RESTAURO E MANUTENZIONE DELLE FACCIATE Confronto fra tecnologie e materiali
RICONQUISTARE I RUDIMENTI E LE REGOLE CHE PER SECOLI HANNO TRAMANDATO L’ARTE DELL’USO DELLA MATERIA E LA PREPARAZIONE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE.
UTILIZZO DI TECNOLOGIE E DI MATERIALI PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE DELLE FACCIATE.
STUDIO DEL DEGRADO DEI SISTEMI MURARI CAUSATO DA PRESENZA DI ACQUA.
GLI EFFETTI DELL’UMIDITÀ ECCESSIVA SUL COMFORT DEGLI AMBIENTI INTERNI.
TECNOLOGIE E MATERIALI MESSI A CONFRONTO.
CORSI DI AGGIORNAMENTO
BERGAMO 17.11.2020
MILANO 24.11.2020
ORE 15,00 / 19,00
PIATTAFORMA GOTOWEBINAR DI ATENA ACADEMY
PROGRAMMA
ore 14,50
Registrazione partecipanti
ore 15,00
Saluti istituzionali
ore 15,15
Emma Francia - Architetto
I luoghi della città antica e la materia degli edifici storici: l’esigenza di manutenzione, restauro e recupero. Esperienze di lavoro nel recupero di murature invase dall’acqua per risalita capillare.
ore 16,30
Luigi Vantangoli - Tecnico Ricercatore
Materiali e tecnologie per affrontare il restauro e la manutenzione della facciata. Analisi diagnostiche in situ e di laboratorio.
ore 18,15
Paolo Giannini - Consulente tecnico di Atena s.r.l.
La patologia di risalita capillare nelle murature. Confronto fra tecnologie e materiali proposti per la soluzione
ore 18,45
Domande e dibattito
ore 19,00
Conclusione lavori
Iscriversi accedendo alla pagina www.atena-academy.it/iscriviti
Evento gratuito in collaborazione con gli Ordini degli Architetti PPC delle Provincie di Milano e Bergamo.
Riconosciuti cfp agli Architetti.
Manutenzione straordinaria: cosa accade per i tramezzi senza CILA?
Il Tar Salerno nella sentenza 905/2020 del 15 luglio dichiara che per lo spostamento dei tramezzi interni ad un immobile, è sufficiente la CILA. Qualora tale spostamento sia avvenuto senza aver presentato il titolo abilitativo non è necessario procedere con la demolizione, ma scatta una sanzione pecuniaria.
Il caso preso in esame dal Tar riguarda il contenzioso tra il proprietario di un immobile e il Comune. Il proprietario dell'immobile aveva effettuato una serie di interventi, per l'ampliamento volumetrico del piano terra nell’ambito del quale è stata anche modificata la distribuzione degli ambienti interni e l'installazione di una scala interna per collegare piano terra e primo piano dell'immobile.
Il Comuno accertata l'illegittimità dell'operazione di ampliamento ha genericamente ordinato la demolizione di tutte le opere realizzate senza titolo abilitativo.
Il Tar è dunque intervenuto ridimensionando il provvedimento di demolizione al solo ampliamento volumetrico senza permesso. Per gli interventi di spostamento dei tramezzi invece, il Tar ha precisato che rientrando questi tra gli interventi di manutenzione straordinaria, così come definiti dall’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), non determinano un alterazione della sagoma o un aumento di volume dell'immobile, ma una sola diversa distribuzione degli abienti. Su queste basi dunque, l'abbattimento e lo spostamento delle tramezzature, non interessando parti strutturali del fabbricato, costituisce un'attività assoggettata alla Comunicazione di inizio lavori asseverata, CILA, ex art.6-bis del DPR 380/2001.
Non avendo il proprietario dell'immobile presentato tale titolo abilitativo, il Tar ha ritenuto sufficiente una sanzione amministrativa, considerando eccessivo l’ordine di demolizione. Anche per quanto concerne la realizzazione della scala interna l'ordine di demolizione è stato considerato eccessivo da parte del Tar e per legittimarla i giudici hanno prescritto l’autorizzazione sismica in sanatoria.
A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork
Manutenzione di ponti e ferrovie con i droni, il progetto Drones4Safety
A giugno nove partner provenienti da Italia, Danimarca, Germania, Francia e Belgio hanno lanciato il nuovo progetto di ricerca Drones4Safety.
Tale progetto durerà tre anni e ha lo scopo di lanciare un sistema di ispezione, tramite dei droni, delle infrastrutture. Il sistema, in maniera autonoma, continuativa e accurata, servirà ad incrementare la sicurezza nel trasporto di passeggeri e merci. Il progetto è finanziato da Horizon 2020, Programma Quadro per la ricerca e l’innovazione dell’Unione Europea e coordinato dalla University of Southern Denmark.
Fino ad oggi le operazioni di ispezione e manutenzione delle infrastrutture di trasporto sono avvenute tramite elicotteri o con piattaforme aeree da operatori umani. Ciò limita tali operazioni soprattutto se ostacolate da un elevato rischio o dalla mancanza di adeguati accessi fisici all’infrastruttura.
Drone4Safety propone difatti una soluzione di impiego di sciami di droni coordinati da un sistema centrale, in modo da monitorare in maniera coordinata e completa le diverse parti dell'opera. Tramite lo sviluppo di un algoritmo per l’intelligenza artificiale, lo sciame sarà in grado di rintracciare velocemente malfunzionamenti e danni, inviare le relative informazioni ad un sistema cloud, e ricevere indicazioni per proseguire le sue operazioni.
Uno degli aspetti più innovativi del progetto, infatti, riguarda la possibilità per il drone di auto ricaricarsi attraverso cavi ferroviari e ad alta tensione, garantendo così un’operatività prolungata e continuativa.
Di questo progetto fanno parte tre partner italiani: Deep Blue, EUCENTRE e NEAT.
Deep Blue è una società di ricerca e consulenza specializzata in fattore umano, sicurezza e validazione dei sistemi, con particolare attenzione al dominio dei trasporti. Partecipa al progetto di Drones4Safety supportando il coordinamento delle attività, occupandosi della comunicazione del progetto e contribuendo a definire un sistema di valutazione della sicurezza delle operazioni condotte con i droni.
La Fondazione EUCENTRE (Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica) è centro di Competenza del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ed opera nel campo della ricerca applicata per la sicurezza e la valutazione del rischio. Nel progetto si occuperà della parte relativa alla valutazione del danno su ponti e viadotti, contribuendo anche alla parte ispettiva con l’utilizzo di droni, in qualità di operatore per operazioni critiche ai sensi del regolamento ENAC.
NEAT S.r.l., infine, è una società di ingegneria che fonda le sue radici nella ricerca e che fornisce servizi specializzati per la realizzazione di sistemi hardware e software mission & safety critical nei settori ferrotranviario, avionico, aerospaziale e industriale. Inoltre, è un operatore SAPR autorizzato dall’ENAC per operazioni specializzate critiche. Nell’ambito del progetto Drones4Safety, NEAT, fungerà da “collante” all’interno del partenariato, occupandosi della raccolta dei requisiti, della definizione dell’architettura e delle interfacce, nonché dello sviluppo di componenti hardware e della definizione ed esecuzione delle attività di validazione sul campo relative all’ispezione delle infrastrutture ferroviarie.
Andrea Del Sole, Research & Innovation Manager di NEAT afferma che:
“Drones4Safety getterà le basi per la realizzazione di un nuovo paradigma denominato Drone Inspection as a Service (DIaaS) e finalizzato all’erogazione di servizi ispettivi delle infrastrutture ferroviarie e, più in generale, delle infrastrutture lineari (elettrodotti, oleodotti, autostrade, …). Il progetto attraverso un rivoluzionario sistema di droni che operano in modalità coordinata, autonoma e BVLOS, consentirà anche alle PMI di esplorare modelli di business innovativi e competitivi.”
A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork
Manutenzione dei balconi: chiarimenti sulla ripartizione delle spese tra condomini
La Corte di Cassazione fornisce chiarimenti in merito alla ripartizione delle spese condominiali, con particolare riferimento alle spese per la manutenzione dei balconi aggettanti.
Con la sentenza del 12/03/2020, n. 7042, la Suprema Corte si è pronunciata nell’ambito di una fattispecie in cui una condomina chiedeva di essere esonerata dalle spese relative al rifacimento dei balconi dei condomini di una scala e la condanna del Condominio a restituirle le somme già pagate per i balconi di proprietà degli altri partecipanti al condominio. Nella specie la delibera condominiale gravava i proprietari dei singoli balconi delle spese per la ripavimentazione degli stessi ma ripartiva tra i vari condomini le restanti spese per la complessiva manutenzione dei balconi medesimi.
MANUTENZIONE DEI BALCONI
Al riguardo i giudici, accogliendo il ricorso, hanno ribadito che in tema di condominio negli edifici, i balconi aggettanti, in quanto "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Ne consegue che le spese relative alla manutenzione dei balconi, comprensive non soltanto delle opere di pavimentazione, ma anche di quelle relative alla piattaforma o soletta, all'intonaco, alla tinta ed alla decorazione del soffitto, restano a carico del solo proprietario dell'appartamento che vi accede, e non possono essere ripartite tra tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Pertanto, con riferimento ai balconi:
- vanno ripartite le spese relative ai soli beni comuni, intendendosi per tali i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole;
- sono a carico esclusivo del proprietario e non vanno pertanto ripartite le spese relative alla pavimentazione, alla piattaforma o soletta, all'intonaco, alla tinta ed alla decorazione del soffitto.
NULLITÀ DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE
La Corte ha inoltre precisato che l'assemblea condominiale non può validamente assumere decisioni che riguardino i singoli condomini nell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano sull'adeguato uso delle cose comuni. Pertanto, nel caso di lavori di manutenzione di balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti che vi accedono, viene ritenuta nulla la deliberazione che disponga, appunto, in ordine al rifacimento della relativa pavimentazione.
Inoltre alle deliberazioni prese dall'assemblea condominiale si applica il principio dettato in materia di contratti dall'art. 1421, Cod. civ., secondo cui è comunque attribuito al giudice, anche d'appello o di cassazione, il potere di rilevarne d'ufficio la nullità. Una deliberazione assembleare di ripartizione tra i condomini delle spese di manutenzione dei balconi di proprietà esclusiva non vale, pertanto, a scongiurare la pretesa di ripetizione di quanto si assume indebitamente versato al condominio a tale titolo.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it