Dall'1 luglio incentivi fiscali per i professionisti che accettano pagamenti elettronici
Per incentivare l'impiego di mezzi di pagamento tracciabili l'Agenzia delle Entrate ha istituito un credito d'imposta del 30% sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche. L'accesso a tale incentivo fiscale sarà tuttavia riservato ai soli businessman con ricavi non superiori a 400mila euro, nell'anno di imposta precedente. Inoltre, la soglia oltre alla quale è fatto divieto di trasferimento di denaro liquido è stata ridotta a 2mila euro a partire dal 1° luglio 2020, e successivamente a mille euro dal 1° gennaio 2022.
Il credito d'imposta può essere usato esclusivamente tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Per giunta, tale credito non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell’Irap e ed riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis, cioè di piccola entità.
Per accedere al credito i professionisti devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, tramite il Sistema di interscambio dati, informazioni per effettuare i controlli necessari sulla spettanza e sull'utilizzo del servizio. La documentazione è così formata:
• codice fiscale dell’esercente, mese e anno di addebito, numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali;
• importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali;
• ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento che hanno stipulato un contratto con i professionisti per abilitarli all’accettazione di uno strumento tracciabile devono comunicare a questi ultimi telematicamente l'elenco delle operazioni tracciabili effettuate nel periodo e il prospetto descrittivo delle commissioni addebitate nel mese; come previsto dal provvedimento del 21 aprile 2020.
Tale documentazione telematica deve essere comunicata ai professionisti entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.
a cura di Ing. Alessia Salomone
SE IL CLIENTE NON LO CHIEDE AVERE IL POS NON E’ UN OBBLIGO!
Prima di tutto, per chi avesse la memoria corta, vi invitiamo a rileggere come negli anni FEDERARCHITETTI si sia fortemente impegnata a contrastare questo inutile balzello per gli Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti:
Oggi, visto che dal 29 agosto scorso, con la LEGGE 4 agosto 2017, n. 124
abbiamo anche l’obbligo del preventivo scritto al momento della formalizzazione dell’incarico e che al momento dell’incarico da formalizzare in forma scritta o digitale il professionista deve rendere noto al cliente:
1) il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico
2) deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale.
3) la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo,comprensive di spese, oneri e contributi.
INVITIAMO TUTTI I COLLEGHI AD INSERIRE QUESTA DICITURA:
Fa parte integrante dell’incarico e del preventivo di massima la pattuizione con il cliente delle modalità di pagamento degli onorari che avverrà per espressa volontà del cliente esclusivamente tramite assegni di cc non trasferibili o bonifici bancari, indicando le coordinate e l’IBAN del conto corrente del professionista.
fonte: Federarchitetti