Giovedì, 03 Dicembre 2020 19:03

Superbonus 110%, la proposta di proroga al 2023

Numerose imprese del mondo delle costruzioni hanno richiesto la proroga al 2023 dell’agevolazione fiscale introdotta a seguito dell’emergenza epidemiologica.

Bonus 110
Anche alla Camera è stata avanzata la proposta di proroga al dicembre 2023, e su questo si è espressa l’ANCE. Gabriele Buia, presidente ANCE in una dichiarazione afferma che la proroga è necessaria per dare un reale avvio agli interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza sismica del patrimonio edilizio nazionale.

A tale proposito Buia afferma che non c’è tempo da perdere e che “l’emendamento presentato sabato e firmato da oltre 60 parlamentari di maggioranza è un segnale chiaro che il Governo non può non accogliere”.  Inoltre, egli invita il Governo a consentire a questa misura utile al rilancio dell’economia di poter partire, per risollevare il vasto e importante settore dell’edilizia, settore determinante per la ripresa economica del paese.
Buia afferma inoltre, che le riserve espresse dal Ministero dell’economia sull’eccesivo peso finanziario di tale misura risultano infondate, poiché come analizzato nel loro Centro Studi il superbonus può generare un giro di affari di 42 miliardi di euro a fronte dei circa 13 miliardi finanziati dallo Stato. Tale misura infatti porta a entrate per lo Stato di circa 7,5 miliardi di euro e di un risparmio netto di 600 euro ogni anno per le famiglie. Conclude la sua dichiarazione affermando: “Ci auguriamo che già nelle prossime ore l’emendamento con la proroga venga approvato così da dare avvio concretamente all’incentivo che interesserà migliaia di edifici e di condomini”.

Sull’argomento si è espresso anche Angelo Carlini, presidente ASSISTAL, l’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, Servizi di Efficienza Energetica ESCo e Facility Management, aderente a Confindustria affermando che il Superbonus 110% rappresenta un importante strumento di rilancio e sviluppo per l’economia del Paese, che consente di stimolare investimenti e creare più lavoro. Continua ancora affermato a nome dell’intera associazione che il Superbonus è una soluzione valida, efficace e sostenibile per affrontare la crisi che stiamo vivendo. Per tali ragioni dunque l’ASSISTAL è a totale favore della proposta avanzata dalla stessa Commissione Attività Produttive della Camera dei deputati sulla proroga dell’agevolazione al 31 dicembre 2023.

Conclude Carlini affermando che “per poter raggiungere i livelli richiesti di sostenibilità energetica e ambientale è necessario che la misura sia strutturale o almeno abbia un orizzonte temporale più ampio di quello attuale e che sia facilmente accessibile. La misura del Superbonus 110%, associata alla modalità della cessione del credito e dello sconto in fattura, ci permette di far ripartire i cantieri rilanciando in modo concreto e significativo l’economia italiana, provata dall’emergenza Covid”.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Normativa

A causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso, l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici abitativi ha subito numerosi rallentamenti. Nel disegno di legge per la conversione del Decreto “Agosto” (DL 104/2020), difatti si tiene conto dell'emergenza sanitaria anche per l'adeguamento antincendio e per le regola da seguire nelle strutture scolastiche.

AntincendioIn base a quanto definito dal DM 25 gennaio 2019, tutti gli edifici abitativi sarebbero dovuti essere adeguati alla normativa antincendio entro il 6 maggio 2020. Tuttavia, come già accennato, l'emergenza sanitaria dovuta al virus Covid19, non ha reso possibile effettuare gli adeguamenti nei tempi richiesti.

Con il Decreto Agosto si è dunque prevista una proroga e infatti, l'adeguamento alla normativa antincendio deve avvenire entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza, il quale sarebbe dovuto terminare il 15 ottobre 2020. Ad oggi tuttavia, essendo ancora in corso la crisi sanitaria, la fine dello stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021, con possibilità di ulteriori proroghe, sulla base dell'evoluzione della situazione sanitaria nazionale.
È rimasto invariato invece, il termine del 6 maggio 2021 per l'adeguamento all’obbligo di installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.

La stessa proroga al 31 gennaio 2021 è valida per l'adeguamento alla normativa antincendio negli edifici scolastici. Tuttavia, per consentire il regolare svolgimento delle attività scolastiche in piena sicurezza, i Comuni e le Province potranno acquisire in locazione edifici o locali da fornire alle istituzioni scolastiche per lo svolgimento delle attività. Per facilitare ulteriormente lo svolgimento delle attività scolastiche, tali strutture potranno essere utilizzate anche senza le normali certificazioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza. Dovranno però essere rispettate le norme previste per la sicurezza sul lavoro. Inoltre, dovrà essere effettuata una valutazione congiunta da parte degli uffici tecnici dell’Ente, dei Vigili del fuoco e della Asl.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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CostruireIl Consiglio di Stato fornisce interessanti chiarimenti sulle conseguenze del superamento dei termini di efficacia del permesso di costruire nel caso in cui i fatti che hanno ritardato il completamento dei lavori siano conosciuti dall’Amministrazione.

FATTISPECIE
Nel caso di specie il ricorrente si opponeva al rigetto dell’istanza di sospensione del termine d’esecuzione e completamento dei lavori di costruzione di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica.
Il rigetto era motivato dal fatto che il ricorrente non aveva provveduto ad informare tempestivamente il Comune dei fatti che avevano determinato la sospensione dei lavori, né aveva anteriormente alla scadenza del titolo presentato un’istanza di proroga. Veniva pertanto ritenuta necessaria la sanatoria delle opere realizzate successivamente alla scadenza, nonostante non fosse stato emanato un provvedimento formale di decadenza.
Il ricorrente sosteneva la piena conoscenza da parte del Comune dei motivi che avevano determinato il ritardo e che pertanto non era necessaria alcuna comunicazione al Comune.

TERMINI DI EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia), il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Il medesimo articolo dispone la decadenza del titolo edilizio per l’ipotesi di inosservanza dei suddetti termini, salva la richiesta di proroga il cui positivo riscontro, peraltro, è subordinato al ricorrere di specifici presupposti tra i quali rientra il sopraggiungere di fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire.

RILEVANZA DEI FATTI SOPRAVVENUTI
In proposito il Consiglio di Stato, con la sentenza 01/04/2020, n. 2206, ha richiamato l’orientamento secondo il quale i fatti sopravvenuti che possono legittimare la proroga del termine di inizio o completamento dei lavori ai sensi dell'art. 15, comma 2 D.P.R. 380/2001, non hanno un rilievo automatico, ma possono costituire oggetto di valutazione in sede amministrativa qualora l'interessato proponga un'apposita domanda di proroga, il cui accoglimento è indefettibile affinché non sia pronunciata la decadenza del titolo edilizio (cfr. C. Stato 10/08/2007, n. 4423).

Ciò posto, tuttavia, qualora per circostanze, oggettivamente riscontrate, l’Amministrazione abbia avuto piena cognizione dei fatti sopravvenuti che hanno differito il completamento dei lavori, la tardiva presentazione dell’istanza di proroga non comporta ex se la declaratoria di decadenza del titolo edilizio.

In tal caso quindi l’Amministrazione, “anziché trincerarsi dietro lo schermo formale dell’assenza di previa comunicazione”, ha l’onere di verificare l’effettiva incidenza dei fatti, di cui era già a conoscenza, sull’esecuzione delle opere oggetto di concessione edilizia.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA
I giudici hanno inoltre ritenuto che l’omessa tempestiva adozione del provvedimento di decadenza, stante la sua natura dichiarativa, comporta sul piano tecnico giuridico che non si è prodotto l’effetto (performativo) ad esso riconnesso dall’ordinamento di settore, ossia:
- non è stata tempestivamente accertata e certificata l’inefficacia giuridica del titolo edilizio;
- non è stata riscontrata, con l’effetto di certezza pubblica richiesto dalla legge, la decadenza dello stesso.
Ne consegue il generarsi del legittimo affidamento sulla persistente efficacia del titolo che costituisce un’ulteriore ed autonoma posizione giuridica tutelata.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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Regione VenetoÈ stata pubblicata sul BURV 27/12/2019, n. 150 la L.R. Veneto 49/2019 che ha prorogato al 30/09/2020 il termine per l'adeguamento dei Comuni alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo e al Regolamento Edilizio Tipo (RET).

La L.R. Veneto 23/12/2019, n. 49, in vigore dal 28/12/2019, modificando l’articolo 17, comma 7 della L.R. Veneto 04/04/2019, n. 14, ha prorogato dal 31/12/2019 al 30/09/2020 i termini per l’adeguamento, da parte dei Comuni, alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo, di cui alla L.R. Veneto 06/06/2017, n. 14, e per l'adeguamento dei regolamenti edilizi, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), allo schema di Regolamento Edilizio Tipo e relativi allegati approvati con l'Int. Conf. Unificata 20/10/2016, n. 125/CU.

Si ricorda, infatti, che il termine per l’adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al Regolamento Edilizio Tipo, inizialmente fissato al 21/05/2018 ai sensi di quanto stabilito con la Delib. G.R. Veneto 22/11/2017, n. 1896, era stato poi rideterminato al 31/12/2019 dall'articolo 17 comma 7 della L.R. Veneto 04/04/2019, n. 14.

La modifica normativa approvata con l'articolo 1 della L.R. Veneto 49/2019, che ha disposto la proroga dei suddetti termini, si è resa necessaria a seguito delle numerose segnalazioni da parte dei Comuni di alcune criticità relative principalmente, per quanto riguarda il contenimento del consumo di suolo, alla corretta identificazione e perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata e, per quanto concerne il RET, alle ricadute delle definizioni uniformi sugli strumenti della pianificazione urbanistica con riferimento all’invarianza delle previsioni dimensionali degli stessi.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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