L'Agenzia delle Entrate nell'interpello 218/2020 chiarisce se per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici si paga l’IVA agevolata, con aliquota al 10%, o quella ordinaria al 22%.

Colonnine ricarica auto

La ALFA S.r.l.s. pone il quesito all'agenzia in base ad un intervento di installazione in un abitazione privata di un impianto fotovoltaico ed una colonnina di ricarica del veicolo elettrico. L'impresa infatti chiede se all’installazione della colonnina si dovesse applicare la stessa aliquota Iva prevista per l’impianto fotovoltaico, ovvero quella agevolata (10%), o quella ordinaria (22%).
L'agenzia delle Entrate dunque chiarisce che l'Iva agevolata al 10% si applica alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, ai beni (escluse le materie prime semilavorate) e alle prestazioni forniti per la loro realizzazione. Inoltre, precisa che le opere di urbanizzazione primaria hanno la funzione di soddisfare esigenze e interessi collettivi di primario spessore, generalmente collegati alla realizzazione di interventi pubblici o privati.
Sulla base di ciò le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici non possono essere sempre considerate come opere di urbanizzazione primaria. Se queste soddisfano un interesse pubblico possono beneficiare dell’Iva agevolata al 10%, in caso contrario, come in quello in esame, non possono essere considerate opere di urbanizzazione primaria e quindi va applicata loro l’Iva con l’aliquota ordinaria al 22%.
L'Agenzia precisa ancora che qualora le colonnine di ricarica fossero installate autonomamente, queste non possono essere considerate impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia  e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica. Questo in quanto consentirebbero solo il trasferimento di elettricità ad un veicolo elettrico al fine di ricaricarlo.
Tuttavia se le colonnine sono fornite ed istallate unitamente all'impianto fotovoltaico, e sulla base della funzione pubblica sopra citata, possono beneficiare dell’Aliquota Iva al 10% riconosciuta agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

SAIE Bologna

Le aziende che esporranno alla edizione 2020 di SAIE in programma a BolognaFiere dal 14 al 17 ottobre 2020, avranno la possibilità di recuperare il 30% a titolo di credito d’imposta per le spese sostenute.
 
L’art. 49 del DL n. 34/19 riconosce infatti un Credito d’Imposta per la partecipazione a fiere internazionali organizzate in Italia.
L’obiettivo dell’agevolazione è quello di favorire le imprese italiane e le manifestazioni riconosciute come internazionali.
 
Il credito oggetto del decreto presenta le seguenti caratteristiche:

  • Spetta alle PMI esistenti alla data dell’1.1.2019
  • E’ riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche riconosciute come internazionali. Il credito riguarda le spese per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi, nonché per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione;
  • E’ pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di € 60.000,00;
  • E’ riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, e nel rispetto del regime «de minimis».

Il provvedimento attesta ulteriormente come le fiere professionali rimangano uno dei più importanti strumenti di promozione e incontro per le imprese industriali, commerciali e per i professionisti di uno specifico comparto produttivo.
 
Informazioni su questa opportunità per le aziende che intendono iscriversi a SAIE 2020 possono essere richieste a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Pubblicato in Comunicati stampa
Venerdì, 07 Settembre 2018 08:51

Reverse Charge Edilizia 2018: come funziona?


Reverse Charge in Edilizia per il 2018: come funziona? Come si applica alle prestazioni di servizi di demolizione, di installazione di impianti, di completamento e di pulizia relative ad edifici?

L’inversione contabile, o reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, per effetto del quale il destinatario di una fornitura di beni o prestazione di servizi (cliente), se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all’assolvimento dell’imposta in luogo del fornitore o prestatore.

Che cos’è il Reverse Charge?

Mediante il reverse charge, limitatamente alle operazioni cui tale regime è applicabile, si trasferisce in capo all’acquirente (cessionario o committente) la qualifica e il ruolo di debitore dell’imposta verso l’Erario. Conseguentemente, al cessionario o al committente non viene addebitata in rivalsa alcuna imposta da parte di colui che effettua l’operazione imponibile. Per effetto del reverse charge, pertanto, il cessionario o committente dovrà calcolare l’imposta dovuta sull’acquisto effettuato e far confluire il predetto importo a debito nella propria liquidazione.

Il riferimento normativo del reverse charge IVA in Italia è rappresentato dall’articolo 17, commi 5 e 6 del dpr 633/1972 (c.d. «decreto IVA»). Di recente, quest’ultimo è stato ampiamente riformato per effetto dell’introduzione dello spesometro trimestrale tramite D.L. 193/2016. Occorre comunque dire che tale riforma non ha toccato la parte relativa al reverse charge.

Il Reverse Charge in Edilizia per il 2018 come funziona?

L’Iva reverse charge sarà applicata a quei campi del settore edile come operazioni come pulizia, operazioni di demolizione, lavori di installazione di impianti e lavori di completamento relativi agli edifici. Il meccanismo dell’inversione contabile pertanto riguarda:

    attività relative al comparto edile (prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) già interessate dal reverse charge alle condizioni di cui alla previgente lettera a) dell’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972,
    nuovi settori collegati ma non rientranti nel comparto edile propriamente inteso, come i servizi di pulizia relativi ad edifici.

Il sistema dell’inversione contabile previsto nel contesto del novellato articolo 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972 si applica a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese dal subappaltatore nei confronti:

    delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili;
    dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
    di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.
    dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti, ovvero dalla tipologia di attività esercitata (ferma restando ovviamente la necessità che si tratti di una prestazione di servizi).

In caso di applicazione del Reverse Charge in edilizia, nei casi individuati dalla norma, gli operatori coinvolti dovranno comportarsi come segue:

    Il prestatore, emette fattura (nei termini ordinari) senza addebitare l’imposta, inserendo la dicitura “inversione contabile”. Inserendo anche l’articolo 17, comma 6, DPR n 633/72;
    Il committente soggetto passivo, entro il mese di ricevimento (oppure anche successivamente ma comunque entro 15 giorni e con riferimento al mese di ricevimento)integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota Iva e della relativa imposta. Inserisce la fattura nel registro vendite/corrispettivi, assolvendo così l’imposta. La medesima fattura va poi annotata anche nel registro acquisti per la detrazione dell’imposta assolta.
 
Quali operazioni sono escluse?

La circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 ha precisato che sono escluse dal nuovo reverse charge interno le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria (art. 12 del D.P.R. n. 633/1972) rispetto alla cessione del bene (Risoluzioni n. 148/E del 28 giugno 2007, n. 164/E del 11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 2007).

fonte: lentepubblica.it

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