Il direttore dei lavori non è obbligato a vigilare sulle attività di semplice esecuzione
In tema di vizi dell’opera, la Corte di Cassazione ha affermato che il direttore dei lavori non ha un obbligo continuo di vigilanza sulle attività di semplice esecuzione realizzate dall'appaltatore.
Nel caso di specie i ricorrenti chiedevano il risarcimento dei danni nei confronti della ditta appaltatrice e del direttore lavori con riferimento a vizi nell’edificazione di una villa bifamiliare, consistenti nell'inidonea impermeabilizzazione di una guaina.
Era stato accertato - in primo e secondo grado - che si trattava di negligenza nell’apposizione di una guaina impermeabilizzante, un’attività di semplice esecuzione e senza alcuna difficoltà particolare, non bisognevole di alcuna direttiva specifica, rientrante dunque nella fattispecie di opera esecutiva non complessa e oggetto di competenze e capacità di modesti operai edili.
La Corte di Cassazione, con l'Ord. C. Cass. civ. 29/05/2019, n. 14751, ha specificato che il direttore dei lavori è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve impiegare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione e nel perimetro delle sue competenze, il risultato che il committente si aspetta di conseguire.
Da questo, tuttavia, non deriva a suo carico né una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori riferibile all'appaltatore, né un obbligo continuo di vigilanza anche in relazione ad attività di semplice esecuzione.
Sicché, in assenza di un qualche indice che faccia supporre che l'appaltatore sia stato sottoposto dal committente a direttive così stringenti da sottrargli qualsiasi possibilità di autodeterminazione, l'appaltatore rimane esclusivo responsabile dell'esecuzione delle opere previste ovvero dei danni conseguenti a negligenza nell'attuazione.
Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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