Il Ministero dell'Interno ha pubblicato, con il DM 10/7/2020, la nuova Regola Tecnica di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico e destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. Tale modifica al codice di prevenzione degli incendi entra in vigore dal 21 agosto 2020, ovvero dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta della stessa.

Edifici vincolatiLa RTV differenzia le aree dell'attività in base alla presenza di persone o sostanze infiammabili, classificandole in: TA, locali aperti al pubblico e destinati a sale espositive, sale lettura, sale di consultazione e relativi servizi; TC, aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi di superficie maggiore di 200mq; TM, depositi con carico di incendio specifico superiore ai 600 MJ/mq e aventi superficie maggiore di 25mq; TK1, locali ove si detengono o trattano sostanze o  miscele pericolose o si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione e  locali con carico di incendio specifico maggiore di 1200MJ/mq; TK2, depositi di beni tutelati; TO, locali con affollamento superiore alle 100 persone; TT, locali in cui siano presenti quantità   significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e locali tecnici rilevanti ai fini della   sicurezza antincendio; TZ, altre aree non ricomprese nelle precedenti o zone ad accesso soggetto a particolari condizioni d’uso.
Di questa classificazione sono ritenute aree a rischio specifico quelle dove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose (utilizzate per il restauro) o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, ovvero le aree TK1.
Per la strategia antincendio la nuova regola impone che vengano applicate tutte le misure della regola tecnica orizzontale e quelle della presente RVT per le aree definite a rischio specifico. Per le vie di esodo verticali devono essere impiegati solo materiali appartenenti al gruppo GM2 di reazione al fuoco, mentre la classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non può essere inferiore a 30, per quelli a quota superiore a -1m, ed a 60, per quelli a quota non superiore a -1m. Per le aree TA, TC, TO, ovvero nelle aree in cui non è possibile l’adeguamento o la determinazione della classe richiesta, devono essere adottati dei requisiti aggiuntivi, quali l'assunzione di un sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione III.
In caso di esodo per fasi è ammesso l’utilizzo di scala d’esodo protetta anziché a prova di fumo o  esterna, con le seguenti misure antincendio minime:
• nell’attività deve essere prevista una gestione della sicurezza con livello di prestazione III;
• ciascun piano dell’attività sia inserito in compartimento distinto;
• la procedura di esodo per fasi non sia utilizzata per vie di esodo verticali che servono piani a quota inferiore a -5 m.
Gli infissi, qualora di interesse storico artistico, presenti lungo le vie di esodo e che non possiedono le caratteristiche richieste, devono essere mantenuti costantemente aperti, durante l’esercizio dell’attività. Inoltre, sono ammesse larghezze delle vie di esodo orizzontali o verticali inferiori ai valori minimi, e comunque non inferiori a 800 mm, a condizione che vengano impiegati materiali  appartenenti al gruppo GM0 o GM1 di reazione al fuoco, che la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticità sia progettato per garantire il doppio dell’illuminamento minimo previsto dalla norma e che venga fatta una segnalazione specifica a tutti gli occupanti.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

RTV Prevenzione incendi autorimessePubblicato in Gazzetta il decreto che - da novembre - manda in archivio le vecchie norme del 1986 e del 2002.

Il D.M. 15/05/2020 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23/05/2020 - approva la nuova Regola Tecnica Verticale (RTV) di prevenzione incendi per le attività di autorimessa con superficie complessiva superiore a 300 m2 (attività individuate al n. 75 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011).

Con l’entrata in vigore del provvedimento, prevista per il 19/11/2020, e cioè il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
- è integralmente sostituito il Capitolo V.6 della Sezione V (Regole Tecniche Verticali) del Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 (Capitolo che a sua volta è stato aggiunto dal D.M. 21/02/2017 e poi sostituito dal D.M. 14/02/2020);
- sono abrogati i precedenti provvedimenti recati dal D.M. 01/02/1986 (Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili) e dal D.M. 22/11/2002 (Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto).
- è abrogata la lettera e) dell’art. 2-bis del D.M. 03/08/2015, concernente la possibile applicazione in alternativa (fino al 18/11/2020) delle regole tecniche pregresse di cui ai decreti menzionati al punto precedente.

Si rinvia a Norme di Prevenzione incendi per maggiori dettagli e per l’accesso alla banca dati completa e aggiornata di tutte le norme di prevenzione incendi, con chiarimenti e circolari pertinenti.

Pertanto, dal 19/11/2020 non è più data la possibilità di applicazione in alternativa delle pregresse regole tecniche, e quindi alle attività di autorimessa si applica integralmente la RTO di cui al D.M. 03/08/2015, unitamente alla RTV di cui al presente decreto, introdotta come Capitolo V.6 del citato D.M. 03/08/2015.

Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto (i.e. il 19/11/2020), si applicano le disposizioni previste dall’art. 2 del D. Min. Interno 03/08/2015, commi 3 e 4, in base ai quali:
- la RTO di applica a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare;
- in caso contrario, o si applica la RTO all’intera attività, oppure si continuano ad applicare le norme tecniche pregresse di cui all’art. 5 del D.M. 03/08/2015, comma 1-bis, e per quanto non disciplinato dalle stesse i criteri generali di cui all’art. 15 del D. Leg.vo 139/2006.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Sicurezza antincendio

Analisi degli aspetti innovativi dei due decreti in corso di emanazione che rivedono i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e in esercizio, i criteri per la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi e i requisiti dei docenti; le modalità per la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Due distinti decreti del Ministro dell’interno, in corso di emanazione, si propongono di regolamentare, in attuazione dell’art. 46 del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza), comma 3:
1) i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e in esercizio, comprensivi dei criteri per la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, nonché dei requisiti dei docenti per i suddetti corsi di formazione e aggiornamento;
2) i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, nonché i requisiti e le modalità di qualificazione dei tecnici manutentori.
I due decreti - consultabili in allegato in bozza - sono stati esaminati dal Comitato centrale tecnico scientifico (CCTS) in data 11/02/2020 e sono ora sottoposti a consultazione pubblica.
Di seguito alcuni dettagli e indicazioni.

SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA E IN ESERCIZIO - Il provvedimento si applica ai “luoghi di lavoro” come definiti dall’art. 62 del D. Leg.vo 81/2008, e detta in primo luogo criteri per la gestione delle emergenze, oltre a definire le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
Dalla sua entrata in vigore risulteranno abrogati: l’art. 3 del D. Min. Interno 10/03/1998, comma 1, lettera f); gli artt. 5-7 del D. Min. Interno 10/03/1998 medesimo. Risulteranno altresì superati gli Allegati VII, VIII e IX del D. Min. Interno 10/03/1998.
Quando deve essere predisposto il piano di emergenza. Risulta rilevante la nuova definizione dei casi in cui il datore di lavoro deve predisporre il piano di emergenza:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
Corsi di formazione degli addetti antincendio, requisiti dei docenti. Innovativa anche la definizione dei requisiti dei docenti qualificati ai fini del corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio. Vengono in primo luogo distinte tre categorie di docenti:
1) docenti sia per la parta teorica che per la parte pratica;
2) docenti per la sola parte teorica;
3) docenti per la sola parte pratica.
Sono in particolare qualificati i soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza come docenti in materia antincendio (in ambito teorico e/o pratico a seconda della categoria di riferimento), di almeno 90 ore;
- frequenza di un corso di formazione per docenti, erogato dal Corpo nazionale dei VV.F. in base alle indicazioni contenute nell’Allegato V al decreto in oggetto (28 ore per i docenti della sola parte pratica; 48 ore per i docenti della sola parte teorica; 60 ore, di cui 12 riservate alla parte pratica, per i docenti di entrambe le parti);
- iscrizione agli elenchi ministeriali dei “Professionisti antincendio”, ai sensi del D.M. 05/08/2011 (vedi Competenze, requisiti e formazione dei professionisti antincendio);
- personale cessato dal servizio presso il Corpo nazionale dei VV.F. con almeno 10 anni di esperienza (nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per i docenti della sola parte pratica; nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento per gli altri casi).
Inoltre, i docenti dovranno frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale, secondo quanto previsto nell’Allegato V (8 ore per i docenti della sola parte pratica; 12 ore per i docenti della sola parte teorica; 16 ore, di cui 4 riservate alla parte pratica, per i docenti di entrambe le parti).

MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO - Il provvedimento definisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Dalla sua entrata in vigore risulteranno abrogati: l’art. 3 del D. Min. Interno 10/03/1998, comma 1, lettera e); l’Allegato VI del D. Min. Interno 10/03/1998.
Occorre in primo luogo dare conto di una sovrapposizione con la normativa in vigore, dal momento che gli “impianti di protezione antincendio” risultano già contemplati dal D.M. 37/2008, che a sua volta reca disposizioni concernenti l’installazione e la manutenzione degli impianti all’interno degli edifici (vedi Sicurezza degli impianti a servizio degli edifici (progettazione, installazione, manutenzione)).
Manutenzione e controllo periodico. L’Allegato I al decreto in bozza reca l’elenco delle norme e delle specifiche tecniche per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, come da tabella di seguito riportata (vedi anche Indice delle Norme UNI e CEI per l’Edilizia - Parte 5/7 - Impianti tecnologici).

Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

Norme e TS per verifica, controllo, manutenzione

Estintori

UNI 9994-1

Reti di idranti

UNI 19779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845

Impianti sprinkler

UNI EN 12845

Impianti di rivelazione e allarme incendio

UNI 11224

Sistemi di evacuazione fumo e calore

UNI 9494-3

Sistemi a pressione differenziale

UNI EN 12101-6

Sistemi a polvere

UNI EN 12416-2

Sistemi a schiuma

UNI EN 13565-2

Sistemi spray ad acqua

UNI CEN/TS 14816

Sistema estinguente ad aerosol condensato

UNI ISO 15779

Sistemi a riduzione di ossigeno

UNI EN 16750

Porte e finestre apribili resistenti al fuoco

UNI 11473

Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso

UNI 11280


Qualificazione dei tecnici manutentori. Il decreto in bozza stabilisce che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati con le modalità stabilite nell’Allegato II, il quale a sua volta definisce:
- compiti e attività del tecnico manutentore qualificato;
- conoscenze abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato;
- contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.
Si prevede altresì che la qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei VV.F. in seguito all'esito favorevole della valutazione dei risultati dell’apprendimento innanzi a un'apposita commissione esaminatrice.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Sicurezza

Professionisti antincendioIl nuovo programma del corso base di specializzazione in prevenzione incendi è stato definito con la Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno 15480/2019.

Alla luce dell'evoluzione della normativa in materia di prevenzione incendi ed in attuazione dell'art. 4, del D. Min. Interno 05/08/2011, la Circ. Min. Interno 16/10/2019, n. 15480, definisce l'articolazione aggiornata del programma del corso base di specializzazione in prevenzione incendi per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno.

Il corso si pone l'obiettivo di fornire ai professionisti le principali indicazioni metodologiche per definire i requisiti della sicurezza antincendio integrati con gli altri requisiti di progetto.
Il corso, di una durata minima complessiva di 120 ore, si articola in 10 moduli formativi sui seguenti argomenti:
- legislazione in materia di prevenzione incendi;
- fisica e chimica dell'incendio;
- la progettazione antincendio;
- la progettazione antincendio con il codice di prevenzione incendi;
- procedure di prevenzione incendi;
- approccio ingegneristico;
- progettazione - attività di tipo civile;
- progettazione - attività produttive/industriali;
- attività a rischio di incidente rilevante;
- visita/e presso una attività soggetta.

La Circ. Min. Interno 16/10/2019, n. 15480 precisa che restano validi i corsi già autorizzati e quelli per i quali sia già stata inoltrata la relativa richiesta di autorizzazione. Rimangono inoltre invariate le procedure di autorizzazione del corso base, del relativo esame finale e dei successivi adempimenti amministrativi.




Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Pubblicato in Formazione

Prevenzione incendiEntra in vigore dal 01/11/2019 il D.M. 18/10/2019, che apporta profonde modifiche al D.M. 03/08/2015, il Codice di prevenzione incendi (c.d. “Regola Tecnica Orizzontale”, RTO).

Con il D.M. 18/10/2019 prosegue il percorso di aggiornamento delle vigenti disposizioni tecniche in materia di prevenzione incendi sulla base dei più aggiornati standard internazionali, tramite la sostituzione integrale di alcune sezioni dell’Allegato I al Codice, contenuto nel D.M. 03/08/2015 (del testo precedente rimangono in pratica solamente le RTV aggiunte successivamente alla prima stesura (V.4 - Uffici; V.5 - Attività ricettive turistico - alberghiere; V.6 - Attività di autorimessa; V.7 - Attività scolastiche; V.8 - Attività commerciali).

Si ricorda che dal 20/10/2019 è entrato in vigore anche il D.M. 12/04/2019, ha previsto l'eliminazione del c.d. “doppio binario” per la progettazione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, rendendo pertanto la normativa “prestazionale” di cui al Codice di prevenzione incendi da facoltativa diventa obbligatoria per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma non normate.
Si veda in proposito Progettazione antincendio, abolizione doppio binario: Circolare dei VV.F. con tabella riepilogativa, con i chiarimenti recati dalla Circolare 15/10/2019, n. 15406.



Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

Vigili del FuocoIl Dipartimento dei Vigili del Fuoco presso il Ministero dell'interno, con la Circolare 15/10/2019, n. 15406, fornisce una tabella riepilogativa delle norme di prevenzione incendi da applicare a seguito del D.M. 12/04/2019, in vigore dal 20/10/2019, che ha introdotto rilevanti novità.

Si ricorda in particolare che il D.M. 12/04/2019 ha previsto l'eliminazione del cd. "doppio binario" per la progettazione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi: la normativa "prestazionale" da facoltativa diventa obbligatoria per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma non normate.

Per ulteriori dettagli sul D.M. 12/04/2019 si rinvia, oltre che al testo dello stesso, anche a:
- Codice di prevenzione incendi: modifiche in vigore dal 20/10/2019
- Codice di prevenzione incendi: pubblicato in G.U. il Decreto con le modifiche

Nel rinviare anche al testo della Circolare 15/10/2019, n. 15406 per i chiarimenti forniti dal Dipartimento dei VV.F., si riporta di seguito l'utile tabella in essa contenuta, che evidenzia la normativa da applicarsi alle attività soggette, normate o meno (cioè per le quali sia stata o meno emanata una specifica Regola Tecnica Verticale - RTV), in caso di progettazione di nuova attività oppure di progettazione di modifiche o ampliamenti ad attività già esistenti.

Pubblicato in Sicurezza

Prevenzione incendiEntra in vigore il 20/10/2019 il Decreto del Ministero dell'interno che apporta modifiche al Codice di prevenzione incendi, di cui al D. Min. Interno 03/08/2015, al fine di continuare l'azione di semplificazione e razionalizzazione del corpo normativo relativo alla prevenzione incendi.

Il D. Min. Interno 12/04/2019, in vigore dal 20/10/2019, apporta importanti modifiche al Codice di Prevenzione Incendi, di cui al D. Min. Interno 03/08/2015.

Si prevede l'eliminazione del cd. "doppio binario" per la progettazione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi: la normativa "prestazionale" da facoltativa diventa obbligatoria per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma non normate.

In particolare, il nuovo art. 2 del D. Min. Interno 03/08/2015 prevede che le norme tecniche del Codice di prevenzione incendi (cd. "regola tecnica orizzontale", RTO), si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’Allegato I del D. P.R. 01/08/2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76.
Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all’art. 2-bis per le attività individuate ai seguenti punti di cui all’Allegato I del D. P.R. 01/08/2011, n. 151: 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni; 71; 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.

Inoltre, le RTO si applicano alle attività sopra elencate di nuova realizzazione.
Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività sopra elencate esistenti, le RTO si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Le RTO possono essere comunque di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’Allegato I del D. P.R. 01/08/2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.

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Si ricorda che è in via di approvazione lo Schema di decreto ministeriale di aggiornamento del D. Min. Interno 03/08/2015, il quale scaturisce dal monitoraggio dell'applicazione delle norme tecniche nel corso del quale sono emersi possibili ambiti di miglioramento delle norme tecniche stesse, con riferimento in particolare alle seguenti sezioni:
- Sezione G – Generalità; Sezione S - Strategia antincendio;
- Sezione V - Regole tecniche verticali: capitoli V.1 (Aree a rischio specifico), V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive) e V.3 (Vani degli ascensori);
- Sezione M - Metodi.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Sicurezza

Giornata nazionale della Prevenzione SismicaLa Fondazione Inarcassa, con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Consiglio Nazionale degli Architetti, con il contributo scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, del Dipartimento della Protezione Civile, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, ha istituito la prima Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica che si terrà il 30 settembre 2018.

L’iniziativa dall’elevato valore sociale, è stata ideata con lo scopo di migliorare le condizioni generali di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese e soprattutto di chi lo abita, attraverso la divulgazione di una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini della pratica della prevenzione sismica, è stata presentata ufficialmente il 14 giugno a Roma, presso la sala del Parlamentino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Ministero delle Infrastrutture.

Il 30 settembre, in occasione della Giornata celebrativa, prenderà il via la campagna di sensibilizzazione “Diamoci una scossa!”, grazie a centinaia di punti informativi nelle piazze delle principali città italiane a cura degli Ordini provinciali degli Architetti e degli Ingegneri, con l’obiettivo di far conoscere alla collettività l’importanza della sicurezza sismica delle abitazioni e di divulgare il programma di “prevenzione attiva”. Professionisti esperti in materia saranno a disposizione dei cittadini per spiegare in modo chiaro il rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio (modalità costruttive, area di costruzione, normativa esistente al momento della costruzione, etc.) e le agevolazioni previste dal legislatore (Sima Bonus e Eco Bonus).

Migliaia di Architetti e Ingegneri, consapevoli del valore sociale dell'iniziativa e del proprio ruolo, grazie al coordinamento degli Ordini di appartenenza, parteciperanno volontariamente alla campagna di sensibilizzazione "Diamoci una scossa!", la prima nel suo genere in Italia, e saranno a disposizione per effettuare delle visite tecniche informative nel mese di ottobre, per fornire una prima indicazione sullo stato di rischio degli edifici e sulle possibili soluzioni finanziarie e tecniche per migliorarlo a costi quasi zero.

L’iniziativa prevede la partecipazione attiva dei professionisti che nei prossimi giorni riceveranno dall’Ordine di appartenenza un’informativa analitica con le modalità di adesione.

Pubblicato in Edilizia & Materiali

hilti 1Partirà il 29 ottobre la terza edizione di “Seismic Academy”, il Convegno Nazionale organizzato da Hilti, con l’obiettivo di dedicare una intera giornata ad un appuntamento totalmente rivolto alla prevenzione e al rischio sismico. Durante l’incontro, tra dibattiti e discussioni, verrà focalizzata l’attenzione dei presenti e del target interessato sullo stato della ricerca, sulle novità in tema di soluzioni antisismiche e sugli ultimi aggiornamenti normativi di riferimento.

L’edizione 2015 si terrà in uno scenario unico e prestigioso, l’Almo Collegio Borromeo di Pavia, riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca come Ente di Alta Qualificazione Culturale. E’ il collegio di merito più antico d’Italia tuttora in attività. Un palcoscenico straordinario in cui organizzare l’edizione 2015 di Seismic Academy che, proprio quest’anno, assume un carattere ancor più accademico grazie alla presenza di relatori nazionali ed internazionali che apriranno dibattiti e confronti dedicati esclusivamente ai tecnici di impresa e ai professionisti del settore.

Il Convegno Seismic Academy 2015 è a numero chiuso e la partecipazione certificata medesimo prevede il rilascio di 6 CFP da parte dell’Ordine degli Ingegneri di Pavia.

L’appuntamento di quest’anno vanta una partnership ancora più forte con la Fondazione Eucentre situata a Pavia, l’Ente senza fine di lucro nato per promuovere e sviluppare la ricerca e la formazione nel campo della riduzione del rischio, in particolare sismico. Hilti ed Eucentre, due importanti realtà che hanno come propria mission la costante ricerca di innovazioni e sperimentazioni tecnologiche al fine di prevenire e diminuire i rischi di crolli e cedimenti nelle abitazioni e nelle strutture pubbliche e private. Recentemente Hilti ed Eucentre hanno rafforzato la propria collaborazione, il cui obiettivo è quello di accrescere, attraverso attività analitiche, numeriche e sperimentali, la conoscenza sulla risposta sismica di elementi e sistemi non-strutturali.

Già le precedenti edizioni vantavano nel panel dei relatori la presenza di un esperto in materia quale il Professor Roberto Nascimbene, ricercatore all’interno della Fondazione Eucentre, che anche quest’anno sarà presente all’evento.

Il Convegno prenderà il via con i ringraziamenti agli ospiti da parte di Joaquim Sardà, Presidente ed Amministratore Delegato di Hilti Italia SpA, e delle Autorità ed Enti Patrocinanti l’evento. L’evento proseguirà con un esponente autorevole in campo internazionale, il Professor André Filiatrault, Department of Civil, Structural & Environmental Engineering dell’Università di Buffalo, e con 2 rilevanti interlocutori del Politecnico di Milano. L’appuntamento vedrà inoltre la presenza di relatori che già nelle scorse edizioni hanno fornito, attraverso la presentazione di ricerche e studi, il proprio contributo per rendere ancor più esaustivi gli interventi di Seismic Academy 2015: il Professor Stefano Grimaz dell’Università di Udine, l’Ingegner Antonio Corbo di AFC Srl e il Dottor Gramaxo di Hilti AG.

Tra le novità del Convegno, a testimonianza della “vicinanza” dell’azienda alla ricerca e all’impegno nell’individuare innovazioni e tecnologie dedicate alla progettazione sismica, il finanziamento da parte di Hilti di due borse di studio agli studenti più meritevoli della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia, ospiti del Collegio Borromeo.

La collaborazione con la Fondazione Eucentre si tradurrà inoltre nella possibilità di visitare il Lab Eucentre il giorno successivo all’evento, il 30 Ottobre mattina, dove avvengono le simulazioni di sisma su piattaforma vibrante; i presenti potranno quindi comprendere meglio uno dei metodi di studio per valutare l’impatto reale degli eventi sismici sui componenti non strutturali di un edificio.

Seismic Academy vanterà anche quest’anno patrocini e collaborazioni importanti affinché Hilti, attraverso questo appuntamento, possa essere a tutti gli effetti portavoce nazionale di un sentimento profondo che richiede, a tutt’oggi, maggiori consapevolezze da parte di numerosi attori – istituzioni, aziende, enti e cittadini – sulle problematiche legate al rischio e alle prevenzione sismica nel nostro Paese.

www.hilti.it

Pubblicato in Eventi & Fiere