Cassazione, sentenza 6321/2020. Il direttore dei lavori non è responsabile per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali e infortuni
Tale sentenza nasce da un avvenuto infortunio mortale durante i lavori di manutenzione di un condominio di Perugia nel 2018. I congiunti del defunto chiesero la condanna al direttore dei lavori e il risarcimento dei danni subito dagli attori in conseguenza al decesso. In tale occasione il giudice di primo grado e la Corte d'Appello di Perugia rigettarono la domanda in quanto non si poteva ritenere il direttore dei lavori responsabile del decesso in quanto questi non aveva mai assunto alcun impegno di controllo delle attività di cantiere e di responsabile della sicurezza dei lavori.
La Cassazione ha dunque confermato le conclusioni raggiunte dal Tribunale territoriale e dalla Corte d'Appello, dichiarando il direttore dei lavori assolto da ogni responsabilità risarcitoria nei confronti dei congiunti del lavoratore deceduto. Il direttore dei lavori ha difatti l'obbligo di vigilare affinché i lavori siano eseguiti in maniera conforme al progetto, al capitola e alla normativa vigente. Questi può essere ritenuto responsabile degli infortuni e dei difetti d'opera derivanti da vizi professionali solo se regolarmente incaricato dal committente, oppure nel caso in cui con il suo operato eserciti ingerenza nello svolgimento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice.
a cura di Ing. Alessia Salomone