Nel nuovo Decreto Requisiti tecnici sono enunciate tutte le procedure che i professionisti devono seguire per asseverare la regolarità dei lavori.

Decreto requisiti tecnici asseverazioniIl DM spiega dunque, le procedure che i professionisti devono seguire per certificare la regolarità degli interventi di efficientamento energetico, recupero e restauro delle facciate. Ovvero per tutti gli interventi che possono usufruire degli agevolamenti fiscali Ecobonus, Superbonus 110% e al Bonus Facciate.
Le procedure da effettuare per asseverare il rispetto dei requisiti per accedere alle agevolazioni variano in base al tipo di intervento da realizzare o realizzato. Per ogni intervento infatti, il professionista deve asseverare il rispetto dei requisiti richiesti dal Decreto Requisiti Minimi, come presente negli allegati del DM.
Tutte le disposizioni e i requisiti tecnici previsti da tale decreto si applicano agli interventi che iniziano dal 6 ottobre 2020, ovvero la data di entrata in vigore del decreto. Per gli interventi iniziati prima di tale data, si applicano invece, ove compatibili, le precedenti disposizioni del Ministro dell’economia e delle finanze.
Una novità di particolare importanza è senza dubbio l’introduzione dei massimali di spesa per le diverse tipologie di intervento, non più per la sola spesa complessiva, ma anche per le spese unitarie al metro quadro delle opere. Inoltre, il provvedimento stabilisce che, per gli interventi ammessi all'agevolazione fiscale e che prevedono la redazione dell'asseverazione, i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti. Inoltre, nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
Per gli interventi per i quali è possibile sostituire l'asseverazione con una dichiarazione del fornitore o dell'installatore l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolata sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’Allegato I del decreto.
Una volta redatta l'asseverazione da parte del tecnico competente, questi deve inviarla online all'Enea. Le asseverazioni possono essere redatte e trasmesse come previsto dal DM Asseverazioni, utilizzando i modelli allegati nel decreto.

Nella documentazione, oltre all'asseverazione devono essere allegati una  dichiarazione da parte del tecnico, in cui specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata e la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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Servizi tecniciChiarimenti sulla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-economica per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura a professionisti tramite il fatturato correlato ai servizi professionali dallo svolti quale socio di società di ingegneria o componente di un’associazione professionale.

Nota a cura di Dino de Paolis
Direttore Bollettino di Legislazione Tecnica

Per partecipare ad affidamenti pubblici di servizi di ingegneria e architettura (progettazione, DL, coordinamento della sicurezza, collaudo, ecc.), gli operatori economici abilitati (professionisti, studi professionali, società tra professionisti, società di ingegneria e relativi raggruppamenti o consorzi stabili), devono essere in possesso di specifici requisiti di capacità tecnico-economica.

REQUISITI DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Detti requisiti - quantificati dalla documentazione di gara predisposta dalla stazione appaltante - possono afferire a quanto segue (Delib. ANAC 417/2019, punto IV.2.2.2),:
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando;
b) fatturato specifico concernente servizi espletati relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i nuovi servizi da affidare (negli ultimi 10 anni);
c) fatturato per i c.d. “servizi di punta” concernente anch’esso servizi espletati relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i nuovi servizi da affidare (negli ultimi 10 anni);
d) organico societario, cioè per i soggetti organizzati in forma societaria il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni;
e) organico dello studio, cioè per i soggetti organizzati in forma di studio professionale il numero di unità di tecnici.
Si rinvia a Affidamento contratti pubblici per servizi di Ingegneria e di Architettura (SIA) per i dettagli.

Professionista socio di società di ingegneria o componente di associazione professionale
Ci si chiede - per la dimostrazione dei requisiti sopra indicati, ed in particolare di quelli attenenti il fatturato, di cui alle lettere a), b) e c) - se il singolo professionista possa fare riferimento alle attività svolte quale socio di una società di ingegneria o quale membro di un’associazione professionale.
A queste domande, l’Autorità di vigilanza ha risposto con Delib. ANAC 15/05/2019, n. 416 (relativa al fatturato del professionista con attività svolte quale socio di una società di ingegneria) e con Delib. ANAC 01/04/2020, n. 290 (relativa al fatturato del professionista con attività svolte quale componente di un’associazione professionale).
I chiarimenti forniti dai due documenti possono essere sintetizzati come segue.

DIMOSTRAZIONE REQUISITI DEL PROFESSIONISTA TRAMITE ATTIVITÀ SVOLTE PER SOCIETÀ DI INGEGNERIA
A proposito delle attività svolte dal professionista quale componente di una società di ingegneria, Delib. ANAC 15/05/2019, n. 416, ha ritenuto ammissibile la dimostrazione del fatturato specifico e dei servizi di punta mediante le attività svolte quale socio di una società di ingegneria, a condizione che:
- il professionista medesimo fosse inserito nell’organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche;
- il professionista abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte;
- si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata, per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale.
La medesima Delib. ANAC 15/05/2019, n. 416, ha viceversa ritenuto non opportuno esprimere valutazioni circa la possibilità di dimostrare il requisito del fatturato globale.
Si rinvia peraltro a quanto in seguito indicato dalla successiva Delib. ANAC 01/04/2020, n. 290, che invece si è espressa sul requisito in oggetto per il professionista membro di un’associazione professionale (vedi paragrafo successivo). Tali successive conclusioni potrebbero essere applicabili per analogia.

DIMOSTRAZIONE REQUISITI DEL PROFESSIONISTA TRAMITE ATTIVITÀ SVOLTE PER ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
A proposito delle attività svolte dal professionista quale componente di un’associazione professionale, Delib. ANAC 01/04/2020, n. 290, ha ritenuto:
- ammissibile la dimostrazione del fatturato globale mediante il fatturato correlato ai servizi svolti quale componente di un’associazione professionale. A tale scopo, in caso di scioglimento dell’associazione professionale, ANAC ritiene “opportuna” l’adozione di un atto con il quale si procede all’attribuzione del fatturato ai singoli componenti dello studio e, nel caso invece in cui l’associazione continui ad operare, all’attribuzione allo studio associato e ai professionisti uscenti;
- ammissibile la dimostrazione del fatturato specifico mediante le attività svolte quale componente di un’associazione professionale a condizione che il professionista medesimo abbiasottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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