Lavori ediliziaTale sentenza nasce da un avvenuto infortunio mortale durante i lavori di manutenzione di un condominio di Perugia nel 2018. I congiunti del defunto chiesero la condanna al direttore dei lavori e il risarcimento dei danni subito dagli attori in conseguenza al decesso. In tale occasione il giudice di primo grado e la Corte d'Appello di Perugia rigettarono la domanda in quanto non si poteva ritenere il direttore dei lavori responsabile del decesso in quanto questi non aveva mai assunto alcun impegno di controllo delle attività di cantiere e di responsabile della sicurezza dei lavori.

La Cassazione ha dunque confermato le conclusioni raggiunte dal Tribunale territoriale e dalla Corte d'Appello, dichiarando il direttore dei lavori assolto da ogni responsabilità risarcitoria nei confronti dei congiunti del lavoratore deceduto. Il direttore dei lavori ha difatti l'obbligo di vigilare affinché i lavori siano eseguiti in maniera conforme al progetto, al capitola e alla normativa vigente. Questi può essere ritenuto responsabile degli infortuni e dei difetti d'opera derivanti da vizi professionali solo se regolarmente incaricato dal committente, oppure nel caso in cui con il suo operato eserciti ingerenza nello svolgimento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice.

 

a cura di Ing. Alessia Salomone

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RC ProfessionaleEsaminiamo in quali casi scatta l’obbligo di attivare una polizza di RC professionale per i professionisti iscritti agli albi. Dettagli su casi particolari: professionista occasionale, dipendente, collaboratore, socio di società di ingegneria o società tra professionisti, CTU, docente o ricercatore.

La polizza di RC professionale è finalizzata - secondo le norme legislative che ne hanno previsto l’obbligo - a coprire i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale (vedi L’assicurazione RC professionale, ratio dell’obbligo e conseguenze della mancanza).

L’obbligo - rilevante sia sul piano contrattuale (privatistico) che sul piano disciplinare (pubblicistico) - va dunque correlato all’esistenza di un’attività professionale, tramite la quale, anche occasionalmente, il professionista svolga una prestazione nei confronti di un committente pubblico o privato.
Ne consegue in termini pratici che destinatari dell’obbligo non risultano indistintamente tutti i professionisti iscritti agli Albi, ma solamente coloro i quali esercitino la professione:
- in modo effettivo (che abbiano cioè almeno un cliente),
nonché
- in forma autonoma (che si possano cioè qualificare come “liberi professionisti” e non esercitino invece come lavoratori dipendenti pubblici o privati).
In pratica, e prescindendo dalla natura dal soggetto committente nonché dalla tipologia della prestazione svolta, quando un professionista iscritto all’Albo di riferimento della categoria esegua in proprio un’attività di carattere professionale, sarà tenuto a munirsi di idonea polizza assicurativa, dando altresì prova della effettiva esistenza e consistenza della polizza stessa.

Sono tuttavia molte le casistiche che si possono presentare nella pratica, in relazione alle quali si forniscono di seguito maggiori dettagli.

Professionista che esercita in forma saltuaria e occasionale
L’obbligo di assicurazione si ravvisa anche per i professionisti che esercitano in forma saltuaria oppure occasionale, anche se nei confronti di parenti o amici e anche se non viene percepito alcun compenso a fronte della prestazione (laddove questo sia consentito e ferme restando le implicazioni deontologiche delle prestazioni professionali gratuite).

Professionista dipendente pubblico o privato
Il professionista che svolga la propria attività con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato non è tenuto alla stipula di una personale polizza assicurativa.
Quanto sopra, anche nel caso in cui l’attività del professionista abbia una rilevanza esterna [N=A], posto che il professionista stesso non risulti direttamente titolare dell’incarico ricevuto. In altri termini, viene meno in questi casi il presupposto dell’assunzione della titolarità dell’incarico professionale, dal quale sorge correlativamente l’obbligo di assicurazione.
Toccherà viceversa al datore di lavoro assumere l’onere della copertura assicurativa. A tal riguardo è necessario che la polizza del datore di lavoro dia evidenza esplicita che la copertura si estende anche al dipendente/professionista che svolge attività con rilevanza esterna. Il vincolo di dipendenza richiede la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Professionista dipendente che esercita anche la libera professione
In questi casi (posto che il rapporto di lavoro dipendente preveda la possibilità di svolgere attività professionale autonomamente, quindi ad esempio nel caso di dipendenti pubblici che si tratti di attività lavorativa svolta in regime di part time non superiore al 50%), scatta l'obbligo della polizza assicurativa a copertura dell’attività svolta fuori dal rapporto di subordinazione.

Collaboratore di uno studio in via continuativa
La posizione di un professionista che collabora in maniera stabile e continuativa con uno studio varia a seconda della tipologia contrattuale in base alla quale è impostato il rapporto (con partita Iva, rapporto di consulenza esterna, rapporto di lavoro dipendente).
A fronte di attività di collaborazione svolta in regime di partita Iva o comunque di consulenza esterna, il professionista deve essere dotato di polizza professionale che lo tenga indenne verso il suo unico committente (ovvero lo studio tecnico per cui presta l’opera).
Peraltro in questi casi, qualora il collaboratore/consulente dello studio figuri nominalmente tra i sottoscrittori di elaborati progettuali o altre prestazioni con rilevanza esterna, è legittimo ipotizzare che al momento dell’instaurazione del rapporto di collaborazione o di consulenza si possa concordare anche un’estensione al collaboratore della copertura assicurativa già attivata per il titolare dello studio (o i titolari dotati del potere di firma).
Al collaboratore che opera come dipendente si estendono invece in toto le considerazioni già svolte in precedenza.

Società di ingegneria o società tra professionisti (STP)
Quali soggetti unitari e autonomi, le società di ingegneria e le STP sono tenute alla sottoscrizione della polizza assicurativa che copra l’attività professionale della società stessa.
I soci singoli risultano coperti dalla polizza della società, fatta eccezione per gli incarichi eventualmente assunti a titolo personale o comunque in nome e conto diverso da quello della società. Se il singolo socio svolge attività in via esclusiva all’interno della società e per conto di questa, non sarà quindi necessario che si doti di una polizza supplementare.
La previsione di polizza di assicurazione deve risultare a livello statutario.

Professionista che assume incarico di Consulente tecnico d’ufficio (CTU)
L’incarico di CTU conferito da un Tribunale nell’ambito di una procedura giudiziaria risulta pienamente soggetto all’obbligo assicurativo, dal momento che il CTU, pur nella sua qualità di organo ausiliario del giudice, assume nei confronti delle parti la responsabilità civile professionale per la corretta esecuzione dell’incarico.
Tale responsabilità nei confronti delle parti, pur non originando da un rapporto contrattuale direttamente instaurato con le stesse (poiché in questi casi tecnicamente il committente è il Tribunale), si configura sulla base del generale dovere di diligenza riferito prestazione professionale richiesta, dalla cui violazione discende un diritto al risarcimento nei confronti del soggetto danneggiato (nella fattispecie della parte che dimostri di aver subito un pregiudizio per effetto dell’attività svolta dal CTU).

Professionista che svolge attività di docenza o ricerca
Se l’attività di docenza e ricerca sono svolte nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (ad esempio nei confronti di università, istituti scolastici, enti di ricerca, ecc.), valgono le considerazioni fatte in merito a questo.
Al contrario, si può ipotizzare che dalla docenza e dalla ricerca discendano forme di responsabilità professionale, qualora dalla non corretta esecuzione delle attività derivino pregiudizi per il cliente/committente. Ciò ad esempio in caso ritardi non giustificati nell’esecuzione dell’incarico, pertanto in base alle concrete modalità di effettuazione, e non invece sulla base del contenuto delle attività di docenza o di ricerca, la cui libertà e insindacabilità è da ritenersi garantita costituzionalmente.
Va precisato peraltro che tale responsabilità ha un carattere residuale rispetto alla responsabilità derivante dal mancato rispetto delle condizioni di svolgimento dell’incarico stabilite in via contrattuale.
La convegnistica, al contrario, non prevede per sua natura obblighi di copertura assicurativa.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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