Umidità di controspinta

Infiltrazione laterale su parete controterra? Come si risolve?

Le murature di un edificio possono manifestare segni di umidità. Le cause del fenomeno, come si sa, possono essere diverse: umidità da condensa, umidità di risalita, umidità derivante da infiltrazioni per un danno meccanico subito dalla struttura o dall’assenza dell’impermeabilizzazione.

Le infiltrazioni laterali in pareti controterra
Può succedere che a causa della presenza di acqua nel terreno, determinata dall’innalzamento della falda acquifera oppure da abbondanti piogge, possano originarsi delle infiltrazioni in un edificio. Le pareti interrate o seminterrate, a contatto con la terra (appunto pareti controterra), se prive di un’adeguata impermeabilizzazione o lesionate in qualche punto, finiscono per accogliere acqua e compromettere i locali interni. Tale condizione, se prolungata nel tempo, renderà i locali invivibili alle persone e provocherà danni alla loro salute.

Come si manifesta l’umidità di controspinta su pareti controterra
Le infiltrazioni, che quindi determinano l’umidità di controspinta, possono manifestarsi in zone localizzate o sull’intera superficie, con macchie e bagnamenti. Ciò dipende in special modo dal materiale di costruzione: se la muratura è in pietrame la controspinta laterale bagnerà l’intero muro, se la muratura è in calcestruzzo le aree bagnate si concentreranno nelle riprese di getto e nelle fessure.

Come risolvere il problema
Esistono soltanto due metodi efficaci per risolvere, in maniera definitiva, il problema delle infiltrazioni da controspinta laterale:
– Scavare, rimuovere tutta la terra e intervenire all’esterno dei muri, creando una impermeabilizzazione degli stessi (procedimento lungo e costoso);
– Iniettare nelle pareti con infiltrazioni delle resine idroespansive e idroreattive che vadano a creare uno strato impermeabilizzante tra la parete stessa e il terreno (procedimento rapido, di un paio di giorni, e a un costo meno impattante rispetto al precedente).

 

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Sicurezza edificiIl Decreto Milleproroghe prevede il differimento al 15/05/2020 del termine per la richiesta dei contributi per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. È altresì prorogato al 30/06/2020 il termine per la determinazione dell’ammontare dei contributi.

L'art. 1, comma 10-septies, del Decreto Milleproroghe (recante Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica - D.L. 162/2019, il cui disegno di legge di conversione è stato definitivamente approvato dal Senato il 26/02/2020) proroga:
- dal 15/01/2020 al 15/05/2020 il termine per le richieste di contributo, previsto dall’art. 1, comma 52 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)
- e dal 28/02/2020 al 30/06/2020 il termine per la determinazione dell’ammontare del contributo, di cui all’art. 1, comma 53 della L. 160/2019.

Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15/01/2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Milleproroghe.

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L’art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), comma 51, prevede l'assegnazione di contributi agli enti locali al fine di favorire gli investimenti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi ammontano a 85 milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro per l’anno 2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Ai sensi del comma 52, dell'art. 1, della L. 160/2019, gli enti locali devono comunicare le richieste di contributo (fino ad un massimo di 3 richieste per la stessa annualità) al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo (entro il 15/05/2020 per il 2020).
La richiesta deve contenere:
- le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare;
- le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi.

Ai sensi dell’art. 1, comma 53, della L. 160/2019, l’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento (entro il 30/06/2020 per il 2020) tenendo conto del seguente ordine prioritario:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Il Decreto del Ministero dell’interno del 31/12/2019 ha approvato la modalità di certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2020, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ai suddetti interventi di messa in sicurezza.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Sicurezza

EdificiSecondo il TAR, non si può considerare agibile un immobile che sia in contrasto con gli strumenti urbanistici o con il titolo edilizio. Anche in caso di segnalazione certificata, permane la possibilità che un immobile sia dichiarato inagibile.

Nel caso esaminato dal TAR Campania-Salerno 03/12/2019, n. 2138, il ricorrente impugnava il provvedimento con il quale il Comune aveva negato il rilascio del certificato di agibilità di un albergo perché alcune parti - per le quali era in corso un procedimento di sanatoria - non risultavano in regola con le norme urbanistiche ed edilizie. La vicenda si svolgeva nella vigenza dell’art. 25 del D.P.R. 380/2001, ora abrogato dal D. Leg.vo 222/2016 che ha sostituito il certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità (vedi La certificazione di agibilità degli edifici).
Il ricorrente sosteneva che l’accertamento di agibilità è volto ad una verifica tecnica, come tale del tutto estranea al procedimento amministrativo di sanatoria ancora pendente per alcuni locali oggetto della richiesta. Inoltre, adduceva la formazione del silenzio assenso ai sensi del comma 4 dell’art. 25 del D.P.R. 380/2001, in quanto il provvedimento di diniego era pervenuto oltre il termine previsto dal citato art. 25.

Il TAR, nel respingere il ricorso, ha in primo luogo affermato che il certificato di agibilità può riguardare esclusivamente le sole opere legittime ab origine o per intervenuta sanatoria. La presenza di consistenze ancora non assentite, né legittimate da specifici titoli edilizi e urbanistici rendeva dunque impossibile da parte dell’amministrazione l’accoglimento della richiesta del certificato di agibilità, e ciò anche in pendenza di un procedimento di sanatoria.

In altri termini, l’agibilità può essere negata non solo in caso di mancanza delle condizioni igieniche, ma anche in caso di contrasto con gli strumenti urbanistici o con il titolo edilizio.
Tale interpretazione è in linea con la prevalente giurisprudenza (si veda ad esempio TAR Lombardia 10/02/2010, n. 332), basata in particolare sull’art. 25 del D.P.R. 380/2001, comma 1, secondo il quale la domanda di agibilità deve essere corredata, fra l’altro, da una dichiarazione del richiedente di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato (l’art. 25 del D.P.R. 380/2001, vigente al momento della pronuncia in commento, è stato ora abrogato, ma la formulazione sopra indicata è riportata in modo pressoché identico nell’art. 24 del D.P.R. 380/2001 medesimo).
Del resto appare assurdo, si legge nella sentenza, che il Comune rilasci l’agibilità a fronte di un’opera magari palesemente abusiva e destinata quindi con certezza alla demolizione, apparendo tale comportamento dell’amministrazione contraddittorio rispetto al perseguimento del pubblico interesse.

Quanto sopra si può affermare - come nella fattispecie esaminata dalla sentenza - anche ove fosse pendente un procedimento di sanatoria edilizia.

In secondo luogo, secondo i giudici, la mancanza del presupposto della legittimità urbanistico-edilizia dell’immobile esclude la possibilità di ritenere formato il silenzio assenso sull’istanza di agibilità di cui all’art. 25 del D.P.R. 380/2001, comma 4. Ed infatti le ipotesi di silenzio assenso, vale a dire di provvedimento implicito favorevole su un’istanza di parte, non si sottraggono alla precondizione della sussistenza di tutti i presupposti perché possa essere emanato un provvedimento favorevole espresso (diversamente si potrebbe arrivare a ritenere agibile in via di silenzio assenso un immobile cui l’agibilità sarebbe negata in caso di procedimento espresso).
Tale affermazione conserva la sua valenza anche nella vigenza della nuova disciplina dettata dal D. Leg.vo 222/2016 che ha modificato il Testo unico dell’edilizia prevedendo in luogo del rilascio del certificato di agibilità la presentazione di una segnalazione certificata da parte dell’interessato. Infatti, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 380/2001, la presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o parte di esso ai sensi dell’art. 222 del R.D. 27/07/1934, n. 1265.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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Risparmio energeticoCon il Decreto n. 18546 del 2019 la Regione Lombardia ha aggiornato le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici. Rilevante la modifica della valutazione dei ponti termici per interventi di riqualificazione energetica.

Il Decreto Lombardia 18/12/2019, n. 18546 ha aggiornato le disposizioni contenute nel D. Dirig.R. 08/03/2017, n. 2456 (Disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici) per tener conto delle previsioni contenute nella Delib. G.R. 18/11/2019, n. XI/2480 che ha apportato alcuni aggiustamenti al quadro normativo regionale in materia di efficienza energetica negli edifici e obblighi di copertura dei fabbisogni energetici con fonti rinnovabili.

Nel dettaglio il provvedimento, pubblicato nel BURL 04/01/2020, n. 1, apporta le seguenti puntuali modifiche all’Allegato del Decreto Lombardia 2456/2017:
- modifica punti 3.4 lettera g), 5.6, 6.14 lettera c) punto iii, 8.9, 12.12, 12.14, 17.2 lettera a), 17.4;
- inserimento nuovi punti 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 10.2, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19;
- Allegato B: modificato il paragrafo 3.1, punto 5;
- Allegato C: modificata la descrizione degli impianti da FER, punto 4 ;
- Allegato H: modificati il paragrafo 1.4 e il paragrafo 5.2; aggiunto il paragrafo J.3.

Tra le modifiche approvate molto rilevante quella relativa alla valutazione dei ponti termici per interventi di riqualificazione energetica.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Messa in sicurezzaEntro il 15/01/2020 gli enti locali possono presentare la richiesta di attribuzione di un contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

L’art. 1, comma 51, della Legge di bilancio 2020 (L. 27/12/2019, n. 160), prevede l'assegnazione di contributi agli enti locali al fine di favorire gli investimenti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi ammontano a 85 milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro per l’anno 2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Ai sensi del comma 52, dell'art. 1, della Legge di bilancio 2020, gli enti locali devono comunicare le richieste di contributo (fino ad un massimo di 3 richieste per la stessa annualità) al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo.
La richiesta deve contenere:
- le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare;
- le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi.

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento tenendo conto del seguente ordine prioritario:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Il Decreto del Ministero dell’interno del 31/12/2019, pubblicato nella G.U. del 07/01/2020, n. 4, approva la modalità di certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2020, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ai suddetti interventi di messa in sicurezza.
In particolare, il Decreto specifica che i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, possono presentare la domanda relativa all’attribuzione dei contributi per l’anno 2020, tramite la modalità di certificazione approvata, presente nell’area riservata del Sistema certificazioni enti locali e accessibile dal sito web https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati.

Gli enti locali devono presentare telematicamente la richiesta di contributo, munita di firma digitale, entro il termine perentorio delle ore 24,00 del 15 gennaio 2020.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Pubblicato in Sicurezza

InfrastruttureIn materia di infrastrutture, il DDL bilancio 2020 prevede una serie di misure finalizzate ad incrementare le risorse assegnate a comuni, province, città metropolitane e regioni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e territorio.

L'art. 8 del disegno di Legge di bilancio 2020 (bozza del 02/11/2019), tra l'altro,

- prevede per gli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico - ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - e sviluppo territoriale sostenibile - ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
- modifica la disciplina, già recata dalla Legge di bilancio 2019 (L. 30/12/2018, n. 145), relativa alla concessione ai comuni di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di incrementare gli stanziamenti finalizzati alla concessione dei contributi ed includere tra le opere finanziabili anche quelle volte all'efficientamento energetico degli edifici;
- istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per in comuni con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, per il rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
- prevede l'assegnazione ai comuni di contributi al fine di favorire gli investimenti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;
- prevede la concessione di contributi aggiuntivi destinati a province e città metropolitane, per il periodo 2018-2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole;
- incrementa le risorse destinate alle regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Inoltre, l'art. 66 del DDL bilancio 2020 istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, per il finanziamento di progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni delle isole minori.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Restauro edificiLa Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sulle differenze tra gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.


FATTISPECIE
Nel caso in esame, Il Tribunale di Agrigento, veniva adito per l'annullamento del decreto con cui era stato disposto il sequestro preventivo di un complesso immobiliare in relazione ai reati di cui alla lett. c), dell’art. 44, comma 1, del D.P.R. 380/01, art. 181 del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 e art. 734 del Codice penale, ritenuti integrati attraverso la realizzazione sul predetto complesso, con modifica di destinazione d'uso da residenza ad utilizzo turistico ricettivo, di plurimi interventi edili di nuova costruzione e ristrutturazione ed effettuati in assenza di permesso di costruire ovvero in forza di provvedimenti autorizzativi da considerare illegittimi.

Il Tribunale accoglieva il riesame annullando il decreto, su rilievo dell'intervenuta realizzazione di un legittimo intervento di generale ristrutturazione del complesso, effettuato sulla base di regolari titoli concessori ed autorizzatori.

Avverso il predetto decreto proponeva ricorso il PM poiché il Tribunale, nella parte in cui sembrava sostenere che l'intervento in esame integrava un'attività di restauro conservativo, non avrebbe tenuto conto delle emergenze istruttorie che illustravano l'intervenuta realizzazione di una complessiva attività di trasformazione urbanistico-edilizia del complesso immobiliare in esame, con modifica d'uso, in contrasto con le prescrizioni urbanistiche e di vincolo.

Si trattava in particolare della realizzazione di un ampio parcheggio, previi significativi sbancamenti, terrazzamenti, camminamenti e scalinate, di una fontana e di una piscina, tutti in grado di alterare il paesaggio originario; oltre a nuove costruzioni in corso, destinate a integrare un "museo delle carrozze", un gazebo, un locale "servizio gazebo" ed il corpo denominato "ingresso al Parco". Ancora, la realizzazione in luogo di un preesistente "giardino all'italiana" di una piazza pavimentata priva di essenze arboree con sottostante locale seminterrato destinato, in variante, a "centro benessere" con annessi servizi igienici e tecnici, che integrava un imponente intervento nel cuore del complesso monumentale, ovvero tra il corpo A (residenziale) e il corpo B (amministrazione), qualificabile in termini di nuova costruzione, tale da avere trasformato irreversibilmente un'area destinata a giardino secondo apposito schema planimetrico.

In tale quadro, di non configurabilità di interventi di restauro e risanamento conservativo, si ponevano gli interventi correlati o strumentali a quelli sopra sintetizzati, quali la demolizione dei due magazzini con sostituzione con un'unica struttura a due piani, rivestita con un muro coronato da merlatura, lo svuotamento di fondazioni del corpo amministrazione, per ricavarne camere di albergo, l'innalzamento di un tetto per ricavare un piano da adibire a struttura ricettiva, la creazione di nuove scale e percorsi interni anche sotterranei, lo sventramento della cisterna per creare un bagno turco, le demolizioni e ricostruzioni in genere e il rifacimento di parti dirute; con questi ultimi interventi, peraltro su bene vincolato, non qualificabili, quali "integrazioni architettoniche" imposte per rifare elementi parzialmente o totalmente distrutti, bensì integranti opere di ristrutturazione o nuove costruzioni.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Sent. C. Cass. pen. 18/09/2019, n. 38611 fornisce importanti chiarimenti con riferimento alle caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, nonché alle differenze tra tali interventi.

Ristrutturazione edilizia “leggera” e “pesante”
Solo gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nella lett. c), dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. 380/2001 richiedono il permesso di costruire, essendo sufficiente per gli altri la s.c.i.a. Si tratta, in questo caso, di interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, individuati come quelli che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica. Al contrario, le ristrutturazioni edilizie che comportano integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente, ammettendosi limitati incrementi di superficie e di volume, necessitano del permesso di costruire.

Restauro e risanamento conservativo
In materia edilizia, la finalità degli interventi di restauro e risanamento conservativo è quella di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, ma pur sempre nel rispetto dei suoi elementi essenziali “tipologici, formali e strutturali”, il quale impone che non possono essere mutati:
- la “qualificazione tipologica” del manufatto preesistente, cioè i caratteri architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie;
- gli “elementi formali” (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurando l'immagine caratteristica di esso;
- gli “elementi strutturali”, cioè quelli che materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizio.
Da quanto esposto, la giurisprudenza di legittimità ha sempre dedotto il principio della finalità di conservazione come caratteristico degli interventi di recupero e risanamento conservativo, così sottolineando la necessità che sia inalterata la struttura dell'edificio, sia all'esterno che al suo interno.

Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
Gli interventi edilizi che alterino anche sotto il profilo della distribuzione interna, l'originaria consistenza fisica di un immobile e comportino l'inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi non si configurano come manutenzione straordinaria (né come restauro o risanamento conservativo), ma rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia, che è pertanto ravvisabile nella modificazione della distribuzione della superficie interna e dei volumi e dell'ordine in cui sono disposte le diverse porzioni dell'edificio anche per il solo fine di rendere più agevole la destinazione d'uso esistente: infatti anche in questi casi si configura il rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio ed un'alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile, incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo, che invece presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell'edificio e la distribuzione interna della sua superficie.
Differentemente dalla ristrutturazione, gli interventi di restauro e risanamento conservativo non possono modificare in modo particolarmente pregnante l'assetto edilizio preesistente, consentendo soltanto variazioni d'uso “compatibili” con l'edificio conservato.

Ristrutturazione edilizia e nuova costruzione
Mentre gli interventi di restauro e risanamento conservativo non contemplano aumenti di volumetria, essi sono possibili in sede di ristrutturazione; tuttavia le “modifiche volumetriche” previste dall'art. 10 del D.P.R. 380/2001 per le attività di ristrutturazione edilizia devono consistere in diminuzioni o trasformazioni dei volumi preesistenti ovvero in incrementi volumetrici modesti, tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria. Ciò in quanto, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell'edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra la ristrutturazione edilizia e la nuova costruzione.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

Criteri Ambientali MinimiÈ stato pubblicato il Manuale operativo per gli acquisti verdi, il quale fornisce indicazione operative alle stazioni appaltanti e ai progettisti per la corretta applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento dei servizi energetici per gli edifici con criteri di sostenibilità.

Ai sensi dell'art. 34 del Codice appalti (D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50), le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

I CAM, e in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, del D. Leg.vo 50/2016.

Il Manuale operativo per gli acquisti verdi: Affidamento dei Servizi Energetici per gli edifici con criteri di sostenibilità (realizzato nell’ambito delle attività per la promozione del Green Public Procurement del progetto PREPAIR) fornisce indicazione operative alle stazioni appaltanti e ai progettisti per la corretta applicazione dei CAM per l'affidamento dei servizi energetici per gli edifici, di illuminazione e forza motrice e di riscaldamento/raffrescamento, adottati con il D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 07/03/2012.

Il Manuale è diviso in 3 parti:
- la prima parte contiene le disposizioni introdotte dal D. Leg.vo 50/2016 per rendere “verde” una procedura di gara (obbligo di inserimento dei CAM e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
- la seconda parte comprende le indicazioni operative per le stazioni appaltanti sull’ambito di applicazione del CAM Servizi Energetici (indicazioni e riferimenti normativi per impostare la documentazione di gara nelle varie fasi dell’appalto);
- la terza parte fornisce indicazioni in merito alle certificazioni di qualità richieste nei CAM Servizi Energetici.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

Otto celebri opere architettoniche dell'architetto statunitense Frank Lloyd Wright (1867-1959), uno dei maestri assoluti del Movimento Moderno del Novecento, sono da oggi Patrimonio mondiale dell'Umanità.

Lo ha deciso l'Unesco, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, durante la riunione a Baku, in Azerbaijan. Nella lista dei siti culturali da preservare sono stati inseriti otto edifici progettati dal famoso architetto, considerato il padre dell’ “architettura organica".

Alla base del suo metodo progettuale vi è, infatti, una concezione organica dell’architettura da pensare in costante riferimento con la natura. Tra le opere salvaguardate figurano “Fallingwater”, la leggendaria “Casa sulla cascata”, in Pennsylvania, e il Guggenheim Museum di New York.

Nel 2011 era stato il presidente americano Barack Obama a dichiarare l'intenzione degli Stati Uniti di presentare all'Unesco la candidatura delle opere di Frank Lloyd Wright a Patrimonio Mondiale dell'Umanità.

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“Occorre, subito, una proroga per la ricostruzione “leggera”, dato che il termine di scadenza al 31 dicembre 2018, per la richiesta di contributo di ricostruzione per gli edifici danneggiati dal sisma e classificati con danni lievi, “esito B”, già previsto dalla L. n. 205 del 27 Dicembre 2017 art. 1 co. 1120, lett. “a”, è stato prorogato alla data del 30 Giugno 2019 con D.L. n. 61 del 25 luglio 2018, art. n. 1, co. 2 bis”. Lo afferma il presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Teramo, Raffaele Di Marcello.

“Tale termine è stato indicato come perentorio e, quindi, c’è il rischio che non ci siano proroghe – avverte Di Marcello – ma sono pochissime le pratiche presentate, anche a causa di incertezze normative e, quindi, è necessario portare la scadenza almeno al 31 dicembre prossimo”.

Ma il presidente dell’Ordine lancia un altro appello: “Leggiamo di soggetti che, probabilmente in buona fede, affermano di avere la soluzione per la velocizzazione delle procedure e di altri che continuano ad addossare presunte colpe ai tecnici, che non presenterebbero pratiche corrette o non presenterebbero le integrazioni richieste. Credo che, in questo momento, non ci sia bisogno di estemporanee prese di posizione o ricette improbabili, che dimostrano, tra l’altro, di ignorare il lungo e continuo lavoro che le istituzioni, Ordini e Collegi professionali in primis, hanno svolto e stanno svolgendo a tutti i livelli, partecipando a tavoli di lavoro nazionali, regionali e locali; organizzando, insieme ad ANCE, momenti formativi per i tecnici; avanzando proposte normative ed operative.”

“Siamo vicini – continua l’Arch. Di Marcello – ai sindaci del cratere e a tutte le istituzioni, e continueremo a supportarle, pur nella schiettezza dei rapporti che, ad oggi, ha contraddistinto gli enti ordinistici. Solo uniti si riusciranno a superare le criticità che, da quasi tre anni, caratterizzano la ricostruzione e che, purtroppo, ancora permangono. Invitiamo, quindi, chiunque voglia collaborare a riportare la propria azione nell’ambito istituzionale, evitando spettacolarizzazioni utili solo a dare brevi momenti di notorietà a singoli soggetti.”

“Chiediamo, inoltre, a sindaci, al presidente della Provincia e al Governatore della Regione Abruzzo – conclude il Presidente degli Architetti – pur mantenendo alta l’attenzione sulla ricostruzione, di andare oltre la fase emergenziale portando avanti azioni strutturali per la rinascita dei territori dei crateri sismici 2009/2016, puntando al coordinamento delle attività post sisma e della pianificazione ordinaria. Occorre una strategia non solo per la ricostruzione ma per riportare vita e attività in Abruzzo e, in particolare, in tutti i Comuni della provincia di Teramo. I tecnici sono, come sempre, a disposizione, sia nell’emergenza che nella quotidianità; stà alla politica utilizzare, o meno, le nostre competenze.”

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