RTI: esclusione dalla gara per DURC negativo del mandante
Secondo il TAR Calabria 665/2019, il mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese che abbia perso il requisito della regolarità contributiva in corso di gara non può essere sostituito.
NORME DI RIFERIMENTO
Il Decreto correttivo (D. Leg.vo 56/2017) del Codice dei contratti pubblici ha modificato l’art. 48, comma 18, D. Leg.vo 50/2016 inserendo la possibilità di sostituire un mandante in caso di perdita, in corso di esecuzione del contratto, dei requisiti di cui all'art. 80, D. Leg.vo 50/2016. Il comma 19-ter del medesimo articolo, aggiunto pure dal Correttivo, ha stabilito che “le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara”. Il combinato disposto di tali norme è stato interpretato dal TAR con riferimento alla perdita del requisito della regolarità contributiva da parte del mandante di un RTI in corso di gara.
FATTISPECIE
Nel caso di specie la ricorrente impugnava l’esclusione dalla gara del RTI ritenendo che, in applicazione dell’art. 48, comma 19-ter, D. Leg.vo 50/2016, doveva essere accolta l’istanza di sostituzione della ditta mandante che in sede di verifica del DURC non era risultata regolare. In particolare sosteneva che se una mandante perde i requisiti di cui all’art. 80, D. Leg.vo 50/2016, non solo in corso di esecuzione (come indicato dal comma 18 dell’art. 48 citato), ma anche in fase di gara, in base al predetto comma 19-ter può essere sostituita da un altro operatore.
CONSIDERAZIONI DEL TAR
Al proposito i giudici hanno ribadito la tesi sostenuta dalla giurisprudenza precedente e dall’ANAC secondo la quale tali disposizioni consentono la sostituzione del mandante nei soli casi di “modifiche soggettive” (per le società, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti e, nei casi di imprenditore individuale, morte, interdizione, inabilitazione o fallimento), previste dal comma 18, e non anche nell’ipotesi di perdita dei requisiti di cui al citato art. 80 in corso di gara, pure prevista dal medesimo comma 18 come causa di sostituzione della mandante ma nella (sola) fase esecutiva.
Il comma 18 è stato, infatti, modificato dal D. Leg.vo 56/2017, con l’espressa, eccezionale, ma limitata previsione della possibilità di sostituzione esclusivamente nella fase dell'esecuzione contrattuale, in quanto, in tale fase, la sostituzione risponde alla necessità di perseguire il preminente interesse pubblico alla prosecuzione dell'esecuzione dell'appalto. Secondo il TAR sarebbe, dunque, illogico che l’estensione “alla fase di gara” di cui al comma 19-ter, introdotto dallo stesso Decreto correttivo, vada a neutralizzare la specifica e coeva modifica del comma 18.
CONCLUSIONI
Ne consegue che la mancanza del requisito di cui all’art. 80, comma 4, D. Leg.vo 50/2016, in riferimento all’accertata irregolarità contributiva della mandante, non poteva essere “sanata” con la sostituzione della stessa. Pertanto il TAR ha rigettato il ricorso confermando l'esclusione dalla gara del RTI.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it