La regione Lombardia ha approvato i parametri per l'emanazione del bando per gli interventi di rigenerazione urbana. I comuni potranno dunque effettuare interventi di riqualificazione degli immobili, dei beni, degli spazi pubblici e delle aree verdi e interventi attui al miglioramento della mobilità.

Rigenerazione urbana

Il bando prevede un importo complessivo di 100 milioni di euro, suddivisi in 40 milioni sul bilancio 2021 e 60 milioni su quello 2022. Il finanziamento previsto è sulla base del contributo a fondo perduto, fino al 100%. Per ogni richiesta è previsto un un investimento minimo pari a 100.000 euro ed un contributo massimo concedibile di 500.000 euro.
Sono accetti e dunque finanziabili interventi di recupero, riqualificazione e adeguamento (funzionale, strutturale e impiantistico) di immobili ed edifici pubblici del patrimonio regionale. Inoltre, vi sono anche interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e di aree verdi urbane con il conseguente miglioramento dell'accessibilità e della mobilità urbana.
I vari Comuni Lombardi potranno partecipare al bando e quindi usufruire dei benefici del finanziamento regionale in forma singola o associata. Tuttavia il Comune che intende presentare domanda in forma singola, non può partecipare alle forme associate tra Comuni.
Per poter accedere al finanziamento inoltre, è stato previsto il raggiungimento di una premialità in termini di punteggio. Tale premialità è basata sull'applicazione per almeno 3 anni dei criteri base della legge sulla rigenerazione urbana.
La pubblicazione del bando è prevista entro 90 giorni dall'approvazione della delibera e le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite piattaforma online. Inoltre, il bando prevede l'inizio dei lavori entro il 30 novembre 2021 e il collaudo o la presentazione del Certificato di regolare esecuzione entro il 20 novembre 2022.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Concorsi & Appalti

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 12 agosto 2020 sono stati ripartiti 137 milioni di euro tra le Città Metropolitane e i Comuni per la progettazione e realizzazione di ciclovie urbane e ciclostazioni.

Ciclovia
I 137 milioni di euro sono suddivisi in 51.4 milioni riferiti al 2020 e 85.8 milioni al 2021. Questi finanzieranno anche interventi per la messa in sicurezza della circolazione ciclistica, quali l’ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di nuove corsie ciclabili in linea con i Piani Urbani per la mobilità sostenibile e i Piani Urbani della mobilità ciclistica.
I fondi messi a disposizione sono stati ripartiti per il 30% alle Città Metropolitane, il 40% ai Comuni capoluogo, il 27% ai Comuni con popolazione superiore a cinquanta mila abitanti e il 3% ai Comuni con popolazione inferiore ai cinquanta mila abitanti. Alle Regioni del Sud Italia spettano dunque il 34% dei fondi.

Per le Città Metropolitane e i Comuni con più di centomila abitanti che hanno adoperato il Piano Urbano per la mobilità sostenibile entro il 30 aprile 2020 è stato riconosciuto un premio. Inoltre, una somma pari a 4milioni di euro è stata destinata ai collegamenti tra i poli universitari e le stazioni ferroviarie. In base ai criteri di selezione dei fondi, le Città Metropolitane che si sono aggiudicate la maggiore somma dei fondi sono Roma, Napoli e Milano.

Per usufruire di tali finanziamenti i lavori per la realizzazione di tali interventi deve avvenire entro 22 mesi dalla pubblicazione del decreto, ovvero entro il 22 agosto 2022. Per controllare la regolarità dei lavori e il rispetto dei Piani Urbanistici per la mobilità sostenibile nella progettazione e realizzazione delle opere è stato istituito un tavolo permanente di monitoraggio. Tale tavolo di monitoraggio avrà anche il compito di controllare gli effetti di tali interventi sulla mobilità urbana.

 

A cura di Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

L'Agenzia delle Entrate nell'interpello 218/2020 chiarisce se per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici si paga l’IVA agevolata, con aliquota al 10%, o quella ordinaria al 22%.

Colonnine ricarica auto

La ALFA S.r.l.s. pone il quesito all'agenzia in base ad un intervento di installazione in un abitazione privata di un impianto fotovoltaico ed una colonnina di ricarica del veicolo elettrico. L'impresa infatti chiede se all’installazione della colonnina si dovesse applicare la stessa aliquota Iva prevista per l’impianto fotovoltaico, ovvero quella agevolata (10%), o quella ordinaria (22%).
L'agenzia delle Entrate dunque chiarisce che l'Iva agevolata al 10% si applica alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, ai beni (escluse le materie prime semilavorate) e alle prestazioni forniti per la loro realizzazione. Inoltre, precisa che le opere di urbanizzazione primaria hanno la funzione di soddisfare esigenze e interessi collettivi di primario spessore, generalmente collegati alla realizzazione di interventi pubblici o privati.
Sulla base di ciò le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici non possono essere sempre considerate come opere di urbanizzazione primaria. Se queste soddisfano un interesse pubblico possono beneficiare dell’Iva agevolata al 10%, in caso contrario, come in quello in esame, non possono essere considerate opere di urbanizzazione primaria e quindi va applicata loro l’Iva con l’aliquota ordinaria al 22%.
L'Agenzia precisa ancora che qualora le colonnine di ricarica fossero installate autonomamente, queste non possono essere considerate impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia  e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica. Questo in quanto consentirebbero solo il trasferimento di elettricità ad un veicolo elettrico al fine di ricaricarlo.
Tuttavia se le colonnine sono fornite ed istallate unitamente all'impianto fotovoltaico, e sulla base della funzione pubblica sopra citata, possono beneficiare dell’Aliquota Iva al 10% riconosciuta agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Bando mobilitàFino al 31 maggio prossimo le start-up innovative impegnate nel settore della mobilità urbana possono partecipare al bando europeo per la "Business Acceleration" di KIC Urban Mobility.(https://www.eiturbanmobility.eu/accelerator/).  Per le start-up selezionate è previsto un finanziamento di 15mila euro, un piano gratuito di sei mesi di "business acceleration" con servizi di tutoraggio e coaching, la validazione delle tecnologie, una ricerca di mercato, contatti con investitori, uno stage di sei mesi in una sede selezionata, oltre ad un accesso diretto ai “living labs” per la creazione di nuovi prodotti e servizi.

L’iniziativa nasce nell’ambito del programma europeo EIT Urban Mobility di cui l’ENEA è partner e si propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni avanzate per ridurre il traffico veicolare, migliorare l’efficienza dei sistemi di trasporto e rendere il pendolarismo più sostenibile e veloce, con l’obiettivo di accelerare la transizione verso forme di trasporto a basse o a zero emissioni.

L’EIT Urban Mobility è un consorzio di 48 partner provenienti da 15 Paesi costituito con l’obiettivo di favorire il benessere dei cittadini e l’inclusione sociale negli spazi urbani ripensando il sistema dei trasporti in chiave ecologica e smart, anche alla luce degli obiettivi fissati dalle singole municipalità. Dei 48 partner (13 città, 17 aziende di automotive e ICT, e 18 tra università e centri di ricerca) solo due sono italiani, ENEA e la Fondazione Politecnico di Milano. Il progetto, che si concluderà nel 2026, ha una dote finanziaria di 1,6 miliardi di euro.

Piano Urbano Mobilità SostenibileUn decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti esclude l’obbligo di redazione dei PUMS per gli enti di area vasta non Città metropolitane, proroga il termine ultimo per la redazione dei PUMS, prevede un regime transitorio per l’assegnazione delle risorse per i nuovi interventi nel settore del trasporto rapido di massa e apporta altre modifiche alle linee guida per la redazione dei PUMS emanate nel 2017.

Con il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/08/2019, n. 396 (pubblicato per comunicato sulla G.U. 30/10/2019, n. 255 nonché sul sito web del Ministero delle infrastrutture e trasporti) sono state introdotte modifiche al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 04/08/2017, n. 397, il quale reca le linee guida per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS) ai sensi dell’art. 3 del D. Leg.vo 16/12/2016, n. 257.

Le modifiche apportate alle linee guida originano dalle difficoltà emerse nel primo periodo di applicazione delle stesse, ed essenzialmente dovute:
- alla complessità dell’iter di predisposizione del decreto ministeriale relativo alle modalità di assegnazione delle risorse del “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate”, istituito dall’art. 202 del D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), comma 1, lettera a), non ancora attuato a causa dell’intervenuta sentenza Corte Cost. 13/04/2018, n. 74, che ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art.1 della L. 11/12/2016, n. 232, comma 140, con il quale venivano assegnate risorse a tale Fondo (si veda anche in proposito Progettazione infrastrutture prioritarie: Decreto del MIT per l'erogazione di 80 milioni);
- alle disposizioni previste all’art. 1 della L. 30/12/2018, n. 145, comma 115, che ha ridotto di 30 milioni di euro per l’anno 2019 le risorse per il finanziamento di tale Fondo.

In estrema sintesi il D.M. 396/2019:
- dispone che l’obbligo di adottare i PUMS è condizione essenziale per accedere ai finanziamenti statali destinati a nuovi interventi per il trasporto rapido di massa anche per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti non ricompresi nel territorio di Città metropolitane (per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ricompresi nel territorio di Città metropolitane e per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, la condizione si ritiene assolta qualora sia stato adottato il PUMS della Città metropolitana);
- stabilisce che l’obbligo di redigere il PUMS nei termini di cui all’art. 3 del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 04/08/2017, n. 397, non si applica agli enti di area vasta non città metropolitane;
- proroga il termine ultimo previsto dal medesimo art. 3 del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 04/08/2017, n. 397 al 20/10/2020 (36 mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. 397/2017, invece che 24 mesi come originariamente previsto);
- sostituisce la tabella 1 “Macrobiettivi” dell’allegato al D.M. 397/2017 con la tabella di cui all’allegato 1 al D.M. 396/2019;
- prevede un regime transitorio per l’assegnazione delle risorse per i nuovi interventi nel settore del trasporto rapido di massa al fine di evitare ogni ritardo nell’attivazione dei programmi di investimento.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it