(Teleborsa) – Segnali positivi giungono dall’edilizia residenziale: il numero di abitazioni dei nuovi fabbricati resta sopra la soglia delle 10 mila unità nel terzo trimestre 2016 e raggiunge quasi le 12 mila nel quarto. E’ la fotografia scattata dall’Istat secondo cui complessivamente, nel secondo semestre del 2016, si registra un notevole aumento (+10,6%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lievemente più marcato è il miglioramento semestrale registrato in termini di superficie utile abitabile (+11,0%); l’edilizia non residenziale mostra, invece, una riduzione dello 0,7%.

Continua la tendenza positiva del numero di abitazioni rilevata per i nuovi fabbricati, iniziata a partire dal secondo trimestre 2016. Si registra, infatti, una crescita del 3,3% nel terzo trimestre 2016, che accelera al 18,1% nel quarto, valore più elevato degli ultimi dieci anni. In termini di superficie utile, la crescita è del 3,2% nel terzo trimestre 2016 e del 18,9% nel quarto.

 

Nel 2016, dopo la fase di forte espansione rilevata in media nel 2015, l’edilizia non residenziale torna ad essere caratterizzata in generale da una contrazione, ad eccezione del terzo trimestre 2016 in cui si ha un aumento tendenziale dell’1,7%. Il quarto trimestre chiude l’anno 2016 con una diminuzione del 2,9%.

L’altra faccia della medaglia mostra tuttavia che in Italia c’è quasi mezzo milione di immobili in dissesto, parzialmente o totalmente inutilizzabili. Si tratta di oltre 450 mila costruzioni classificate, secondo i parametri catastali, come degradati. A lanciare l’allarme è Unimpresa che avverte sono 10 le province più a rischio, la maggior parte situate nel Sud del Paese. Spiccano alcune realtàanche del Nord-Ovest (Piemonte e Val d’Aosta). “Al di là delle preoccupazioni sul versante della sicurezza, l’area che abbiamo fotografato, ovvero degli immobili catastalmente rovinati, rappresenta una possibile fonte di sviluppo dell’economia, per il settore dell’edilizia e per tutto l’indotto, dall’arredamento agli accessori – commenta il Presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara – bisogna insistere anche per quanto riguarda la valorizzazione di alcuni beni sul fronte artistico e culturale, con tutto quello che se ne può trarre anche per il turismo”.

 

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Tettoia Abuso EdilizioQual è la disciplina vigente in materia di tettoie realizzate nelle abitazioni private? È necessaria la richiesta di autorizzazione da parte del proprietario dell’immobile nei confronti del Comune in cui è situata l’abitazione stessa? Ad oggi, dopo la recente sentenza n. 109/2017 del Tar Campania, appaiono contrastanti gli orientamenti giurisprudenziali. Ma procediamo con ordine.

Permesso a Costruire: quando è necessario?

Finora, la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata a favore dell’obbligo di richiesta e concessione del permesso di costruire tettoie che non siano di piccole dimensioni, non potendo prescindere, quindi, dall’autorizzazione del Comune.

Solo alcune categorie di costruzioni fanno eccezione: tra queste, appunto:

  • quelle di minima sporgenza dal muro dell’edificio, prive di finalità abitative;
  • le strutture in ferro rimovibile e smontabile a mo’ di tettoia, non stabilmente infisse nel suolo.

Infatti, un criterio distintivo in termini di necessità dell’accatastamento è proprio la natura permanente o temporanea dell’opera.

Abuso Edilizio: il Comune può demolire una tettoia aperta?

Il caso di specie di rottura dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario ha avuto in oggetto una tettoia stabile, in appoggio ad un muro, di natura permanente, e soprattutto di dimensioni rilevanti (31,42 metri quadri e 2,50 metri d’altezza). Tuttavia, la costruzione era aperta su tutti e tre i lati, ed il proprietario aveva presentato al Comune la Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata).

Testo Unico dell’Edilizia

Il Tar in questo caso ha affermato che non sia necessaria la richiesta di permesso a costruire da parte del comune in quanto, in base al testo unico dell’edilizia (art.10. comma 1 lettera c ), l’autorizzazione è necessaria solo per quelle costruzioni che generano “un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente” e allo stesso tempo comportano “modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti”, cosa che invece non ricorre nel caso in questione.

La più importante conseguenza non è però l’assenza di autorizzazione a costruire e di accatastamento: bensì, ciò che rileva è che in questi casi, anche qualora l’opera realizzata non sia conforme al titolo edilizio di iniziativa del privato, il Comune non potrà procedere alla demolizione della stessa, in quanto appunto, non richiesto il suo benestare.

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