Agevolazioni fiscali

L'Agenzia delle Entrate spiega quando, secondo quanto prescritto dal Decreto Rilancio (Legge 77/2020), è possibile richiedere lo sconto immediato in fattura o scegliere la cessione del credito.

Il Decreto infatti prevede tali servizi non solo per gli interventi agevolati con il Superbonus 110%, ma anche per quelli rientranti nell'ecobonus tradizionale, nel bonus ristrutturazioni e nel bonus facciate.
Nel dettaglio, è possibile usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi agevolati con il superbonus 110%, quali: interventi di isolamento termico, ad esempio l'istallazione di un cappotto termico, in condominio o sulle case singole; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore, in condominio o nelle case singole; adozione di misure antisismiche, già agevolate con il sismabonus; acquisto di case antisismiche, nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, a seguito di interventi di demolizione di interi edifici e ricostruzione con criteri antisismici da parte delle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che devono vendere gli immobili entro 18 mesi dalla fine dei lavori;  installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici, e relativi sistemi di accumulo, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o di miglioramento sismico e  installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica.

Per quanto concerne le altre agevolazioni fiscali invece, è previsto lo sconto in fattura e la cessione del credito per:
• interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati con il bonus ristrutturazioni;
• interventi di riqualificazione energetica, previsti dall’articolo 14 del DL 63/2013, agevolati con l’ecobonus tradizionale;
• interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, agevolati con il bonus facciate;
• l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici, non effettuata congiuntamente agli interventi trainanti agevolati con il superbonus 110%;
• l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici non effettuata congiuntamente agli interventi trainanti agevolati con il superbonus 110%.

Tali opzioni saranno esercitate solo per le spese sostenute nel 2020 e 2021, in base al ciascun stato di avanzamento dei lavori. Questi non possono essere più di due per ciascun intervento e il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento. Il secondo ad almeno il 60%.
Inoltre il credito corrispondente al superbonus può essere ceduto ai fornitori di beni e servizi necessari per la realizzazione delle lavorazioni o ad altri soggetti.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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Decreto RilancioL'Agenzia delle entrate ha predisposto un vademecum con la sintesi organica delle misure fiscali del Decreto Rilancio, di cui al D.L. 19/05/2020, n. 34.

L'Agenzia delle entrate ha predisposto un vademecum con la sintesi organica delle misure fiscali del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), in vigore dal 19/05/2020.

La pubblicazione è composta da 32 schede e descrive in maniera schematica le disposizioni tese a contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e a porre le basi per la ripresa economica del Paese.

In particolare, sono illustrate in maniera sintetica le novità di carattere fiscale e descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal D.L. 34/2020.

Ciascuna scheda individua, nel titolo, la specifica norma con indicato l’articolo di riferimento del D.L. 34/2020 e presenta, nei box sottostanti, i punti essenziali, quali: oggetto/imposta/beneficio, destinatari, condizioni di utilizzo, durata/periodo, note.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Ritenute appaltiIl Decreto Fiscale, convertito in legge dalla L. 157/2019, reca una serie di misure per contrastare l’omesso versamento delle ritenute fiscali in materia di appalti e subappalti. Tali misure si applicano a decorrere dal 01/01/2020.

L’art. 4 del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019, convertito in legge con la L. 19/12/2019, n. 157, pubblicata nella G.U. del 24/12/2019, n. 301) introduce l’art. 17-bis nel D. Leg.vo 09/07/1997, n. 241, il quale stabilisce che il committente (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Inoltre, il nuovo articolo 17-bis, del D. Leg.vo 241/1997, specifica alcuni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici) necessari per consentire al committente di adempiere all’obbligo del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese.

Si introduce poi l’obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa) nel caso di mancato adempimento da parte di quest’ultime degli obblighi di trasmissione o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.

In caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria, o subappaltatrice, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Sono previste alcune deroghe alla disciplina descritta, per le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie che provino la sussistenza di determinati requisiti.

L'art. 17-bis, comma 8, del D. Leg.vo 241/1997, prevede infine che per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Bonus facciateLa bozza della Legge di bilancio 2020 del 29/10/2019 prevede l'introduzione di detrazioni fiscali per gli interventi edilizi sulle facciate degli edifici (c.d. bonus facciate), nonché la proroga per il 2020 dei bonus per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica.

Il disegno di Legge di bilancio 2020 (bozza del 29/10/2019) prevede, tra l'altro, tramite modifiche al D.L. 04/06/2013, n. 63:
- l'introduzione del c.d. bonus facciate, il quale consiste nella detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici;
- la proroga per l'anno 2020 del bonus per gli interventi di ristrutturazione edilizia e dell'eco-bonus per gli interventi di riqualificazione energetica.

Si veda sul tema la nota illustrativa Detrazioni per riqualificazione energetica, ristrutturazione, misure antisismiche, acquisto mobili.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Agevolazioni prima casaL’Agenzia delle entrate chiarisce che non è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa in caso di possesso di un altro immobile, neppure se quest’ultimo è concesso in locazione.

Con l’Interpello 10/09/2019, n. 378, l’amministrazione finanziaria ha esaminato la possibilità o meno di usufruire delle agevolazioni c.d. “prima casa” (Guida alla "Cedolare secca" sulle locazioni) in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune, ma concesso in locazione.

Tra i vari requisiti per usufruire delle agevolazioni è previsto che il soggetto acquirente dichiari:
1) di non essere titolare (esclusivo o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione nel territorio dello stesso comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
2) di non essere titolare (neanche pro quota) di altro immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” su tutto il territorio nazionale (si veda peraltro quanto verrà illustrato più avanti nel paragrafo dedicato alle successioni o donazioni a proposito della possibile reiterazione delle agevolazioni in caso di successione o donazione agevolata seguita da acquisto a titolo oneroso).

Riguardo al punto 1), la giurisprudenza ritiene che ricorra il requisito per l’applicazione del beneficio anche nell’ipotesi di disponibilità di un alloggio il quale, tuttavia, non sia concretamente idoneo - ad esempio perché inagibile oppure perché oggettivamente inidoneo per dimensioni e caratteristiche complessive - a sopperire ai bisogni abitativi del contribuente e della famiglia.
L’apprezzamento di tali caratteristiche sarà eventualmente rimesso alla discrezionale valutazione del Giudice (Cass. 08/01/2010, n. 100; Cass. 11564/2006; Cass. 17938/2003; Cass. 10935/2003; Cass. 6492/2003; Cass. 2418/2003).

Tuttavia, in base all’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, non può attribuirsi rilevanza ad un concetto di “inidoneità” collegato ad una indisponibilità “giuridica” di carattere meramente temporaneo, e comunque dipendente dalla volontà del soggetto, come ad esempio nel caso di immobile indisponibile perché dato in locazione.
Una diversa interpretazione, infatti, si ritiene che non trovi riscontro nel disposto normativo secondo cui l’acquirente deve dichiarare in atto “di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare”.

Alle medesime conclusioni l'Agenzia era già pervenuta con Risoluzione 20/08/2010, n. 86/E e Risoluzione 01/08/2017, n. 107/E.

Si segnala peraltro che in senso contrario a tale orientamento si è espressa Cass. 27/07/2018, n. 19989 (consultabile in allegato), nella quale si afferma che “l’agevolazione spetta anche all’acquirente che sia titolare del diritto di proprietà su altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile che viene acquistato allorché tale casa sia oggetto di un rapporto locativo regolarmente registrato e non maliziosamente preordinato a creare lo stato di indisponibilità della stessa”.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

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