Messa in sicurezza di edifici e territorio: proroga per richiesta e determinazione dei contributi
Il Decreto Milleproroghe prevede il differimento al 15/05/2020 del termine per la richiesta dei contributi per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. È altresì prorogato al 30/06/2020 il termine per la determinazione dell’ammontare dei contributi.
L'art. 1, comma 10-septies, del Decreto Milleproroghe (recante Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica - D.L. 162/2019, il cui disegno di legge di conversione è stato definitivamente approvato dal Senato il 26/02/2020) proroga:
- dal 15/01/2020 al 15/05/2020 il termine per le richieste di contributo, previsto dall’art. 1, comma 52 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)
- e dal 28/02/2020 al 30/06/2020 il termine per la determinazione dell’ammontare del contributo, di cui all’art. 1, comma 53 della L. 160/2019.
Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15/01/2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Milleproroghe.
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L’art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), comma 51, prevede l'assegnazione di contributi agli enti locali al fine di favorire gli investimenti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
I contributi ammontano a 85 milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro per l’anno 2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.
Ai sensi del comma 52, dell'art. 1, della L. 160/2019, gli enti locali devono comunicare le richieste di contributo (fino ad un massimo di 3 richieste per la stessa annualità) al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo (entro il 15/05/2020 per il 2020).
La richiesta deve contenere:
- le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare;
- le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi.
Ai sensi dell’art. 1, comma 53, della L. 160/2019, l’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento (entro il 30/06/2020 per il 2020) tenendo conto del seguente ordine prioritario:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
Il Decreto del Ministero dell’interno del 31/12/2019 ha approvato la modalità di certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2020, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ai suddetti interventi di messa in sicurezza.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it