Protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni: nuove tutele e valori limite
Pubblicato nella G.U. del 09/06/2020, n. 145, il D. Leg.vo 01/06/2020, n. 44 che recepisce la Direttiva 2017/2398/UE sulla protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni o mutageni. Nuove misure di sorveglianza sanitaria e nuovi valori limite.
Il D. Leg.vo 01/06/2020, n. 44 modifica il D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81 (Testo Unico della sicurezza) per adeguarlo alle norme europee dettate dalla Direttiva 2017/2398/UE del 12/12/2017 di modifica della Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
In particolare, il D. Leg.vo 44/2020 sostituisce il comma 6 dell’art. 242 del D. Leg.vo 81/2008 introducendo la possibilità per il medico competente di segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire anche dopo il termine dell'esposizione e per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. E' previsto inoltre che il medico competente fornisca al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.
Il Decreto ha inoltre sostituito:
- l’allegato XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi) per inserire nell'elenco delle sostanze cancerogene la polvere di silice cristallina;
- l’allegato XLIII (Valori limite di esposizione professionale) revisionandone i valori precedenti e aggiungendone dei nuovi, così come previsto dalla recepita Direttiva 2017/2398/UE.
Si riporta di seguito la tabella dei valori nazionali vigenti di cui all’allegato XLIII del D. Leg.vo 81/2008, come sostituito dal D. Leg.vo 01/06/2020, n. 44.
Nome agente |
N. CE (1) |
CAS (2) |
VALORI LIMITE (3) |
Misure transitorie |
|||
mg/m3 (4) |
ppm (5) |
f/ml (6) |
Osservazioni |
||||
Polveri di legno duro |
- |
- |
2 (7) |
- |
- |
- |
Valore limite: 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023 |
Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’art. 2, lettera a), punto i) della Direttiva 2004/37, (come cromo) |
-- |
-- |
0,005 |
-- |
— |
— |
Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025 Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025 |
Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’art. 2, lettera a), punto i) della Direttiva 2004/37 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0,3 |
-- |
|
Polvere di silice cristallina respirabile |
-- |
-- |
0,1 (8) |
-- |
-- |
-- |
|
Benzene |
200-753-7 |
71-43-2 |
3,25 |
1 |
-- |
Cute (9) |
|
Cloruro di vinile monomero |
200-831-0 |
75-01-4 |
2,6 |
1 |
-- |
-- |
|
Ossido di etilene |
200-849-9 |
75-21-8 |
1,8 |
1 |
-- |
Cute (9) |
|
1,2 – Epossipropano |
200-879-2 |
75-56-9 |
2,4 |
1 |
-- |
-- |
|
Acrilammide |
201-173-7 |
79-06-1 |
0,1 |
-- |
-- |
Cute (9) |
|
2-Nitropropano |
201-209-1 |
79-46-9 |
18 |
5 |
-- |
-- |
|
o-Toluidina |
202-429-0 |
95-53-4 |
0,5 |
0,1 |
-- |
Cute (9) |
|
1,3-Butadiene |
203-450-8 |
106-99-0 |
2,2 |
1 |
-- |
-- |
|
Idrazina |
206-114-9 |
302-01-2 |
0,013 |
0,01 |
-- |
Cute (9) |
|
Brometilene |
209-800-6 |
593-60-2 |
4,4 |
1 |
-- |
-- |
(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione Europea come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2) CAS: numero registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
(4) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa. (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(5) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(6) f/ml: fibre per millilitro.
(7) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
(8) Frazione respirabile.
(9) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Costo del lavoro per i dipendenti di imprese del settore dell'edilizia
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 22/05/2020, n. 26, è stato aggiornato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini.
Ai sensi della lett. d), dell’art. 97, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016, deve essere esclusa dalla gara di appalto l’offerta che risulti anormalmente bassa in quanto il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in apposite tabelle previste dall’art. 23, comma 16, del D. Leg.vo 50/2016.
Il costo medio orario del lavoro a livello provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, è determinato nelle tabelle allegate al Il D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 22/05/2020, n. 26, le quali rilevano, distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di emanazione del Decreto (i.e. il 22/05/2020).
Il costo del lavoro determinato ai sensi del Decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
- benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Decreto Cura Italia: in vigore dal 17/03/2020 le misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
Il Decreto legge Cura Italia, in vigore dal 17/03/2020, prevede misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, il D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) - pubblicato nella G.U. del 17/03/2020 n. 70 ed in vigore dal 17/03/2020 - interviene con provvedimenti su quattro temi principali e altre misure settoriali:
- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
Vengono inoltre adottate disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell’università.
Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti.
Tra le misure a sostegno del lavoro, si segnalano: estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale (artt. 19-22); norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori: congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi (art. 23); congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (art. 25); contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (art. 43).
Tra le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, si segnalano: potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti (art. 49); misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55); misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 (art. 56); supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia (art. 57).
Tra le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, si segnalano: proroga al 20/03/2020 dei termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 60); sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 61); sospensione dei termini per gli adempimenti ed i versamenti fiscali e contributivi che scadono nel periodo compreso tra 08/03/2020 e il 31/05/2020 (art. 62); credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro (art. 64); sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 08/03/2020 al 31/05/2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (art. 68).
Tra le ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, si segnalano: acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese (art. 75); rinvii e sospensioni fino al 15/04/2020 in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare (art. 83), amministrativa (art. 84) e contabile (art. 85); interventi di ristrutturazione e ripristino degli istituti penitenziari danneggiati (art. 86); istituzione temporanea del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e sospensione delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego (art. 87); disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici, con modifica dell’art. 35, comma 18, del D. Leg.vo 50/2016 (art. 91); sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario (art. 111) e enti locali (art. 112); rinvio al 30/06/2020 di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113); nomina di un commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19 (art. 122); proroga dei termini per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni (art. 125).
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it