Possiedi un immobile con più unità immobiliari accatastate distintamente? L’inquilino del tuo appartamento può beneficiare del superbonus 110%? Cosa succede nel caso di successione o di vendita dell’immobile e delle sue unità abitative? Scopri chi in questi casi può beneficare del Superbonus 110% grazie a Valore Energia.

Valore Energia

Quando si parla del superbonus 110% non si può fare a meno di avere a che fare con tantissimi dubbi e domande. Se da un lato la normativa non è affatto chiara, dall’altro anche i casi particolari sono numerosissimi, anche se magari alcuni di questi presentano diversi punti in comune con altri.
Uno dei casi che sicuramente riguarda moltissimi chiarimenti è quello riguardante l’edificio di un unico proprietario ma con unità abitative accatastate distintamente. Un edificio di questo tipo,  può beneficiare del superbonus 110%? Oppure, l’inquilino può beneficiare del superbonus 110%? Ed ancora, cosa succede nel caso di successione e vendita dell’immobile e delle sue unità abitative?
Valore Energia, forte del suo know-how accumulato durante la loro esperienza pluriennale del settore ha cercato di rispondere a queste domande in questo approfondimento.

Requisiti per il superbonus 110
Prima di iniziare la nostra disamina dobbiamo tenere in considerazione che si può beneficiare del superbonus in questione anche nel caso di una singola unità immobiliare. D’altronde il superbonus al 110% viene fornito soprattutto al proprietario, quindi alla persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, ancor prima che all’unità abitativa o a coloro che lo abitano.
A questo si aggiunge anche un altro requisito che bisogna rispettare per poter usufruire del bonus in questione. Parliamo del miglioramento di almeno due classi energetiche: se i lavori edili eseguiti non rispettano questo criterio, semplicemente non sarà possibile avvalersi del superbonus in questione.
Messa in una maniera ancora più semplice, tutti gli edifici su cui si vuole applicare il superbonus devono necessariamente rispettare entrambi i requisiti definiti.
Infine, come ovvio che sia, entrambi i requisiti devono essere dimostrabili. Per questo è necessario che il proprietario si munisca delle attestazioni di prestazione energetica ed asseverazioni varie.

Unità abitative distinte ma di un unico proprietario o dei suoi familiari
Ma cosa succede nel caso in cui l’edificio è completamente di proprietà di una persona oppure dei suoi familiari, quindi in comproprietà, anche se presenta unità abitative distinte?
Nel caso in cui l’edificio sia di proprietà “monofamiliare” o di una sola persona, non si può usufruire del Superbonus. Questo perché verrebbe a mancare il requisito fondamentale per la costituzione di un condominio. A questo proposito il paragrafo 1.1 della circolare dell’Agenzia n. 24/E dell’8 agosto 2020, specifica infatti che la maxi-detrazione “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

Cosa avviene per gli immobili con unità abitative in affitto?
Stando a quanto conferma il Fisco, anche tramite la Guida dell’Agenzia delle entrate rilasciata a Luglio di questo anno, l‘inquilino può usare il superbonus pur non essendo proprietario dell’immobile. Per farlo però dovrà ottenere l’autorizzazione ad eseguire gli interventi di riqualificazione energetica da parte del proprietario.
Ad esempio, qualora il proprietario usasse il superbonus su altre due unità abitative, egli perderebbe il diritto di usarlo su di un terzo edificio. A quel punto però potrebbe farlo l’inquilino: in questo caso ovviamente i soggetti che fanno uso dell’agevolazione in questione sarebbero differenti.
Inoltre, qualora gli inquilini volessero prendere parte allo svolgimento dei lavori edili, potrebbero farlo insieme al proprietario e avere comunque il diritto al superbonus al 110%.

Cosa succede nel caso di successione e vendita dell’immobile e delle sue unità abitative?
Il caso di successione e vendita dell’immobile è sicuramente uno dei più interessanti e particolari.
Sia per quanto concerne la vendita dell’immobile, che per tutto ciò che riguarda la successione patrimoniale, vengono sempre applicate le regole per le detrazioni edilizie. Quindi, se il proprietario dell’immobile morisse, il diritto di usufruire del superbonus fiscale si trasmetterebbe per intero al suo diretto erede, ma solo nel caso in cui questi possa usufruire del bene (all’articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020 e circolare 19/E del 2020, pag. 250 e 351).
Invece, qualora l’immobile passasse di proprietà, il diritto alla detrazione passerebbe, per intero o solo per una piccola parte, all’acquirente, salvo accordo diverso tra le parti stipulato in sede notarile.
Il Fisco ha sottolineato che si tratta di una regola applicata in tutti i casi relativi al passaggio di proprietà dell’immobile e non solamente alla sua vendita. Gli accordi diversi tra le parti che effettuano la compravendita devono essere previsti in sede di trasferimento di proprietà e confermati notarilmente. Altrimenti verranno applicate le regole comuni relative al trasferimento di proprietà e ai diritti relativi al superbonus al 110%.

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Pubblicato in Comunicati stampa

La Legge 11 settembre 2020 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha reso definitive le modifiche apportate al DPR n. 380/2001,Testo Unico Edilizia.

Strumenti ediliziaIn particolare, il Decreto Semplificazioni ha apportato modifiche su 20 articoli del vecchio Testo Unico Edilizia, riguardanti le regole per la demolizione e ricostruzione degli edifici e la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia.
In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A o in nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati.
Inoltre, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, e purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela.

Sono considerate ristrutturazioni edilizie gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e le modifiche necessarie all’adozione di misure antisismiche, a garantire l’accessibilità, all’istallazione di impianti tecnologici, all’efficientamento energetico e alla rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre, ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Sono considerati interventi di nuove costruzione l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure depositi, magazzini e simili, fatta eccezione per quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Il nuovo testo prevede anche che per gli  immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Edilizia & Materiali

Sismabonus

Il sismabonus è la detrazione fiscale IRPEF valida fino al 31 dicembre 2021. Ovvero è un'agevolazione che consente ai contribuenti di ottenere detrazioni fiscali al 110% delle spese sostenute per qualsiasi intervento strutturale. Tuttavia, non vi è nessuna premialità legata al miglioramento della classe sismica.

L'Associazione Ingegneria Sismica Italiana (ISI), a tal proposito ha evidenziato le sue perplessità circa numerosi aspetti legati al decreto di legge sul tema.

Per quanto riguarda la premialità legata al miglioramento sismico, scomparendo questa scompare la base del calcolo dell’esposizione economica dello Stato dopo un evento sismico, rendendo antieconomico intervenire in maniera efficace e performante. Inoltre l’eliminazione della classificazione costituisce un grave passo indietro nella sensibilizzazione e crescita della consapevolezza da parte della società nei confronti del rischio sismico.
Per quanto riguarda la scadenza del 31 dicembre 2021, l'ISI la definisce come un grosso impedimento, in quanto esclude dall'agevolazione i lavori sui condomini. Questo perchè non vi saranno le dovute tempistiche per avviare nei condomini l’iter decisionale, progettuale, autorizzativo e per effettuare i lavori spendendo di fatto gli importi che si vuole portare in detrazione.
Tale decreto inoltre, aggiunge una ulteriore asseverazione in capo al professionista. Questi, oltre a dover sottoscrivere una congruità nel rispetto delle norme vigenti ai sensi del DPR380/2001 e una sulla classificazione ai sensi dell’allegato B del DM58/2017, dovrà anche aggiungere una sulla congruità di spesa che si sceglie di portare in detrazione.
Infine, l'Associazione si pone l'importante quesito su ciò che accadrà dal 1°gennaio 2022, dal momento che anche il Sismabonus originario andrebbe a decadere, andando ad ipotizzare tre scenari:
• Tutto ritorna al bonus ristrutturazione (o a nessun bonus): ciò renderebbe di fatto inutile questa finestra temporale di poco più di un anno in cui solo pochissimi interventi potranno venire realizzati.
• Viene prorogato il SismaBonus nella sua versione “standard” (70-85%): scenario auspicabile in quanto il mercato stava cominciando a superare lo scoglio iniziale e il volano aveva cominciato a mettersi in moto. In questa prospettiva i pochi mesi del 110% risulterebbero “solo” una confusione intermedia.
• Viene prorogato il SuperBonus al 110%: così si annullerebbe di fatto la premialità e la possibilità da parte dello Stato di decidere in quale maniera contribuire economicamente dopo un evento sismico.

L'associazione conclude queste sue considerazioni osservando come questa potenziale opportunità per un balzo in avanti si sia invece trasformata in un passo indietro.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone, Edilsocialnetwork

Pubblicato in Edilizia & Materiali

PonteLe Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti sono state approvate dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 17/04/2020.

L'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il 17/04/2020, ha approvato le Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti (di cui si allega il testo non ufficiale, unitamente ad una Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri contenente un primo commento).

Al momento il testo licenziato tratta solo i ponti stradali; la prossima trattazione riguarderà espressamente i ponti ferroviari.

Le Linee Guida illustrano una procedura per la gestione della sicurezza dei ponti esistenti e sono composte da tre parti:
- classificazione e gestione del rischio (censimento dele opere, ispezioni visive e schede di difettosità, analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale, valutazione preliminare dell'opera);
- valutazione della sicurezza (verifica accurata);
- monitoraggio (sistema di sorveglianza e monitoraggio).

Si forniscono gli strumenti per la conoscenza a livello territoriale dei ponti e per definire le priorità per l’esecuzione delle eventuali operazioni di sorveglianza e monitoraggio, di verifica e di intervento.

In particolare, il documento illustra come la classificazione del rischio o, meglio, la classe di attenzione si inquadri in un approccio generale multilivello che dal semplice censimento delle opere d’arte da analizzare arriva alla determinazione di una classe di attenzione sulla base della quale si perverrà, nei casi previsti dalla metodologia stessa, alla verifica di sicurezza. Gli esiti della classificazione e della verifica costituiscono utili informazioni per una eventuale successiva valutazione dell’impatto trasportistico mediante un’analisi della resilienza della rete.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Sicurezza

FRCMIl Consiglio superiore dei lavori pubblici ha rilasciato la Linea guida per la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di interventi di consolidamento strutturale mediante l’utilizzo di sistemi di rinforzo FRCM.

Con D. Cons. Sup. LL.PP. 03/12/2019, n. 627, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha approvato la la Linea guida per la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di interventi di consolidamento strutturale mediante l’utilizzo di sistemi di rinforzo FRCM.

La Linea guida fornisce principi e regole di applicazione per la progettazione, la verifica, il collaudo e la manutenzione di interventi di rinforzo strutturale con materiali compositi fibrorinforzati a matrice inorganica - FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix). Tali materiali sono utilizzati per il miglioramento delle prestazioni strutturali di costruzioni esistenti, sia in muratura, che in calcestruzzo armato.
La Linea guida tratta in particolare le regole di progetto relative alle principali applicazioni strutturali, per le quali sono disponibili in letteratura modelli di calcolo ampiamente condivisi dalla comunità tecnica e scientifica, sia a livello nazionale che internazionale, sottolineando invece che applicazioni diverse devono essere necessariamente suffragate da approfondite indagini preliminari in laboratorio su elementi strutturali in scala reale e da verifiche di tipo numerico.

Si rinvia al D. Cons. Sup. LL.PP. 08/01/2019, n. 1, per gli aspetti legati alla identificazione, qualificazione e accettazione in cantiere, nonché per gli aspetti connessi alla durabilità, trasporto, stoccaggio, movimentazione, utilizzo, nonché ed ai manuali di installazione dei sistemi, obbligatori per questi materiali.
Si ricorda in particolare che tale decreto prevede un periodo transitorio, in base al quale è consentito fino al 08/01/2021 continuare a fare riferimento a quanto disposto in merito al punto 8.6 delle Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018) di cui al D.M. 17/01/2018, per quanto concerne l’impiego di FRCM nel consolidamento di costruzioni esistenti.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa
Martedì, 17 Aprile 2018 10:43

Lombardia,103 mln per edilizia sanitaria

(ANSA) - MILANO, 16 APR - La giunta regionale della Lombardia ha deliberato lo stanziamento di 103 milioni di euro per interventi di edilizia sanitaria. Lo hanno riferito il governatore Attilio Fontana nel corso della conferenza stampa del dopo giunta. "Attraverso il provvedimento approvato oggi destiniamo 75 milioni di euro ad Ats, Asst, Irccs e Areu per interventi di ammodernamento delle apparecchiature tecnologiche, incremento dei livelli di sicurezza e comfort delle strutture, e miglioramento dell'offerta sanitaria sul territorio" ha spiegato l'assessore regionale Giulio Gallera, aggiungendo che 20 milioni "saranno destinati per interventi minori che le Aziende individueranno nei propri piani di investimento" mentre i restanti 8 milioni andranno "per il completamento di lavori già in essere che necessitano di ulteriori finanziamenti". La giunta ha inoltre sbloccato 33,5 milioni di euro per i Comuni, che potranno investirli per interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico, rischio sismico o edilizia scolastica.

fonte: bresciaoggi.it

Pubblicato in Edilizia & Materiali