Agevolazioni prima casa e possesso di altro immobile dato in locazione
L’Agenzia delle entrate chiarisce che non è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa in caso di possesso di un altro immobile, neppure se quest’ultimo è concesso in locazione.
Con l’Interpello 10/09/2019, n. 378, l’amministrazione finanziaria ha esaminato la possibilità o meno di usufruire delle agevolazioni c.d. “prima casa” (Guida alla "Cedolare secca" sulle locazioni) in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune, ma concesso in locazione.
Tra i vari requisiti per usufruire delle agevolazioni è previsto che il soggetto acquirente dichiari:
1) di non essere titolare (esclusivo o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione nel territorio dello stesso comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
2) di non essere titolare (neanche pro quota) di altro immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” su tutto il territorio nazionale (si veda peraltro quanto verrà illustrato più avanti nel paragrafo dedicato alle successioni o donazioni a proposito della possibile reiterazione delle agevolazioni in caso di successione o donazione agevolata seguita da acquisto a titolo oneroso).
Riguardo al punto 1), la giurisprudenza ritiene che ricorra il requisito per l’applicazione del beneficio anche nell’ipotesi di disponibilità di un alloggio il quale, tuttavia, non sia concretamente idoneo - ad esempio perché inagibile oppure perché oggettivamente inidoneo per dimensioni e caratteristiche complessive - a sopperire ai bisogni abitativi del contribuente e della famiglia.
L’apprezzamento di tali caratteristiche sarà eventualmente rimesso alla discrezionale valutazione del Giudice (Cass. 08/01/2010, n. 100; Cass. 11564/2006; Cass. 17938/2003; Cass. 10935/2003; Cass. 6492/2003; Cass. 2418/2003).
Tuttavia, in base all’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, non può attribuirsi rilevanza ad un concetto di “inidoneità” collegato ad una indisponibilità “giuridica” di carattere meramente temporaneo, e comunque dipendente dalla volontà del soggetto, come ad esempio nel caso di immobile indisponibile perché dato in locazione.
Una diversa interpretazione, infatti, si ritiene che non trovi riscontro nel disposto normativo secondo cui l’acquirente deve dichiarare in atto “di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare”.
Alle medesime conclusioni l'Agenzia era già pervenuta con Risoluzione 20/08/2010, n. 86/E e Risoluzione 01/08/2017, n. 107/E.
Si segnala peraltro che in senso contrario a tale orientamento si è espressa Cass. 27/07/2018, n. 19989 (consultabile in allegato), nella quale si afferma che “l’agevolazione spetta anche all’acquirente che sia titolare del diritto di proprietà su altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile che viene acquistato allorché tale casa sia oggetto di un rapporto locativo regolarmente registrato e non maliziosamente preordinato a creare lo stato di indisponibilità della stessa”.
Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it