GovernoPubblicato nella G.U. del 09/06/2020, n. 145, il D. Leg.vo 01/06/2020, n. 44 che recepisce la Direttiva 2017/2398/UE sulla protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni o mutageni. Nuove misure di sorveglianza sanitaria e nuovi valori limite.

Il D. Leg.vo 01/06/2020, n. 44 modifica il D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81 (Testo Unico della sicurezza) per adeguarlo alle norme europee dettate dalla Direttiva 2017/2398/UE del 12/12/2017 di modifica della Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

In particolare, il D. Leg.vo 44/2020 sostituisce il comma 6 dell’art. 242 del D. Leg.vo 81/2008 introducendo la possibilità per il medico competente di segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire anche dopo il termine dell'esposizione e per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. E' previsto inoltre che il medico competente fornisca al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Il Decreto ha inoltre sostituito:

- l’allegato XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi) per inserire nell'elenco delle sostanze cancerogene la polvere di silice cristallina;

- l’allegato XLIII (Valori limite di esposizione professionale) revisionandone i valori precedenti e aggiungendone dei nuovi, così come previsto dalla recepita Direttiva 2017/2398/UE.

Si riporta di seguito la tabella dei valori nazionali vigenti di cui all’allegato XLIII del D. Leg.vo 81/2008, come sostituito dal D. Leg.vo 01/06/2020, n. 44.

 

Nome agente

N. CE (1)

CAS (2)

VALORI LIMITE (3)

Misure transitorie

mg/m3 (4)

ppm (5)

f/ml (6)

Osservazioni

Polveri di legno duro

-

-

2 (7)

-

-

-

Valore limite: 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’art. 2, lettera a), punto i) della Direttiva 2004/37, (come cromo)

--

--

0,005

--

Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025

Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’art. 2, lettera a), punto i) della Direttiva 2004/37

--

--

--

--

0,3

--

 

Polvere di silice cristallina respirabile

--

--

0,1 (8)

--

--

--

 

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25

1

--

Cute (9)

 

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2,6

1

--

--

 

Ossido di etilene

200-849-9

75-21-8

1,8

1

--

Cute (9)

 

1,2 – Epossipropano

200-879-2

75-56-9

2,4

1

--

--

 

Acrilammide

201-173-7

79-06-1

0,1

--

--

Cute (9)

 

2-Nitropropano

201-209-1

79-46-9

18

5

--

--

 

o-Toluidina

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

--

Cute (9)

 

1,3-Butadiene

203-450-8

106-99-0

2,2

1

--

--

 

Idrazina

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

--

Cute (9)

 

Brometilene

209-800-6

593-60-2

4,4

1

--

--

 

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione Europea come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2) CAS: numero registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
(4) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa. (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(5) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(6) f/ml: fibre per millilitro.
(7) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
(8) Frazione respirabile.
(9) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Sicurezza

RTV Prevenzione incendi autorimessePubblicato in Gazzetta il decreto che - da novembre - manda in archivio le vecchie norme del 1986 e del 2002.

Il D.M. 15/05/2020 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23/05/2020 - approva la nuova Regola Tecnica Verticale (RTV) di prevenzione incendi per le attività di autorimessa con superficie complessiva superiore a 300 m2 (attività individuate al n. 75 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011).

Con l’entrata in vigore del provvedimento, prevista per il 19/11/2020, e cioè il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
- è integralmente sostituito il Capitolo V.6 della Sezione V (Regole Tecniche Verticali) del Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 (Capitolo che a sua volta è stato aggiunto dal D.M. 21/02/2017 e poi sostituito dal D.M. 14/02/2020);
- sono abrogati i precedenti provvedimenti recati dal D.M. 01/02/1986 (Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili) e dal D.M. 22/11/2002 (Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto).
- è abrogata la lettera e) dell’art. 2-bis del D.M. 03/08/2015, concernente la possibile applicazione in alternativa (fino al 18/11/2020) delle regole tecniche pregresse di cui ai decreti menzionati al punto precedente.

Si rinvia a Norme di Prevenzione incendi per maggiori dettagli e per l’accesso alla banca dati completa e aggiornata di tutte le norme di prevenzione incendi, con chiarimenti e circolari pertinenti.

Pertanto, dal 19/11/2020 non è più data la possibilità di applicazione in alternativa delle pregresse regole tecniche, e quindi alle attività di autorimessa si applica integralmente la RTO di cui al D.M. 03/08/2015, unitamente alla RTV di cui al presente decreto, introdotta come Capitolo V.6 del citato D.M. 03/08/2015.

Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto (i.e. il 19/11/2020), si applicano le disposizioni previste dall’art. 2 del D. Min. Interno 03/08/2015, commi 3 e 4, in base ai quali:
- la RTO di applica a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare;
- in caso contrario, o si applica la RTO all’intera attività, oppure si continuano ad applicare le norme tecniche pregresse di cui all’art. 5 del D.M. 03/08/2015, comma 1-bis, e per quanto non disciplinato dalle stesse i criteri generali di cui all’art. 15 del D. Leg.vo 139/2006.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Safe Breath TGroupL’esperienza drammatica di questo periodo ci ha imposto di far tesoro del valore della prevenzione: Safe Breath consentirà un rientro graduale e sicuro per aziende e professionisti nell’imminente riapertura delle attività: oggi è già il momento di pensare a domani.
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L’acquisto del nostro dispositivo di protezione, che oggi inaugura anche il nuovo e-commerce Terenzi Srl, si potrà quindi effettuare comodamente da casa (https://www.terenzisrl.it/IT/shop/shop-detail/Safe+Breath/503).

Pubblicato in Comunicati stampa

MascherinaA seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di sostenere la continuità in sicurezza dei processi produttivi delle imprese, vengono rimborsate alle imprese le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il Bando per l’accesso al rimborso delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (c.d. Bando Impresa sicura) è finalizzato a sostenere la continuità in sicurezza dei processi produttivi delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

La dotazione finanziaria complessiva è di 50 milioni di euro, i quali sono stati trasferiti dall’INAIL a Invitalia ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia).

Sono ammissibili al rimborso le spese, non inferiori a 500 euro, sostenute dalle imprese successivamente al 17/03/2020 per l’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Il rimborso è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, nella misura del 100% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 500 euro per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di 150.000 euro.

Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica in 3 fasi:
FASE 1: dal 11/05/2020 al 18/05/2020 le imprese possono inviare la prenotazione del rimborso attraverso lo sportello informatico dedicato https://prenotazione.dpi.invitalia.it/
FASE 2: Invitalia pubblicherà l’elenco di tutte le imprese che hanno inoltrato la prenotazione, in ordine cronologico. Nell’elenco saranno comunicate sia le prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso che le prenotazioni risultate non ammissibili
FASE 3: dal 26/05/2020 al 11/06/2020 le imprese ammesse potranno compilare la domanda di rimborso.

Sul sito di Invitalia si informa che si procederà con i versamenti entro il mese di giugno 2020.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Varie

Giunti resinati OBOAlcuni ambiti di posa dei conduttori di alimentazione richiedono un grado di protezione elevato, quando questo è necessario il set di giunzione con resina colata può garantirtelo.
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Il set è già comprensivo di scatola di derivazione e morsetto per il serraggio dei conduttori.
La scatola di derivazione è una T 60 della serie TBox in polipropilene con misure 114x114x57 ed è dotata di 7 passacavi M25 sagomabili liberamente mediante un cutter o rimuovibili per l’utilizzo di pressacavi.
Il set di giunzione si presta perfettamente per impianti di illuminazione pubblica, impianti interrati per l’irrigazione dei giardini o l’ alimentazione di altri apparati come cancelli o telecamere.

Pubblicato in Comunicati stampa