La pandemia di quest'anno ha portato, nella vita quotidina di ciascuno di noi, grandi cambiamenti da vari punti di vista.

Smart Working

Conseguenze rilevanti si sono presentate anche nel mondo del lavoro che, oltre a dover affrontare una crisi economica, si è dovuto adeguare in tempi brevi ad un nuovo modo di lavorare.
Molte sono le realtà che non potendo consentire la distanza, per ridurre i contatti ha fatto propria l'introduzione del lavoro in Smart Working.

In altri campi, come quello dell’edilizia e dell’architettura, ci sono state alcune problematiche. Per quanto il computer sia effettivamente uno degli strumenti fondamentali per la professione, rimangono altrettanto importanti il confronto con collaboratori e altri professionisti, le visite in cantiere e il costante ricorso a molte risorse “non digitali” (ad esempio i plotter per le stampe).

Una delle problematiche riscontrate è stata quella di portare avanti il processo creativo senza un confronto tradizionale, in particolare:
- l’esigenza di interagire direttamente con le maestranze coinvolte in un cantiere;
- accedere al cantire e verificare in prima persona l’andamento dei lavori;
- la necessità di utilizzare tutte le risorse necessarie (programmi con licenze);
- la complessità della gestione del rapporto con il cliente a distanza.

La tecnologia, però, viene in aiuto offrendo strumenti che sicuramente aiutano a ridimensionare e a gestire in modo efficace il lavoro da casa, facendo anche leva sulla maggior flessibilità (anche di orari) di cui si può godere lavorando da remoto.

Per gestire la collaborazione e il confronto con altri professionisti è opportuno munirsi di strumenti, come ad esempio Dropbox o Google Drive, per condividere file mentre per confronti, riunioni e interazioni in tempo reale con la possibilità di condividere schermo e file si possono utilizzare programmi come Zoom, Skype o Google Meet, Microsoft Teams, e altri. Per quanto riguarda la messaggistica, per confrontarsi in breve tempo su varie questioni si può utilizzare Slack.

Difficoltà che si riscontrano lavorando da casa è proprio il non riuscire a organizzare e pianificare il lavoro, anche per il fatto che spesso sono coinvolti diversi professionisti.
In questo caso, sono d’aiuto le applicazioni per il project management come Asana e Trello che permettono di gestire i progetti e di assegnare task, monitorando l’andamento e lo stato delle attività, così da rimanere costantemente allineati e aggiornati anche sulle attività affidate a colleghi o collaboratori.

Nel caso in cui lo Smart Working debba iniziare in modo improvviso, è fondamentale aver la possibilità di accedere alla propria postazione in ufficio anche da casa. Tramite applicazioni come TeamViewer è possibile accedere al pc da remoto, consultando file o anche programmi presenti sul computer in ufficio.

Importante inoltre è la giusta postazione di lavoro. Questo significa avere un piano di lavoro adeguato, su cui non solo è possibile appoggiare un pc, ma anche documenti, libri, quaderni, schizzi e così via; una seduta adeguata, soprattutto se si passano ore davanti al computer e una corretta illuminazione.

Monitorare come usiamo il nostro tempo è il primo passo per riorganizzare il nostro lavoro
Per gestire la produttività si possono utilizzare alcune app che, una volta attivate, monitorano le nostra attività e ci restituiscono un resoconto su come gestiamo il nostro tempo e su quali attività di quelle che svolgiamo ne impiegano di più. Alcuni esempi sono RescueTime, Toogl o Focus Booster.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

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SALVO, il multisensore per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, è il progetto che nei prossimi tre anni ENEA, la STMicroelectronics e l'Università di Catania svilupperanno per il monitoraggio e messa in sicurezza degli ambienti di lavoro.

Sicurezza lavoro
Tale tecnologia sarà in parte indossabile dal lavoratore e dovrà garantire la sicurezza degli stessi e degli ambienti di lavoro. Sarà costituita da sistemi di localizzazione wireless, tecniche di intelligenza artificiale a basso costo energetico e sensori innovativi per rilevare gas nocivi e polveri sottili. Il tutto realizzato nell'ottica della realizzazione di “Fabbriche Intelligenti”.
La tecnologia verrà sviluppata in modo da renderla integrabile in diversi punti dell'attrezzatura da lavoro, in base alle specifiche necessità relative alla lavorazione da dover attuare. La tecnologia sarà poi connessa al cloud, in  modo da garantire il monitoraggio continuo del lavoratore. Tutti i dati recepiti saranno poi fruibili sia al lavoratore stesso sia al management aziendale. Queste informazioni difatti, saranno trasmesse ad una piattaforma di servizi IoT, Internet of Things. Tale piattaforma permetterà di evidenziare eventuali situazioni di stress ambientale e possibili rischi per le persone, fornendo anche un supporto decisionale a tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di produzione.
Con questo sistema e soprattutto grazie al monitoraggio in tempo reale delle condizioni ambientali delle lavorazioni, sarà anche possibile migliorare il rapporto tra la fabbrica, l’ambiente e il territorio.
I vari protagonisti della progettazione si sono dunque espressi in merito.
Per l'Università di Catania si è espresso Salvatore Baglio, del Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica e responsabile scientifico del progetto SALVO per l’Università. Egli ha affermato che questo progetto rappresenta una sfida particolarmente ambiziosa e di natura fortemente multidiscplinare, che ha dei riscontri anche nell'attuale emergenza pandemica, dato l'impatto che assume il particolato atmosferico nella diffusione del virus. L'Università di Catania infatti si occuperà proprio dello sviluppo di un sensore per la rilevazione e la misura del particolato atmosferico e il conseguente monitoraggio del grado di inquinamento.
Girolamo Di Francia, responsabile del Laboratorio Sviluppo Applicazioni Digitali, Fotovoltaiche e Sensoristiche e responsabile del progetto SALVO per ENEA, afferma che verrà realizzato un nodo multisensore capace di riconoscere situazioni di criticità ambientale, potenzialmente pericolose per il lavoratore e di attuare misure di mitigazione del rischio.
Infine, Andrea Di Matteo, responsabile dei programmi finanziati (europei e nazionali) per la divisione Analog, Mems e Sensor (AMS) di ST in Italia e responsabile del progetto SALVO, ha affermato che il progetto SALVO rappresenta un innovazione e un avanzamento tecnologico nella progettazione dei sensori ambientali, di supporto al lavoratore all’interno del ciclo produttivo per  migliorarne i livelli di sicurezza.

 

A cura di Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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Non puoi vivere con la paura verso l'incognito, è giusto essere consapevoli dei rischi per affrontarli in modo adeguato e risolverli

Atena qualità ambienti
I nostri consulenti di Atena Academy sono a vostra disposizione per un completo check up ambientale e dell’acqua, rilevando i seguenti parametri:

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Il condominio Case Sabin, in provincia di Treviso, è una realizzazione CasaClima classe Gold e un edificio certificato Passive House composto da due blocchi che contano in totale 16 unità a destinazione residenziale/commerciale/direzionale. Il volume occupa circa 7.500 metri cubi, più un interrato comune a uso autorimessa e cantine. La destinazione è principalmente residenziale, ma sono presenti anche dei locali adibiti a uffici completati lo scorso settembre 2019.

EclisseNello specifico, al piano terra, è nato negli ultimi mesi un luogo di lavoro condiviso da Studio Nadalin, studio di ingegneria, Energy Plus Project, progettazione involucri ed impianti ad alta efficienza energetica e Manuela Pelizzon, architetta e designer d’interni. Tre realtà diverse, ognuna con una propria identità, che lavorano in sinergia tra di loro.

Marco Filippi, Passive House Planner e HVAC Designer di Energy Plus Project, oltre ad essere uno dei committenti, aveva già curato la progettazione dell’involucro dell’intero condominio e ha qui seguito anche tutta la parte impiantistica degli uffici. L’edifico Case Sabin è stato costruito con pareti e solai pieni in calcestruzzo, con un isolamento esterno a cappotto in Eps con grafite di spessore 20 centimetri. Le contropareti interne delle abitazioni sono in cartongesso, mentre quelle degli uffici sono state realizzate in Celenit, un impasto di fibra di legno e cemento bianco che ha anche migliorato le prestazioni acustiche. Inoltre, sono state montate finestre a triplo vetro con serramenti in legno e alluminio, all’interno dei quali è presente un’intercapedine in poliuretano che permette di raggiungere le prestazioni tipiche di un edificio passivo.

Per per quanto riguarda il sistema di ventilazione, il ricambio d’aria garantisce un recupero energetico dell’87% circa. Si tratta di un sistema che permette di avere aria pulita senza la spesa energetica che si
avrebbe con la ventilazione naturale. Le unità di ventilazione si trovano all’interno di locali tecnici, da cui partono le canalizzazioni dell’aria, lasciate a vista così come il solaio in cemento, sempre nell’ottica di ricercare uno stile industriale di un luogo di progettazione qual è questo ufficio condiviso.

Lo spazio proposto era inizialmente destinato ad uso commerciale: due unità distinte, ognuna con il proprio ingresso, senza personalità, né carattere distintivo dal punto di vista progettuale. Lo studio della progettazione degli spazi interni nasce dall’esigenza di creare un ambiente unico fluido in cui delle realtà autonome possono condividere la propria operosità. La scelta di creare un ambiente aperto per favorire l’interazione umana, lo scambio e le relazioni è stata la condizione accolta da tutti fin da subito.

I punti cardine su cui si è basato l’intero progetto d’interni sono stati: verde, materiali naturali e colori neutri, impianti a vista. Manuela Pelizzon ha quindi deciso di mantenere le due unità, suddividendole con un blocco centrale in cui contenere tutta parte tecnica, guardaroba, contenimento del materiale e della documentazione necessario allo svolgimento delle attività, spesso ingombrante e poco piacevole alla vista. Considerando la presenza di un setto in cemento, si è preferito lavorare lungo i perimetri, creando contenitori a cassettoni di colorazione neutra.

La sala riunioni, i servizi, la sala stampanti e la saletta caffè, sono state ricavate nella parte ovest, evidenziate con il colore verde salvia, in contrasto con la parte operativa. Tutte le aperture scorrevoli a scomparsa, prive di qualsiasi finitura esterna quali stipiti e cornice coprifilo, utilizzano i controtelai ECLISSE Syntesis Line. Completa il risultato lineare ed elegante, il profilo ECLISSE Syntesis Battiscopa che ha permesso di collocare anche lo zoccolino filo muro qui bianco in contrapposizione al verde della parete, creando pareti completamente prive di sporgenze.

Sono stati concepiti due grandi spazi operativi, ognuno dei quali permette la presenza di otto operatori, con la progettazione dei tavoli di lavoro di grandi dimensioni (2 m x 2 m), suddivisi al centro da un contenitore che nasconde le parti elettriche. Questa soluzione è stata ottenuta attraverso ECLISSE Syntesis Line Estensione, telaio per porta filo muro ad anta doppia che ha permesso di occultare una nicchia ispezionabile di grandi dimensioni contenente l’impianto di ventilazione.

Le parti operative sono state schermate, rispetto alla parete vetrata che si affaccia sulla piazza, con semplici librerie industriali verniciate di nero, mentre il rivestimento delle pareti perimetrali sono stati usati pannelli di materiale naturale che permette di isolare acusticamente gli spazi, creando così un ambiente molto riposante che favorisce la concentrazione individuale. Non mancano le piante collocate in diversi punti e sulle scrivanie per migliorare benessere e produttività degli occupanti.  

In tutto il processo si è immaginato uno spazio sostenibile a 360 gradi e dove, oltre all’aspetto tecnologico, si incorpora anche il benessere delle persone che lavorano e le loro richieste per creare uno spazio confortevole, accogliente e stimolante.

 

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In audizione sul Recovery Fund, la ministra Dadone ha proposto, come obiettivo per la Pubblica Amministrazione, la sua reingegnerizzazione e di renderla più efficiente investendo sul capitale umano, soprattutto con l’assunzione di tecnici, e sulla digitalizzazione.

Ministro DadonePer fare ciò la ministra afferma che è necessario attuare un maxi-piano di assunzioni per far fronte alle uscite dovute al pensionamento con Quota 100, prediligendo ingegneri, geologi, architetti, oltre ai giuristi.
Servono, inoltre, secondo Dadone, anche figure con competenze tecniche per la gestione finanziaria dei fondi comunitari che vadano oltre le semplici competenze amministrative.
Una delle strategie per investire sulle competenze e sul capitale umano della Pubblica Amministrazione, è la cooperazione con le Università. Questa collaborazione ha l'obiettivo di orientare gli studenti universitari meritevoli alla scelta consapevole di una carriera nel pubblico impiego.
Secondo Dadone, attraverso le Università la Pubblica Amministrazione deve diventare un'attrattiva per i giovani. Ad oggi, invece, poco più del 2% dei dipendenti pubblici ha meno di 34 anni.
La ministra afferma che questo piano di nuove assunzioni potrebbe costare all'incirca 3 miliardi di euro in 5 anni, ma una volta a regime consentirebbe la velocizzazione di tutti i procedimenti.
Durante il lockdown in questi mesi di emergenza Covid-19 è emersa l'importanza del decentramento e del lavoro agile tramite smart working. Infatti,per la Dadone è proprio su questo che deve puntare la Pubblica Amministrazione per il suo efficientamento. È necessario dunque creare dei poli decentrati, da utilizzare sia per lo svolgimento delle procedure concorsuali sia come spazi di coworking e formazione per i dipendenti pubblici. Per queste strutture inoltre, si potranno utilizzare immobili confiscati alla criminalità o edifici dismessi o abbandonati da riqualificare.
Per facilitare lo smartworking i dipendenti potrebbero essere dotati di computer portatili e le attività progettate in modo funzionale, con dati e documenti digitali, videoconferenze e assistenti virtuali. In questo modo cambierebbero le modalità di lavoro diventando più flessibile. Ciò sarebbe possibile con un investimento di circa 4 miliardi di euro in 5 anni.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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Sicurezza cantieri

La Regione Marche ha approvato tramite delibera della giunta regionale delle Linee Guida e un elenco-voci relativo alle misure di sicurezza anti-contagio per consentire la riapertura dei cantieri pubblici e la consegna di nuovi cantieri in questo periodo di crisi emergenziale. Questo procedimento ha il fine dunque di fornire in ambito di sicurezza anti-contagio un sostegno alle imprese.

Proprio questo afferma la vicepresidente della regione Marche, Anna Casini, la quale ritiene che in questo difficile momento bisogna tenere conto delle maggiori spese a carico delle imprese dovute all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza.
Tali misure difatti comportano, in generale, la revisione delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate in un cantiere edile, richiedendo dunque, l’attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o dispositivi di protezione individuale e collettiva. A ciò si aggiunge anche la messa in atto di nuove/diverse modalità di gestione dei tempi lavorativi, con conseguente variazione del cronoprogramma dei lavori.
Tutti questi adeguamenti portano ad un conseguente aumento di oneri dovuto alla minore produttività, i quali verranno valutati in sede di cantiere di caso in caso.
Le maggiori spese per l'attuazione delle misure anti-contagio si possono suddividere, secondo le definizioni di norme vigenti, in:
• costi della sicurezza: ossia quantificazione economica analitica dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Tali costi non sono soggetti al ribasso d'asta.
• oneri aziendali per la sicurezza: afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di “datore di lavoro” e dovuti alle misure per la gestione anti-COVID-19 connesse alla propria attività svolta in cantiere e alle misure organizzative e gestionali del cantiere. Tali oneri sono ricompresi nell’ambito di un aumento delle spese generali riconosciute all’operatore economico.

L'elenco delle misure anti-Covid-19, presente nell'allegato A della delibera di giunta regionale 898, ha dunque la finalità di fornire uno strumento per quantificare i costi anti-contagio e di distinguerli dagli oneri anti-contagio aziendali.
In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica la delibera afferma che le stazioni appaltanti debbano sempre riservarsi, sia in fase di consegna dei lavori che in fase di esecuzione, la possibilità di procedere all'adeguamento della documentazione progettuale e agli eventuali maggiori oneri per la sicurezza.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Sicurezza

ContrattiPer la validità del contratto d’opera professionale con la Pubblica Amministrazione è necessaria la forma scritta con l'indicazione dell'oggetto della prestazione e del compenso, non essendo sufficiente la delibera dell’organo dell’ente che autorizza il conferimento dell’incarico.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, ord. C. Cass. civ. 15/06/2020, n. 11465, pronunciandosi con riferimento ad una fattispecie in cui un architetto richiedeva il pagamento del compenso professionale per lo svolgimento di un incarico autorizzato con delibera della Giunta municipale e con successive delibere che facevano riferimento all'approvazione di progetti redatti "in prosecuzione rispetto a quello originario". In proposito la Corte ha richiamato alcuni precedenti (vedi, tra gli altri, C. Cass. 04/11/2013, n. 24679; C. Cass. 19/10/2006, n. 22501), fornendo un dettagliato riepilogo dei principi giurisprudenziali sul tema.

NECESSITÀ DELLA FORMA SCRITTA - Il contratto d'opera professionale con la Pubblica Amministrazione, ancorchè quest'ultima agisca iure privatorum, deve rivestire la forma scritta ad substantiam.

CONTENUTO DEL CONTRATTO - L'osservanza della forma scritta richiede la redazione di un atto recante:
- la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno,
- l'indicazione dell'oggetto della prestazione,
- l'entità del compenso.

IRRILEVANZA DELLA DELIBERA COMUNALE - Deve escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti, quali, ad esempio, la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del medesimo professionista. Infatti non è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre poichè questa, anche se sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum.

NULLITÀ DEL CONTRATTO - Il contratto mancante del requisito della forma scritta è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poichè gli atti negoziali della Pubblica Amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti.

PRINCIPIO DI DIRITTO - In conclusione la Corte, riassumendo quanto già affermato nei citati precedenti, ha enunciato il seguente principio di diritto:
Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta ad substantiam. L'osservanza della forma scritta richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonchè l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso. La sussistenza del contratto non può ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

GovernoPubblicato nella G.U. del 09/06/2020, n. 145, il D. Leg.vo 01/06/2020, n. 44 che recepisce la Direttiva 2017/2398/UE sulla protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni o mutageni. Nuove misure di sorveglianza sanitaria e nuovi valori limite.

Il D. Leg.vo 01/06/2020, n. 44 modifica il D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81 (Testo Unico della sicurezza) per adeguarlo alle norme europee dettate dalla Direttiva 2017/2398/UE del 12/12/2017 di modifica della Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

In particolare, il D. Leg.vo 44/2020 sostituisce il comma 6 dell’art. 242 del D. Leg.vo 81/2008 introducendo la possibilità per il medico competente di segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire anche dopo il termine dell'esposizione e per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. E' previsto inoltre che il medico competente fornisca al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Il Decreto ha inoltre sostituito:

- l’allegato XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi) per inserire nell'elenco delle sostanze cancerogene la polvere di silice cristallina;

- l’allegato XLIII (Valori limite di esposizione professionale) revisionandone i valori precedenti e aggiungendone dei nuovi, così come previsto dalla recepita Direttiva 2017/2398/UE.

Si riporta di seguito la tabella dei valori nazionali vigenti di cui all’allegato XLIII del D. Leg.vo 81/2008, come sostituito dal D. Leg.vo 01/06/2020, n. 44.

 

Nome agente

N. CE (1)

CAS (2)

VALORI LIMITE (3)

Misure transitorie

mg/m3 (4)

ppm (5)

f/ml (6)

Osservazioni

Polveri di legno duro

-

-

2 (7)

-

-

-

Valore limite: 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’art. 2, lettera a), punto i) della Direttiva 2004/37, (come cromo)

--

--

0,005

--

Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025

Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’art. 2, lettera a), punto i) della Direttiva 2004/37

--

--

--

--

0,3

--

 

Polvere di silice cristallina respirabile

--

--

0,1 (8)

--

--

--

 

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25

1

--

Cute (9)

 

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2,6

1

--

--

 

Ossido di etilene

200-849-9

75-21-8

1,8

1

--

Cute (9)

 

1,2 – Epossipropano

200-879-2

75-56-9

2,4

1

--

--

 

Acrilammide

201-173-7

79-06-1

0,1

--

--

Cute (9)

 

2-Nitropropano

201-209-1

79-46-9

18

5

--

--

 

o-Toluidina

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

--

Cute (9)

 

1,3-Butadiene

203-450-8

106-99-0

2,2

1

--

--

 

Idrazina

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

--

Cute (9)

 

Brometilene

209-800-6

593-60-2

4,4

1

--

--

 

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione Europea come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2) CAS: numero registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
(4) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa. (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(5) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(6) f/ml: fibre per millilitro.
(7) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
(8) Frazione respirabile.
(9) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Sicurezza

CantieriCon Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 22/05/2020, n. 26, è stato aggiornato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini.

Ai sensi della lett. d), dell’art. 97, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016, deve essere esclusa dalla gara di appalto l’offerta che risulti anormalmente bassa in quanto il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in apposite tabelle previste dall’art. 23, comma 16, del D. Leg.vo 50/2016.

Il costo medio orario del lavoro a livello provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, è determinato nelle tabelle allegate al Il D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 22/05/2020, n. 26, le quali rilevano, distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di emanazione del Decreto (i.e. il 22/05/2020).

Il costo del lavoro determinato ai sensi del Decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
- benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Varie

SubappaltoSecondo il TAR Lazio, il limite del 40 per cento previsto per il subappalto dal D.L. Sblocca cantieri non è in contrasto con le norme europee e il suo superamento determina l’esclusione dalla gara.

FATTISPECIE
Un RTI era stato escluso da una gara bandita dalla Camera dei deputati per l'affidamento dei servizi di monitoraggio di contratti ICT (ovvero i contratti che riguardano servizi informatici, prodotti, soluzioni o servizi digitali). Dagli atti di gara emergeva che il raggruppamento avrebbe demandato una parte della prestazione a contenuto professionale (compresa la funzione di Direttore tecnico) ad altri soggetti tramite contratti di lavoro autonomo. La Stazione appaltante riteneva che il ricorso a lavoratori autonomi per lo svolgimento durante tutto il periodo di vigenza dell’appalto di una rilevante parte delle attività contrattuali fosse inquadrabile nell’istituto del subappalto e che, nel caso di specie, risultava superato il limite del 30 per cento previsto dall’art. 105, comma 2, D. Leg.vo 50/2016. Il RTI proponeva ricorso sostenendo tra l’altro l’inapplicabilità del limite percentuale al subappalto sulla base delle recenti sentenze della Corte di giustizia UE (C. Giustizia UE 26/09/2019, C-63/18 e C. Giustizia UE 27/11/2019, C-402/18) che ne hanno dichiarato l’incompatibilità con il diritto europeo (vedi Limiti quantitativi al subappalto: incompatibilità con il diritto europeo e Subappalto: incompatibile con diritto UE anche il limite del ribasso al subappaltatore).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D. Leg.vo 50/2016, il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Tale limite è stato aumentato al 40 per cento fino al 31/12/2020 dall’art. 1, comma 18 del D.L. 18/04/2019, n. 32 - D.L. Sbocca cantieri (conv. dalla L. 14/06/2019, n. 55).

LEGITTIMITÀ DEL LIMITE DEL 40 PER CENTO
Il TAR Lazio-Roma 24/04/2020, n. 4183 ha confermato l’esclusione del RTI respingendo le argomentazioni addotte anche con riferimento alle sentenze europee da quest’ultimo richiamate.
Secondo i giudici infatti la Corte di giustizia, con tali pronunce, pur avendo censurato il limite al subappalto previsto dal diritto interno nella soglia del 30 per cento dei lavori, non esclude la compatibilità con il diritto dell’Unione di limiti superiori.
La Corte ha infatti riconosciuto che il contrasto al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo, che può giustificare una restrizione alle norme fondamentali e ai principi generali dell’Unione europea che si applicano nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Di conseguenza, nel considerare in contrasto con le Direttive comunitarie il limite fissato al 30 per cento, non ha escluso invece che il legislatore nazionale possa individuare comunque, al fine di evitare ostacoli al controllo dei soggetti aggiudicatari, un limite al subappalto proporzionato rispetto a tale obiettivo.

Pertanto, ha proseguito il TAR, non può ritenersi contrastante con il diritto comunitario l’attuale limite pari al 40 per cento delle opere, previsto dall’art. 1, comma 18, del D.L. 32/2019.

Nel caso di specie il raggruppamento ricorrente era stato quindi legittimamente escluso dalla procedura di gara in quanto aveva demandato a contratti di lavoro autonomo una quota delle attività contrattuali molto superiore non solo al limite del 30 per cento di cui al previgente testo dell’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016, ma anche all’attuale soglia del 40 per cento previsto dal D.L. Sblocca cantieri.

LAVORO AUTONOMO E SUBAPPALTO
Infine va evidenziato che la sentenza in discorso assume particolare rilevanza anche in quanto riconosce che il ricorso al lavoro autonomo è configurabile come subappalto, chiarendone le condizioni di ammissibilità.

In proposito il TAR ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai sensi dell’art. 105, comma 2, D. Leg.vo 50/2016 deve essere qualificato come subappalto, ai fini delle norme sui contratti pubblici, qualunque tipo di contratto che intercorra tra l'appaltatore e un terzo in virtù del quale talune delle prestazioni appaltate non siano eseguite dall'appaltatore con la propria organizzazione, bensì mediante la manodopera prestata da soggetti giuridici distinti, in relazione ai quali si pone l'esigenza che siano qualificati e in regola con i requisiti di ordine generale. Non sussiste subappalto quindi soltanto laddove le prestazioni siano eseguite dall'appaltatore in proprio, tramite la propria organizzazione imprenditoriale. In tale contesto il ricorso al lavoro autonomo, pur se consentito, è subordinato dal Codice, al fine di evitare un uso elusivo delle norme poste in materia del subappalto, all’individuazione specifica del contenuto delle attività da svolgere; ciò in quanto l’affidamento di parte delle mansioni a lavoratore autonomo implica lo svolgimento delle stesse da parte di un soggetto esterno all’organizzazione dell’appaltatore e non nella stessa stabilmente incardinato, come un lavoratore dipendente.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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