiale, unitamente ad una Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri contenente un primo commento).

Al momento il testo licenziato tratta solo i ponti stradali; la prossima trattazione riguarderà espressamente i ponti ferroviari.

Le Linee Guida illustrano una procedura per la gestione della sicurezza dei ponti esistenti e sono composte da tre parti:
- classificazione e gestione del rischio (censimento dele opere, ispezioni visive e schede di difettosità, analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale, valutazione preliminare dell'opera);
- valutazione della sicurezza (verifica accurata);
- monitoraggio (sistema di sorveglianza e monitoraggio).

Si forniscono gli strumenti per la conoscenza a livello territoriale dei ponti e per definire le priorità per l’esecuzione delle eventuali operazioni di sorveglianza e monitoraggio, di verifica e di intervento.

In particolare, il documento illustra come la classificazione del rischio o, meglio, la classe di attenzione si inquadri in un approccio generale multilivello che dal semplice censimento delle opere d’arte da analizzare arriva alla determinazione di una classe di attenzione sulla base della quale si perverrà, nei casi previsti dalla metodologia stessa, alla verifica di sicurezza. Gli esiti della classificazione e della verifica costituiscono utili informazioni per una eventuale successiva valutazione dell’impatto trasportistico mediante un’analisi della resilienza della rete.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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Sicurezza cantiereVademecum per gli adempimenti a carico del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera, in relazione alla gestione a norma delle lavorazioni nel periodo di emergenza sanitaria.

Anche in vista della riapertura di tanti cantieri - nella auspicata "fase 2" di convivenza delle attività con l'emergenza sanitaria - uno degli aspetti più delicati e critici è garantire la sicurezza, in conformità con i principi generali che informano la materia e delle normative emergenziali emanate, a partire dal Protocollo per la sicurezza condiviso tra MIT e parti sociali.

Con il prezioso supporto dell'Architetto Massimo Pasqualin, abbiamo redatto questo "Vademecum", nel quale proponiamo una lettura coordinata degli adempimenti a carico del Coordinatore per la sicurezza.

FONTI DI RIFERIMENTO (Il Protocollo condiviso MIT-Parti sociali; Contenuti del Protocollo; Normativa generale)

COMPITI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (Azioni generali del CSE per prevenire l’infezione; Implementazione del rischio nella pianificazione della sicurezza; Conseguenze sul Cronoprogramma dei lavori; Conseguenze sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC))

ANALISI SISTEMATICA DEI COMPITI DEL CSE IN RELAZIONE AL COVID-19 (Avvertenza, come leggere la tabella; Aspetti applicativi del Protocollo condiviso; 0 - Aspetti preliminari; 1 - Informazione; 2 - Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri; 3 - Pulizia e sanificazione nel cantiere; 4 - Precauzioni igieniche personali; 5 - Dispositivi di protezione individuale; 6 - Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi); 7 - Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni); 8 - Gestione di una persona sintomatica in cantiere; 9 - Sorveglianza sanitaria / Medico competente / RLS o RLST; 10 - Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti).

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Servizi CISA

CISA ha recentemente lanciato una serie di iniziative digitali che rivelano la duplice attenzione dell’azienda alla qualità dei propri servizi e all’ambiente, dal momento che riducono il consumo di carta stampata. Grazie alle nuove funzionalità online, i clienti di CISA possono accedere in qualunque momento a strumenti fondamentali per la buona riuscita del proprio lavoro con grande risparmio di tempo. Scopriamo insieme le novità.

1) Prodotti sempre a portata di mano
È online il Catalogo Digitale CISA. Uno strumento interattivo sempre aggiornato, dove trovare tutti i prodotti CISA e tante informazioni utili. Facile da consultare, il catalogo offre numerose funzioni per cercare, selezionare e condividere contenuti. Sfogliando le pagine come in un vero catalogo, è possibile navigare attraverso le sezioni, selezionare i prodotti, fare delle note e utilizzare la ricerca testuale per trovare un codice prodotto specifico.

2) Ordini sempre sotto controllo
Un nuovo servizio in esclusiva per i clienti CISA permette di consultare online lo stato degli ordini, senza bisogno di contattare un operatore CISA. Attivo 24x7, il servizio offre informazioni in tempo reale, ottimizzando la pianificazione del lavoro. Per accedere al servizio, rivolgersi al proprio agente di zona o compilare l’apposito form di contatto online.

3) Uno spazio tutto dedicato agli operatori
Quando il tempo è denaro, è fondamentale trovare velocemente le informazioni che interessano. Ecco perché CISA ha creato un’Area Installatori, con sezioni dedicate alle richieste più frequenti. Gli operatori potranno consultare materiale didattico e CISA Tools app, la versione online del vademecum del serramentista, fruibile da desktop, tablet e smartphone. Strumento di lavoro estremamente utile nato nel 1992, ma tutt’ora molto ricercato, il vademecum aiuta gli installatori di alluminio a individuare quali prodotti CISA utilizzare in base al profilo della porta.

4) Assistenza casseforti 24x7
La sicurezza non può aspettare! Per tutte le richieste di assistenza tecnica fuori orario c’è uGo, il nuovo assistente virtuale per le casseforti di CISA disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per chiedere assistenza cliccare sull’icona in basso a destra sulla pagina Assistenza Casseforti dove è possibile anche scaricare manuali tecnici, consultare le FAQ e reperire tutti i contatti utili.

5) Formazione continua
Al fine di migliorare la conoscenza e l’utilizzo dei propri prodotti, CISA organizza ogni anno dei corsi di formazione. Per iscriversi, basta accedere al Calendario Corsi nell’Area Installatori/Area Corsi e compilare il form online. Non solo, qualora ci fosse la necessità di una formazione specifica, è possibile richiedere un corso personalizzato a CISA che valuterà la richiesta. Nell’Area Corsi sono anche disponibili tutti i video di montaggio dei prodotti CISA a supporto degli installatori.

Innovazione, affidabilità e capacità d’ascolto, sono i valori che da sempre guidano CISA e che hanno ispirato la realizzazione di nuovi strumenti digitali grazie ai quali l’azienda può rispondere in maniera ancora più efficiente ai bisogni degli operatori, facilitando e velocizzando i risultati.
Per maggiori informazioni www.cisa.com

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R4 di AGB

AGB amplia la sua gamma di cerniere con R4, la cerniera per portoncini in legno frutto della fusione dei valori dell’azienda.
Innovazione e tecnologia hanno permesso di ottenere le caratteristiche principali della cerniera: R4 risponde alle esigenze e ai trend di mercato ed è applicabile a porte fino a 160 kg di peso.
Le ampie regolazioni nelle tre dimensioni sono ormai un “must” per le cerniere di questa categoria, le quali però sono anche durature nel tempo. Questo permette di ridurre al minimo la necessità di manutenzione.
Ma R4 ha una marcia in più. La nuova cerniera per portoncini offre la possibilità di regolare la frizione. Il serramento potrà essere controllato con la massima sicurezza e la frizione impedisce alle porte posate non perfettamente in verticale di chiudersi da sole.

L’esperienza di AGB ha permesso di controllare tutti gli aspetti di R4. Nel progettare la nuova cerniera, l’azienda si è data l’obiettivo di renderla facile, intuitiva e veloce da installare: dalla semplicità delle lavorazioni e di montaggio ad incasso, alla comoda installazione con due perni, fino alla praticità dei grani frontali che consentono di regolare la cerniera anche a porta chiusa.
Le lavorazioni possono essere realizzate con macchine CNC oppure manualmente con l’utilizzo delle dime dedicate.
La cerniera è stata progettata secondo i canoni di sicurezza imposti dalle normative europee. Sono stati eseguiti tutti i test di resistenza secondo la EN 1935, superando senza problemi la prova ciclica di 200.000 cicli con un carico di 100 kg.
Le caratteristiche antieffrazione di R4 la rendono adatta ad installazioni con apertura verso l’esterno: i grani per lo sfilamento dei perni sono accessibili soltanto a porta aperta.

R4 è una gamma in espansione: con due modelli, la cerniera copre già la gran parte dei profili oggi presenti sul mercato. E’ compatibile infatti con portoncini a battente di diverse sezioni, con più tipi di guarnizione in battuta oppure senza guarnizione. Non solo, altre sezioni sono in fase di studio e progettazione per soddisfare qualsiasi richiesta di mercato.
La cerniera ha diametro da 20 mm che esalta il senso di robustezza del portoncino in legno. Il corpo cerniera incassato nell’anta e nel telaio garantisce la stabilità di porte anche pesanti fino a 160 kg!

R4 render

AGB è ormai sinonimo di design: la cura dei particolari è uno dei punti di forza della cerniera. La cerniera è disponibile nelle colorazioni più utilizzate dal mercato, ma a seconda delle necessità, è realizzabile in una gamma di finiture molto più ampia.
Le coperture garantiscono che nessuna vite sia in vista e nascondono i piccoli errori nelle lavorazioni: anche il designer più esigente sarà soddisfatto.
Innovazione tecnologica e creatività nella progettazione garantite 100% Made in Italy.

 

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Sicurezza antincendio

Analisi degli aspetti innovativi dei due decreti in corso di emanazione che rivedono i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e in esercizio, i criteri per la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi e i requisiti dei docenti; le modalità per la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Due distinti decreti del Ministro dell’interno, in corso di emanazione, si propongono di regolamentare, in attuazione dell’art. 46 del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza), comma 3:
1) i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e in esercizio, comprensivi dei criteri per la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, nonché dei requisiti dei docenti per i suddetti corsi di formazione e aggiornamento;
2) i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, nonché i requisiti e le modalità di qualificazione dei tecnici manutentori.
I due decreti - consultabili in allegato in bozza - sono stati esaminati dal Comitato centrale tecnico scientifico (CCTS) in data 11/02/2020 e sono ora sottoposti a consultazione pubblica.
Di seguito alcuni dettagli e indicazioni.

SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA E IN ESERCIZIO - Il provvedimento si applica ai “luoghi di lavoro” come definiti dall’art. 62 del D. Leg.vo 81/2008, e detta in primo luogo criteri per la gestione delle emergenze, oltre a definire le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
Dalla sua entrata in vigore risulteranno abrogati: l’art. 3 del D. Min. Interno 10/03/1998, comma 1, lettera f); gli artt. 5-7 del D. Min. Interno 10/03/1998 medesimo. Risulteranno altresì superati gli Allegati VII, VIII e IX del D. Min. Interno 10/03/1998.
Quando deve essere predisposto il piano di emergenza. Risulta rilevante la nuova definizione dei casi in cui il datore di lavoro deve predisporre il piano di emergenza:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
Corsi di formazione degli addetti antincendio, requisiti dei docenti. Innovativa anche la definizione dei requisiti dei docenti qualificati ai fini del corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio. Vengono in primo luogo distinte tre categorie di docenti:
1) docenti sia per la parta teorica che per la parte pratica;
2) docenti per la sola parte teorica;
3) docenti per la sola parte pratica.
Sono in particolare qualificati i soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza come docenti in materia antincendio (in ambito teorico e/o pratico a seconda della categoria di riferimento), di almeno 90 ore;
- frequenza di un corso di formazione per docenti, erogato dal Corpo nazionale dei VV.F. in base alle indicazioni contenute nell’Allegato V al decreto in oggetto (28 ore per i docenti della sola parte pratica; 48 ore per i docenti della sola parte teorica; 60 ore, di cui 12 riservate alla parte pratica, per i docenti di entrambe le parti);
- iscrizione agli elenchi ministeriali dei “Professionisti antincendio”, ai sensi del D.M. 05/08/2011 (vedi Competenze, requisiti e formazione dei professionisti antincendio);
- personale cessato dal servizio presso il Corpo nazionale dei VV.F. con almeno 10 anni di esperienza (nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per i docenti della sola parte pratica; nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento per gli altri casi).
Inoltre, i docenti dovranno frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale, secondo quanto previsto nell’Allegato V (8 ore per i docenti della sola parte pratica; 12 ore per i docenti della sola parte teorica; 16 ore, di cui 4 riservate alla parte pratica, per i docenti di entrambe le parti).

MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO - Il provvedimento definisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Dalla sua entrata in vigore risulteranno abrogati: l’art. 3 del D. Min. Interno 10/03/1998, comma 1, lettera e); l’Allegato VI del D. Min. Interno 10/03/1998.
Occorre in primo luogo dare conto di una sovrapposizione con la normativa in vigore, dal momento che gli “impianti di protezione antincendio” risultano già contemplati dal D.M. 37/2008, che a sua volta reca disposizioni concernenti l’installazione e la manutenzione degli impianti all’interno degli edifici (vedi Sicurezza degli impianti a servizio degli edifici (progettazione, installazione, manutenzione)).
Manutenzione e controllo periodico. L’Allegato I al decreto in bozza reca l’elenco delle norme e delle specifiche tecniche per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, come da tabella di seguito riportata (vedi anche Indice delle Norme UNI e CEI per l’Edilizia - Parte 5/7 - Impianti tecnologici).

Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

Norme e TS per verifica, controllo, manutenzione

Estintori

UNI 9994-1

Reti di idranti

UNI 19779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845

Impianti sprinkler

UNI EN 12845

Impianti di rivelazione e allarme incendio

UNI 11224

Sistemi di evacuazione fumo e calore

UNI 9494-3

Sistemi a pressione differenziale

UNI EN 12101-6

Sistemi a polvere

UNI EN 12416-2

Sistemi a schiuma

UNI EN 13565-2

Sistemi spray ad acqua

UNI CEN/TS 14816

Sistema estinguente ad aerosol condensato

UNI ISO 15779

Sistemi a riduzione di ossigeno

UNI EN 16750

Porte e finestre apribili resistenti al fuoco

UNI 11473

Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso

UNI 11280


Qualificazione dei tecnici manutentori. Il decreto in bozza stabilisce che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati con le modalità stabilite nell’Allegato II, il quale a sua volta definisce:
- compiti e attività del tecnico manutentore qualificato;
- conoscenze abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato;
- contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.
Si prevede altresì che la qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei VV.F. in seguito all'esito favorevole della valutazione dei risultati dell’apprendimento innanzi a un'apposita commissione esaminatrice.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Sicurezza

Sicurezza edificiIl Decreto Milleproroghe prevede il differimento al 15/05/2020 del termine per la richiesta dei contributi per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. È altresì prorogato al 30/06/2020 il termine per la determinazione dell’ammontare dei contributi.

L'art. 1, comma 10-septies, del Decreto Milleproroghe (recante Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica - D.L. 162/2019, il cui disegno di legge di conversione è stato definitivamente approvato dal Senato il 26/02/2020) proroga:
- dal 15/01/2020 al 15/05/2020 il termine per le richieste di contributo, previsto dall’art. 1, comma 52 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)
- e dal 28/02/2020 al 30/06/2020 il termine per la determinazione dell’ammontare del contributo, di cui all’art. 1, comma 53 della L. 160/2019.

Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15/01/2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Milleproroghe.

***
L’art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), comma 51, prevede l'assegnazione di contributi agli enti locali al fine di favorire gli investimenti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi ammontano a 85 milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro per l’anno 2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Ai sensi del comma 52, dell'art. 1, della L. 160/2019, gli enti locali devono comunicare le richieste di contributo (fino ad un massimo di 3 richieste per la stessa annualità) al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo (entro il 15/05/2020 per il 2020).
La richiesta deve contenere:
- le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare;
- le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi.

Ai sensi dell’art. 1, comma 53, della L. 160/2019, l’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento (entro il 30/06/2020 per il 2020) tenendo conto del seguente ordine prioritario:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Il Decreto del Ministero dell’interno del 31/12/2019 ha approvato la modalità di certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2020, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ai suddetti interventi di messa in sicurezza.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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Sicurezza sul lavoroCon Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14/02/2020, n. 6, è stato adottato il ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro previsto dal Testo Unico sicurezza sul lavoro (D. Leg.vo 81/2008).

Con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14/02/2020, n. 6, è stato adottato il ventitreesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III, del D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 11/04/2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81.

Il Decreto contiene inoltre disposizioni relative al rinnovo delle iscrizioni, alla variazione delle abilitazioni, all'iscrizione dei soggetti abilitati, alla sospensione e cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati ed agli obblighi di questi ultimi.

L'elenco adottato in allegato al D.M. 6/2020 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al D.M. 57/2019.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Poseidon AGB

Negli ultimi anni c’è stata una crescita vertiginosa di furti nelle abitazioni. Si parla di un incremento del 114% rispetto al 2004.
Oramai i quotidiani documentano giorno per giorno crudi fatti di cronaca nera e, per ottenere il massimo della tranquillità a casa propria, il consumatore ricerca sempre di più la sicurezza antieffrazione.
A causa di questa serie di fatti concreti, il bisogno di sentirsi sicuri a casa propria aumenta e, come è noto, la ferramenta gioca un ruolo importante per il grado di sicurezza che un serramento può raggiungere. AGB ha saputo interpretare questa necessità, presentando la nuova linea di accessori Poseidon TT adatti a sistemi con apertura anta-ribalta.
Fino ad oggi, la concorrenza si è concentrata su evoluzioni marginali degli accessori inerenti la sicurezza di una finestra. E tutto quello che ha cambiato, è stato cambiato puntando ai risultati delle certificazioni antieffrazione.
Presentando Poseidon TT, AGB sconvolge questo modello del “fare sicurezza”.
Poseidon TT definisce una nuova frontiera nel creare, comunicare e vendere sicurezza: una ferramenta realizzata per resistere ad un vero furto, ma non solo. Una chiusura così profondamente diversa da tutto quello che l’utente ha visto finora e così visivamente impattante che è in grado di comunicare da sola la protezione che può offrire.
Il nuovo sistema utilizza un doppio gancio contrapposto che va ad inserirsi su incontri in acciaio temprato così da impedire totalmente l’apertura di un varco tra anta e telaio.
La gamma di accessori Poseidon TT prevede elementi per il traverso inferiore e per i montanti lato maniglia e lato cerniere, utilizzabili in ampio range dimensionale che comprende serramenti da piccole a grandi dimensioni, realizzati ad anta singola o doppia.
Poseidon TT fa parte della gamma di ferramenta per anta-ribalta Artech, la quale racchiude tutta la creatività e la tecnologia del sapere di AGB.
L’alto livello di attenzione dedicato dai Product Managers di AGB alle tematiche della sicurezza è testimoniato anche da importanti dettagli delle configurazioni standard, come il catenaccio passante con incontro antieffrazione in acciaio saldato di serie. Inoltre, la leva non può essere attivata in un tentativo d’intrusione, perché pensata con apertura frontale.
Con articoli di serie dall’alto valore di design, Artech permette la certificazione in classe RC1.
Perché Artech è un sistema di massima sicurezza, in cui ogni componente di serie è pensato per bloccare i tentativi di effrazione.
Il nottolino a fungo di serie è realizzato a partire da un unico pezzo di acciaio. Una scelta di stabilità che evita il problema delle componenti autoregolabili, meno efficienti in termini di pressione di contatto e di resistenza allo scasso.
Gli incontri aperti in collaborazione con il nottolino regolabile permettono ampie regolazioni del sistema ferramenta, con una garanzia: il punto di chiusura mantiene le stesse performance anti-effrazione in qualsiasi posizione di regolazione.
Artech è sicurezza perché offre accessori in grado di trasformare la finestra nell’alleato più prezioso per garantire la tranquillità dell’abitazione.
La forma degli incontri a U in acciaio temprato permette al nottolino di incastrarsi perfettamente, in modo da rendere impossibile lo sfilamento. Il risultato? Un sistema di ferramenta che permette la certificazione in classe RC2 e RC3 con l’utilizzo di componenti di serie.
Artech è sinonimo di finestra solida ma anche bella, caratterizzata da soluzioni stilistiche innovative.

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Spazi confinatiLe Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento sono state approvate il 29/01/2020 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e sono destinate ai professionisti del settore, ai datori di lavoro committenti, alle imprese ed a tutte le figure coinvolte nelle attività svolte in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.


Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva approvato il 02/10/2019 le Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento.
Successivamente, sono stati recepiti una serie di valutazioni e contributi sul documento, inviati dall’Ordine di Milano, e pertanto il CNI, il 29/01/2020, ha riapprovato il documento.

Fra gli ambienti confinati facilmente identificabili vengono citati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
- cisterne interrate, seminterrate o fuori terra contenenti prodotti o sottoprodotti di tipo organico, alimentare, zootecnico che possono dare luogo a fermentazioni derivanti sia dal ciclo produttivo (ad es. silos per foraggi, vini) che di origine accidentale o comunque indesiderata (ad es. infiltrazioni d’acqua in silos per sfarinati);
- serbatoi pensili (ad esempio quelli degli acquedotti) o vasche interrate (ad esempio quelli delle reti di bonifica o degli acquedotti);
- cunicoli di fogne e di impianti di smaltimento di liquami sia di origine civile che zootecnica (fosse settiche, biologiche ed altro);
- silos, cisterne o altri contenitori per sostanze o prodotti chimici organici e inorganici;
- recipienti di reazione e serbatoi di stoccaggio;
- pozzi e tubazioni;
- cisterne su autocarri.

Il documento fornisce orientamenti e strumenti operativi efficaci per la progettazione e la esecuzione in sicurezza delle attività all’interno degli ambienti confinati e costituisce uno strumento che consente agli addetti ai lavori di individuare quando ricorrono le condizioni per le quali ci si trova ad operare in ambiente confinato o sospetto di inquinamento, nonché quali siano le figure coinvolte e i relativi compiti.

Un particolare approfondimento è stato dedicato alle seguenti tematiche:
- applicazione del D.P.R. 177/2011 alle attività gestite con risorse aziendali interne;
- riconoscimento di un ambiente confinato;
- ruolo del DDL Committente, del Rappresentante del Datore di Lavoro Committente (RDLC) e verifica dell’idoneità tecnico professionale (VITP) in relazione al D.P.R. 177/11;
- medico Competente e D.P.R. 177/11;
- gestione delle emergenze e salvataggio in ambiente confinato;
- regolamentazione della Formazione ed addestramento in ambito ambienti confinati.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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