Sanatoria edilizia

Abusi edilizi, sanatoria edilizia sono termini molto frequenti e comuni nel territorio italiano, tanto che la stessa normativa edilizia (il DPR n. 380/2001, c.d. Testo Unico Edilizia) ne dedica un intero capo (Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni, Capo II - Sanzioni).
Si tratta di una vera e propria difformità di progetto (appunto l'abuso edilizio), alcune delle quali possono essere regolarizzare anche dopo, altre invece che portano a:
- l'ordine di demolizione;
- sanzione pecuniaria (quando, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile).

Tralasciando il caso della lottizzazione abusiva (art. 30 del Testo Unico Edilizia), il DPR n. 380/2001 prevede 3 casi di abuso edilizio:
- intervento eseguito in assenza di permesso di costruire (o altro titolo edilizio);
- intervento eseguito in totale difformità dal permesso di costruire (o altro titolo edilizio);
- intervento eseguito con variazioni essenziali.

L'intervento eseguito in totale difformità dal permesso di costruire comporta la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

Edificio

Invece, per l'intervento eseguito con variazioni essenziali, il DPR n. 380/2001 dedica l'intero articolo 32 che definisce variazioni essenziali al progetto approvato quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
- mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti);
- aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
- modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
- mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
- violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Il nuovo art. 34-bis sulle tolleranze costruttive prevede:
- il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo;
- Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.
- Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

Tralasciando i condoni edilizi mediante i quali è stato possibile ottenere la regolarità di immobili edificati in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia, il Testo Unico Edilizia prevede 2 articoli per ottenere la c.d. sanatoria edilizia:

l'art. 36 (L) - Accertamento di conformità
l'art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità

L'accertamento di conformità è una procedura che prevede l'ottenimento di un permesso di costruire in sanatoria se l’intervento edilizio, benché realizzato in assenza di autorizzazioni, risulti evere una doppia conformità, cioè conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Questo è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire) del DPR n. 380/2001. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

Nel caso di interventi edilizi in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), se lo stesso risulta possedere la doppia conformità, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile.
La SCIA spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro. La mancata segnalazione certificata di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 44 del Testo Unico Edilizia.

Il permesso di costruire rilasciato a seguito di accertamento di conformità estingue i reati previsti dalle norme urbanistiche vigenti. In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 e, precisamente, la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Sapevi che l'A.P.E. (attestato di prestazione energetica) è fondamentale per accedere al Superbonus 110%.

Efficienza energetica

L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non si è limitato solamente ad innalzare l'aliquota delle detrazioni fiscali al 110%. L'approvazione del DL Rilancio ha portato con sé anche altre novità come ad esempio lo sconto in fattura ed un ampliamento della possibilità di cessione del credito di imposta maturato.

Come è normale che sia, una possibilità così vantaggiosa ha però anche dei requisiti da rispettare per beneficiarne. Tra questi requisiti vi è quello fondamentale di dover migliorare di almeno 2 classi energetiche l’edificio su cui si interviene. Requisito che viene certificato tramite gli APE o Attestati di Prestazione Energetica.

La redazione di A.P.E. Da parte di tecnici abilitati è quindi fondamentale per rientrare nel superbonus 110%. Ed è proprio questo aspetto che noi di Valore Energia abbiamo deciso di approfondire in questo articolo.

La redazione di 2 APE per certificare il miglioramento di 2 classi energetiche
Per dimostrare il miglioramento di due classi energetiche è necessario interpellare dei tecnici abilitati al rilascio di un APE (attestato di prestazione energetica) a norma  nella forma della dichiarazione asseverata..

Per certificare il miglioramento di due classi energetiche però non sarà sufficiente un solo APE, ne serviranno due.  Sarà necessario quindi essere in possesso di un Attestato di Prestazione Energetica rilasciato da tecnici abilitati prima dell'intervento di riqualificazione energetica che si intende effettuare, ed un APE rilasciato dopo l'intervento effettuato.

Sarà il confronto fra i due APE, uno “pre” ed uno “post” intervento, a certificare il doppio salto energetico dell'edificio su cui si sono effettuati i lavori.

Superbonus 110%, e redazione APE convenzionale
A questo punto è necessario analizzare l’Allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020. L’allegato in questione infatti è quello relativo ai “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”.

In questo documento viene previsto che qualora la redazione dell’APE avvenga per edifici con più unità immobiliari, gli APE in questione vengano detti “convenzionali”. Questo perché gli APE in questione sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di verifica del passaggio di classe necessario per accedere al superbonus.

La redazione degli APE convenzionali avviene considerando l’edificio nella sua interezza basandosi sui servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali gli indici di prestazione energetica dell’edificio si calcolano a partire dagli indici di prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare si calcola ciascun indice di prestazione energetica sommando i prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile. Il risultato ottenuto viene in seguito diviso per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

La procedura di rilascio dell’APE della singola unità immobiliare
La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di operazioni svolte dai tecnici abilitati a farlo. Abbiamo riassunto queste operazioni particolari in questo elenco qui di seguito:

1) rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e una verifica di progetto. Questi due passaggi sono necessari per determinare l’indice di prestazione energetica dell’immobile. Serviranno anche ad individuare gli interventi di riqualificazione energetica da sostenere per rientrare nel superbonus oltre che a capire quali sono gli interventi che risultano economicamente più convenienti. Le operazioni appena menzionate comprendono:
il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’immobile alle caratteristiche climatiche della località,  e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti;
l’individuazione del modello di calcolo, e la determinazione della prestazione energetica relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l’edificio;
l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
2) la classificazione dell’edificio ed il suo confronto con i limiti di legge. In questa fase vengono individuate quelle che sono le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione energetica individuati;
3) il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.

Redazione APE e conformità urbanistico-edilizia
Ma cosa accade nel caso in cui il tecnico rilevi delle difformità tra la situazione reale dell’edificio la situazione catastale?

Chiunque si dovesse trovare in questa situazione può tirare un sospiro di sollievo dal momento che   non accade assolutamente niente. La redazione APE da parte di un tecnico abilitato infatti non comporta assolutamente il fatto che il tecnico non debba verificare anche la conformità urbanistico edilizia.

Dopo aver calcolato l’APE della singola unità immobiliare, il tecnico definirà l’APE per l’edificio nella sua interezza a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. Questo prima e dopo l’intervento di miglioramento energetico che sarà oggetto del superbonus in modo da dimostrare il miglioramento di due classi energetiche.

Efficienza energeticaValore Energia è al tuo fianco
Valore Energia ha creduto fin da subito, ancor prima dei grandi gruppi, nelle possibilità offerte dagli Ecobonus 110% come lo sconto in fattura e la cessione del credito. Al centro del nostro business infatti ci sono le persone come te! La nostra mission deve quindi essere rivolta anche alla soddisfazione dei clienti che siamo certi di garantire tramite i nostri servizi.
Per questo abbiamo sviluppato un modello di vendita innovativo basato sulla possibilità di utilizzare i contributi per abbassare il costo degli investimenti. Un modello innovativo che ci ha anche permesso di crescere con importanti risultati garantendo un'operatività capillare su tutta Italia.

Prendi contatto con i nostri consulenti e fatti guidare nella scelta degli interventi da realizzare per ottenere l’ecobonus 110% per la tua impresa o azienda.

Cosa aspetti per iniziare a risparmiare?
Scopri di più su: https://www.valoreenergia.it/

Pubblicato in Normativa

Per facilitare la verifica della documentazione per ottenere il visto di conformità il Consiglio Nazionale dei commercialisti e esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti ha ideato e pubblicato una check-list.

SuperbonusIl visto di conformità serve proprio a certificare che il richiedente possiede tutti i presupposti per ottenere la detrazione fiscale o tramite la fruizione diretta del Superbonus, oppure tramite lo sconto in fattura o cessione del credito. Tale visto viene rilasciato da commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e vari esperti iscritti alla Camera di Commercio, previa verifica della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dal personale tecnico. Proprio per facilitare questa fase di verifica della documentazione è stata ideata la check-list.
La check-list è suddivisa in due , una per gli interventi di efficientamento energetico, l'altra per i lavori antisismici.
Per entrambi i tipi di intervento bisogna indicare:
• i dati catastali dell'immobile;
• il titolo in possesso dell'immobile;
• un autocertificazione per attestare che l'immobile non è utilizzato per lo svolgimento dell'attività professionale;
• una copia della Cila o della Scia;
• un autocertificazione della data di inizio dei lavori;
• l'Ape pre e post-intervento.

Nella parte iniziale della check-list è presente un questionario relativo a tutte le informazioni relative al beneficiario della detrazione, alle spese sostenute, l'ammontare del credito ceduto, i vari dati relativi all'immobile, e la tipologia di intervento da realizzare. Nelle due check-list ideate dai Commercialisti è inoltre presente una tabella riassuntiva suddivisa per tipologia, caratteristiche e tetti di speso o detrazioni degli interventi trainanti e trainati.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Edilizia & Materiali