Opere strutturali, costruzioni in zone sismiche: tutte le novità dello “sblocca cantieri”
Dopo l'approvazione della conversione in legge, tutte le modifiche su:
- Applicazione adempimenti a tutte le tipologie strutturali;
- Denuncia dei lavori;
- Collaudo statico;
- Nuove categorie di interventi in zone sismiche e gradi di rilevanza;
- Assorbimento adempimenti sulle opere strutturali;
- Eliminazione relazione del D.L. a strutture ultimate e collaudo statico per interventi minori.
Il D.L. 18/04/2019, n. 32 (c.d. “sblocca cantieri”), convertito in legge dal Senato il 06/06/2019 e in procinto di passare alla Camera per la ratifica definitiva, ha introdotto innovazioni al Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, concernenti la disciplina e gli adempimenti necessari alla esecuzione di opere strutturali e delle costruzioni in zone sismiche. Le modifiche sono state introdotte dall’art. 3 del D.L. 32/2019, il quale, seppure rubricato “Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”, reca in realtà interventi concernenti le opere strutturali in generale.
Lievi le modifiche rispetto all'impianto originario del decreto, di seguito il dettaglio.
OPERE STRUTTURALI, Ampliamento ambito di applicazione - Quanto alle opere strutturali, è stato eliminato dall’art. 65 del D.P.R. 380/2001 il riferimento alle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, sostituendolo con un più generico “opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore”.
In pratica, lo “sblocca cantieri” ha inteso estendere gli obblighi previsti dal T.U. alle opere strutturali in generale, realizzate con qualsiasi materiale ammesso dalla normativa tecnica.
L’intervento normativo è stato evidentemente realizzato in maniera parziale, in quanto rimane il riferimento dell’art. 53 del D.P.R. 380/2001 alle sole opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, così come non sono stati variati il titolo dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001 che ancora recita “Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” nonché il titolo dell’intero Capo II della Parte II, anch’esso rimasto come in origine.
Andrebbe peraltro valutata una possibile specificazione della formulazione della norma, in particolare laddove la stessa fa riferimento ad opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, al fine di meglio chiarire l’ambito applicativo; ciò, anche in considerazione della rilevanza, anche penalistica, della disposizione (per il caso di omessa denuncia delle opere) nel sistema del Testo unico dell’edilizia, onde garantire l’osservanza del principio costituzionale di determinatezza e tassatività delle fattispecie di reato.
OPERE STRUTTURALI, Ufficio cui presentare la denuncia dei lavori - L’art. 65 del D.P.R. 380/2001 - dopo le modifiche ad esso apportate dal D.L. 32/2019 - dispone che la denuncia delle opere deve essere presentata allo Sportello unico per l’edilizia, tramite PEC (nella versione precedente si disponeva ugualmente che la denuncia andasse presentata allo Sportello unico, il quale a sua volta provvedeva a trasmetterla al competente ufficio tecnico regionale).
La modifica in questione appare di scarsa rilevanza pratica: occorre in ogni caso fare riferimento alla propria realtà regionale per conoscere l’ufficio competente, le modalità per la presentazione della denuncia e la modulistica da utilizzare.
OPERE STRUTTURALI, Modifica ai contenuti della denuncia dei lavori - Non è più previsto, dopo le modifiche introdotte all’art. 65 del D.P.R. 380/2001 ad opera dell’art. 3 del D.L. 32/2019, che la documentazione a corredo della denuncia delle opere strutturali debba essere presentata in triplice copia.
Sempre tramite PEC, lo Sportello unico rilascia al costruttore, all’atto stesso della presentazione, l’attestazione dell’avvenuto deposito (art. 65 del D.P.R. 380/2001, comma 4, ove non si prevede più, dopo il D.L. 32/2019, il rilascio anche di una copia del progetto e della relazione).
Anche in questo caso, le modifiche appaiono di scarsa rilevanza pratica, e il tecnico farà riferimento alle procedure operative previste nella propria realtà locale. Peraltro, l’art. 66 del D.P.R. 380/2001 prevede tutt’ora la conservazione in cantiere di copia del progetto e della relazione, copia della quale al momento, in teoria, non è previsto più il rilascio obbligatorio.
OPERE STRUTTURALI, Modifica sulla presentazione della relazione a strutture ultimate e del collaudo - La relazione a strutture ultimate (possiamo continuare a chiamarla così anche se si prevede ora che venta trasmessa "ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa", ma la sostanza non cambia) è presentata non più in triplice copia ma via PEC (art. 65 del D.P.R. 380/2001, comma 6). Lo Sportello unico rilascia a sua volta via PEC l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione, trasmettendola altresì al competente ufficio tecnico regionale (art. 65 del D.P.R. 380/2001, comma 7).
Quanto al certificato di collaudo, anch'esso è presentato non più in triplice copia ma via PEC (art. 67 del D.P.R. 380/2001, comma 7)
L'adempimento concernente la presentazione della relazione a strutture ultimate non è più dovuto per alcuni interventi minori eseguiti in zone sismiche (art. 65 del D.P.R. 380/2001, comma 8-bis; si veda più avanti). Per gli stessi interventi, il certificato di collaudo statico è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori (art. 67 del D.P.R. 380/2001, comma 8-bis; si veda più avanti).
COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE, Nuove categorie di interventi - La modifica più rilevante apportata dal D.L. 32/2019 è probabilmente rappresentata dall’introduzione del nuovo art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, il quale prevede, nell’ambito degli interventi in zone sismiche soggetti agli obblighi previsti dal T.U., una ulteriore distinzione nelle seguenti categorie di interventi:
a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità;
b) interventi “di minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità.
Gli adempimenti da effettuare sono graduati in relazione alla suddetta scala di rilevanza, con l’imposizione solo per gli interventi rilevanti dell’onere della preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione (per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione).
Ai fini di cui sopra sono in particolare considerati dall’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001:
a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration compresi tra 0,20 e 0,25 g);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
b) interventi “di minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration compresi tra 0,15 e 0,20 g e zona 3);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli (classe I, par. 2.4.2 del D.M. 17/01/2018, vedi Interventi su edifici esistenti in base alle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018));
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Spetterà al Ministero delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata, definire opportune linee guida per l’individuazione degli interventi da far rientrare in ciascuna delle categorie di cui sopra, nonché di “varianti di carattere non sostanziale” per le quali il preavviso (denuncia dei lavori) non sarà necessario.
Nelle more dell’emanazione delle linee guida in commento, le Regioni potranno, in alternativa:
- confermare le disposizioni previgenti;
- dotarsi di apposite elencazioni temporanee, che verranno poi superate al momento dell’emanazione delle linee guida, cui le Regioni stesse dovranno adeguarsi.
COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE, Assorbimento degli adempimenti sulle opere strutturali - Per tutti gli interventi soggetti alla disciplina sulle costruzioni in zone sismiche, l’assolvimento degli adempimenti previsti ed in particolare la presentazione del preavviso scritto e contestuale deposito del progetto e della dichiarazione asseverata del progettista, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001, sono validi anche agli effetti della denuncia delle opere strutturali (comma 5 dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001, come modificato dall’art. 3 del D.L. 32/2019.
COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE, Eliminazione relazione del D.L. a strutture ultimate e collaudo statico per interventi minori - Ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001, comma 8-bis - a sua volta introdotto dall’art. 3 del D.L. 32/2019 - l’adempimento concernente la relazione del direttore dei lavori a strutture ultimate (presentazione, rilascio dell’attestazione di deposito su una copia da parte dell’ufficio e trasmissione all’ufficio tecnico regionale, consegna al collaudatore) non si applica per alcuni degli interventi realizzati in zone sismiche indicati dal nuovo art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, anch’esso introdotto dall’art. 3 del D.L. 32/2019, ed in particolare:
- per le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti (che fanno parte come visto della categoria degli interventi “di minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità);
- per gli interventi che, per le loro caratteristiche intrinseche e per la destinazione d’uso dell’opera, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (che costituiscono come viso interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità).
Inoltre, per le medesime categorie di interventi, il certificato di collaudo statico è sostituito - ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 380/2001, comma 8-bis (introdotto dall’art. 3 del D.L. 32/2019) da una dichiarazione di regolare esecuzione, resa dal direttore dei lavori.
Nota a cura di Alfonso Mancini
Responsabile UT Legislazione Tecnica
Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it
Capannoni, deducibilità Imu in aumento al 60% con il bonus fusioni
Aumenta la deducibilità Imu sui capannoni. Lo dice il “bonus fusioni” contenuto nei piani di sviluppo a firma dei ministri Tria e Di Maio.
Tra le misure del cosiddetto bonus fusioni, che contiene norme fiscali per la crescita economica, è previsto l’aumento al 60% della deducibilità Imu sui capannoni. La deducibilità era già raddoppiata dal 20 al 40% per gli immobili strumentali delle imprese: ora l’obiettivo è un ulteriore aumento del 20%. La stima dei costi di questa misura non va oltre i 150 milioni annui per il primo anno.
L’intervento sui capannoni potrebbe però cancellarne un’altra, ovvero il superammortamento per investimenti in beni strumentali fino a 2,5 milioni che, se confermato, dovrebbe durare dal 1 aprile al 31 dicembre 2019. Una maggiorazione del 130% che non si applicherebbe agli acquisti di auto, immobili, attrezzature e software. Questa misura, già consolidata nel tempo, ha effetto immediato sulla crescita perché farebbe da traino agli investimenti 4.0 agevolati con l’iperammortamento.
Tra le altre misure del “bonus fusioni”:
- bonus per incentivare le fusioni e aggregazioni tra imprese
- estensione della fatturazione elettronica per le operazioni con San Marino e la stabilizzazione del credito di imposta per la ricerca e sviluppo
- revisione del la mini-Ires, fino al taglio progressivo dell’aliquota Ires partendo per il 2019 con un abbassamento dal 24 al 22,5%.
- 150 milioni per allargare il Fondo di garanzia Pmi anche alle medie imprese e small mid cap.
- eliminazione dell’interpello per ottenere la detassazione sui brevetti del “patent box”
- creazione di una piattaforma per gli investimenti di fondi pensione e casse di previdenza a sostegno dell’economia reale
- incentivi al credito di imposta per l’assunzione dei ricercatori nelle startup, per la trasformazione digitale 4.0, per la patrimonializzazione e il ricambio generazionale
- incentivi specifici per la formazione nei distretti industriali e per attività di R&S collegata all’economia circolare
- patti territoriali e contratti d’area per il microcredito
- Nascita delle Sis (società di investimento semplici), da costituire come Spa con capitale fino a 25 milioni raccolto presso investitori professionali o anche tramite i cosiddetti “business angels
- Nuova forma di detraibilità delle spese per l’efficienza energetica
- Misure per il made in Italy contro la contraffazione dei prodotti di origine italiana, tra cui la “norma Pernigotti” con un registro storico di marchi con oltre 50 anni, al fine di vietarne l’uso se la proprietà chiude la produzione sul sito originario.
fonte idealista
NTC 2018 - circolare esplicativa del MIT per operatori costruzioni
La circolare esplicativa pubblicata in Gazzetta ufficiale intende fornire agli operatori del settore indicazioni sulle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) 2018 al fine di favorire una più corretta, agevole e diffusa applicazione della nuova normativa.
E' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’11 febbraio 2019 la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) n. 7 del 21 gennaio 2019 con le istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) 2018.
Entrate in vigore il 22 marzo 2018, le nuove norme sono andate a sostituire la versione precedente di dieci anni prima (NTC 2008). Il documento normativo definisce, tra le altre cose:
- criteri generali tecnico-costruttivi per progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici e loro consolidamento;
- criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
- indagini su terreni e rocce, criteri generali e precisazioni tecniche per progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
- criteri generali e precisazioni tecniche per progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali;
- protezione delle costruzioni dagli incendi.
Il documento ha lo scopo di fornire agli operatori del settore, e in particolare ai progettisti, opportuni chiarimenti, indicazioni ed elementi informativi per una più agevole e univoca applicazione delle norme.
Scarica l'allegato qui in basso.
Normativa Scuole 2019, come adeguarsi
Norme e Decreti:
Il termine per l’adeguamento delle scuole alla normativa di prevenzione e protezione dagli incendi, dopo diverse proroghe, è scaduto il 31 dicembre 2018.
Con l’avvento del nuovo anno, sono molte le priorità da tenere in considerazione per l’adeguamento delle scuole non ancora a norma. Tra i tanti aspetti, vi sono la messa a norma dei vani scala, dei percorsi di esodo, delle vie di uscita e degli impianti elettrici e di sollevamento, il tutto in riferimento al decreto 21 marzo 2018 di MIUR e Interno. Il primo ciclo di adeguamento comprende l’organizzazione della gestione della sicurezza e l’installazione di un numero adeguato di estintori, di idonei sistemi di allarme e della segnaletica.
In base al decreto del 7 agosto 2017 del Ministero dell’Interno in Gazzetta Ufficiale, gli impianti di Rivelazione ed Allarme devono essere strutturati coerentemente con il numero medio di occupanti del sito ed in relazione alla massima quota dei piani (Allegato 1 del decreto del 7 agosto 2017).
Livello di Prestazione:
Il numero di occupanti del sito e la quota massima dei piani sono i parametri chiave nella definizione del Livello di Prestazione richiesto (Capitolo S.7 Ministero dell’Interno: Strategia Antincendio – Rivelazione ed Allarme), il quale serve a stabilire le linee guida entro le quali operare per l’installazione dell’impianto di rivelazione ed allarme.
Adattamento dell’impianto con dispositivi RADIO:
Spesso può risultare complicato il processo di messa a norma di un impianto, presentandosi difficoltà nell’adattamento del sistema preesistente con le nuove regole e direttive imposte.
I nostri prodotti RADIO, di facile installazione, manutenzione ed integrazione con sistemi preesistenti, sono la perfetta soluzione in questo contesto di adattamento alle nuove normative, potendo inoltre soddisfare qualunque livello di prestazione!
Conguaglio 2017, il MAV va generato su Inarcassa On Line
Il conguaglio contributivo dell’anno 2017, se dovuto, va corrisposto entro il 31 dicembre 2018, tramite il bollettino MAV da generare su Inarcassa On line.
Per generare il bollettino, scegliere dal menù di Inarcassa On line la voce DICHIARAZIONE ON LINE >> CALCOLO CONTRIBUTO E PRENOTAZIONE MAV 2017 e poi cliccare in basso il tasto GENERA MAV. Subito dopo il bollettino MAV sarà disponibile alla voce GESTIONE MAV, sempre nel menù laterale del servizio telematico.
Chi ha richiesto nei termini (31.10.2018) la rateazione del conguaglio e desidera annullarla, può farlo, sempre da Inarcassa On line.
Ricordiamo inoltre, come già indicato nella guida alla dichiarazione e nella ricevuta della richiesta di pagamento dilazionato, che la rettifica della dichiarazione reddituale trasmessa dopo il 31 ottobre fa decadere la rateazione del conguaglio.
In entrambi i casi sarà necessario provvedere al saldo contributivo in unica soluzione generando il MAV, con le modalità già indicate, in tempo utile per il versamento entro il 31 dicembre.
Nuovi seminari gratuiti con CFP per professionisti
Fondazione Inarcassa promuove il Fondo Rotativo per la Progettualità di CDP
Fondazione Inarcassa intende promuovere il Fondo rotativo per la progettualità gestito da Cassa depositi e prestiti.
Il Fondo, che consente l’anticipo delle spese necessarie per la redazione dei diversi livelli di progettazione previsti dalla normativa vigente, costituisce per gli Enti un’opportunità per il rilancio degli investimenti pubblici necessari allo sviluppo del Paese.
Fondazione Inarcassa, forte dell’esperienza maturata nell’ambito del progetto “Fondazionescuola” - il fondo rotativo per il finanziamento della progettazione degli interventi destinati all’edilizia scolastica avviato a novembre 2017 - intende diffondere sul territorio la conoscenza delle potenzialità del Fondo e incentivarne l’utilizzo.
L’interesse da parte della Fondazione Inarcassa nasce dalla consapevolezza che, grazie allo strumento messo a disposizione da CDP, riferimento storico degli enti pubblici per il finanziamento degli investimenti, possano svilupparsi nuove opportunità per i professionisti.
Tutte le informazioni relative alle caratteristiche del Fondo, alle modalità di presentazione delle domande ed all’iter di concessione dell’anticipazione sono disponibili nel sito www.cdp.it con indicazione dei contatti degli uffici centrali e periferici di CDP a cui rivolgersi per ogni ulteriore supporto.
Per informazioni, potete inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , specificando nell’oggetto “FONDO PER LA PROGETTUALITA’_RICHIESTA INFORMAZIONI”.
Accordo fra CNAPPC e UNI
Il CNAPPC, in seguito all'accordo di associazione con l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), avvenuto nel mese di Febbraio 2018, ha recentemente siglato la convenzione che permetterà ai professionisti iscritti all’albo la consultazione delle norme UNI.
"Questa azione del CNAPPC, da tempo auspicata da molti Ordini provinciali, è finalizzata ad incrementare gli strumenti per la professione messi a disposizione degli iscritti per garantire maggiore competenza e professionalità." - spiega il CNAPPC.
Ultimi giorni per chiedere la Deroga del minimo soggettivo
Chi ritiene di avere nel 2018 un reddito inferiore a € 15.931, può scegliere di non versare il minimo soggettivo e pagare a dicembre 2019 il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto. La richiesta va inoltrata entro il 31 maggio p.v., tramite Inarcassa On Line. A chi l’ha già fatto gli scorsi anni, ricordiamo che la deroga può essere esercitata non più di 5 volte nella carriera e che determina una diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione. Gli importi omessi si possono reintegrare richiedendone il riscatto nei 5 anni successivi. Attenzione dunque, l’anno in deroga 2013 si potrà riscattare entro e non oltre dicembre 2018.