Prevenzione incendiCon Decreto del ministero dell'interno pubblicato nella G.U. del 12/07/2019, n. 162 è stata aggiornata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Allo scopo di aggiornare la vigente regola tecnica di prevenzione incendi sulla base degli aggiornamenti normativi intervenuti, nonché di porre rimedio ad alcune criticità applicative segnalate dalle associazioni di categoria, il D. Min. Interno 02/07/2019, in vigore dal 13/07/2019, ha sostituito integralmente l'Allegato del D. Min. Interno 28/02/2014, recante la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

La regola tecnica è suddivisa in due Titoli:
Titolo I, contenente le disposizioni di prevenzione incendi, a loro volta suddivise tra disposizioni applicabili alle attività di nuova costruzione (Capo I) e disposizioni applicabili alle attività esistenti (Capo II);
Titolo II, contenente il “Metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio” per la definizione di misure di sicurezza antincendio proporzionate ai potenziali scenari incidentali ed alle specifiche caratteristiche di vulnerabilità funzionale e di contesto dell’insediamento.

Per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal citato D. Min. Interno 28/02/2014, ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, il D. Min. Interno 02/07/2019 non comporta adempimenti.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa
Lunedì, 21 Gennaio 2019 21:38

Normativa Scuole 2019, come adeguarsi

Norme e Decreti:
Il termine per l’adeguamento delle scuole alla normativa di prevenzione e protezione dagli incendi, dopo diverse proroghe, è scaduto il 31 dicembre 2018.
Con l’avvento del nuovo anno, sono molte le priorità da tenere in considerazione per l’adeguamento delle scuole non ancora a norma. Tra i tanti aspetti, vi sono la messa a norma dei vani scala, dei percorsi di esodo, delle vie di uscita e degli impianti elettrici e di sollevamento, il tutto in riferimento al decreto 21 marzo 2018 di MIUR e Interno. Il primo ciclo di adeguamento comprende l’organizzazione della gestione della sicurezza e l’installazione di un numero adeguato di estintori, di idonei sistemi di allarme e della segnaletica.
In base al decreto del 7 agosto 2017 del Ministero dell’Interno in Gazzetta Ufficiale, gli impianti di Rivelazione ed Allarme devono essere strutturati coerentemente con il numero medio di occupanti del sito ed in relazione alla massima quota dei piani (Allegato 1 del decreto del 7 agosto 2017).

Parametri e Livelli prestazione

Livello di Prestazione:

Il numero di occupanti del sito e la quota massima dei piani sono i parametri chiave nella definizione del Livello di Prestazione richiesto (Capitolo S.7 Ministero dell’Interno: Strategia Antincendio – Rivelazione ed Allarme), il quale serve a stabilire le linee guida entro le quali operare per l’installazione dell’impianto di rivelazione ed allarme.

Adattamento dell’impianto con dispositivi RADIO:
Spesso può risultare complicato il processo di messa a norma di un impianto, presentandosi difficoltà nell’adattamento del sistema preesistente con le nuove regole e direttive imposte.
I nostri prodotti RADIO, di facile installazione, manutenzione ed integrazione con sistemi preesistenti, sono la perfetta soluzione in questo contesto di adattamento alle nuove normative, potendo inoltre soddisfare qualunque livello di prestazione!

Normativa antincendio scuole

CONTATTA IBIT FIRELINE

Pubblicato in Normativa