Energie rinnovabiliSecondo la Corte di giustizia UE, sentenza 11/07/2019, cause riunite C-180/18, C- 286/18 e C-287/18, non contrasta con il diritto europeo la normativa italiana che prevede la riduzione o la soppressione delle tariffe incentivanti precedentemente stabilite per l’energia prodotta da impianti solari fotovoltaici.

In particolare la Corte ha ritenuto compatibili con la Direttiva 2009/28/CE (recepita dal D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28) e con i principi del diritto europeo, i meccanismi di incentivazione previsti dal D. Min. Sviluppo econ. 05/07/2012 (Quinto conto energia) e dal D. Min. Sviluppo econ. 05/05/2011 (Quarto conto energia), entrambi adottati in attuazione dell’art. 25 del citato D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

SISTEMA DI INCENTIVAZIONE E FATTISPECIE
Secondo il sistema istituito dal D. Leg.vo 28/2011 e dai regolamenti di attuazione di cui ai Decreti ministeriali citati, al proprietario di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica nazionale e in possesso di una determinata potenza nominale viene applicata dal GSE (Gestore dei servizi energetici) una tariffa vantaggiosa per l’energia prodotta. La possibilità di fruire di tali tariffe dipende dalla graduatoria degli operatori economici interessati nel registro informatico in cui essi sono iscritti, e può diminuire in funzione del superamento dei limiti di costi di incentivazione concessi in occasione di un precedente periodo. Nella fattispecie le società ricorrenti hanno impugnato dinanzi al TAR del Lazio e poi al Consiglio di Stato il quinto conto energia, che ha notevolmente ridotto gli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, chiedendo di fruire della tariffa incentivante più vantaggiosa prevista dal quarto conto energia, in quanto gli impianti interessati soddisfacevano le condizioni per beneficiare del sistema di incentivazione previsto da quest’ultimo.

CONSIDERAZIONI DELLA CORTE UE
Per i giudici europei, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 3, lett. a) della Direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri non sono obbligati, al fine di promuovere l’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ad adottare regimi di sostegno. Essi godono quindi di un potere discrezionale quanto alle misure che ritengono necessarie per raggiungere gli obiettivi nazionali generali obbligatori fissati dalla normativa europea, nel rispetto comunque dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
A tale ultimo riguardo, la Corte UE ha rilevato:
- che le disposizioni regolamentari in discorso erano state debitamente pubblicate;
- che esse erano sufficientemente precise e idonee a indicare subito a operatori economici "prudenti e avveduti" che il regime di incentivazione applicabile agli impianti solari fotovoltaici avrebbe potuto essere adeguato, o perfino soppresso, dalle autorità nazionali per tener conto dell’evoluzione di talune circostanze e che, pertanto, le disposizioni della suddetta normativa non potevano dare fondamento ad alcuna certezza in ordine al mantenimento di siffatto regime nel corso di un determinato periodo;
- con l’adozione del quinto conto energia, il legislatore italiano sembra proprio aver previsto, tenuto conto dell’evoluzione di talune circostanze, l’adeguamento di tale regime di incentivazione.

CONCLUSIONI
Considerati gli elementi sopraesposti e fatte salve le valutazioni rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio, secondo la Corte non emerge che la suddetta normativa sia tale da violare i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, né che sia incompatibile con la Direttiva 2009/28/CE. Ne deriva la legittimità del meccanismo delle incentivazioni italiano e della conseguente riduzione delle tariffe di cui al D. Min. Sviluppo econ. 05/07/2012 (Quinto conto energia) rispetto a quanto previsto dal precedente D. Min. Sviluppo econ. 05/05/2011 (Quarto conto energia).

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

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fonte: ansa.it

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