Smart Working: strumenti utili ai professionisti
La pandemia di quest'anno ha portato, nella vita quotidina di ciascuno di noi, grandi cambiamenti da vari punti di vista.
Conseguenze rilevanti si sono presentate anche nel mondo del lavoro che, oltre a dover affrontare una crisi economica, si è dovuto adeguare in tempi brevi ad un nuovo modo di lavorare.
Molte sono le realtà che non potendo consentire la distanza, per ridurre i contatti ha fatto propria l'introduzione del lavoro in Smart Working.
In altri campi, come quello dell’edilizia e dell’architettura, ci sono state alcune problematiche. Per quanto il computer sia effettivamente uno degli strumenti fondamentali per la professione, rimangono altrettanto importanti il confronto con collaboratori e altri professionisti, le visite in cantiere e il costante ricorso a molte risorse “non digitali” (ad esempio i plotter per le stampe).
Una delle problematiche riscontrate è stata quella di portare avanti il processo creativo senza un confronto tradizionale, in particolare:
- l’esigenza di interagire direttamente con le maestranze coinvolte in un cantiere;
- accedere al cantire e verificare in prima persona l’andamento dei lavori;
- la necessità di utilizzare tutte le risorse necessarie (programmi con licenze);
- la complessità della gestione del rapporto con il cliente a distanza.
La tecnologia, però, viene in aiuto offrendo strumenti che sicuramente aiutano a ridimensionare e a gestire in modo efficace il lavoro da casa, facendo anche leva sulla maggior flessibilità (anche di orari) di cui si può godere lavorando da remoto.
Per gestire la collaborazione e il confronto con altri professionisti è opportuno munirsi di strumenti, come ad esempio Dropbox o Google Drive, per condividere file mentre per confronti, riunioni e interazioni in tempo reale con la possibilità di condividere schermo e file si possono utilizzare programmi come Zoom, Skype o Google Meet, Microsoft Teams, e altri. Per quanto riguarda la messaggistica, per confrontarsi in breve tempo su varie questioni si può utilizzare Slack.
Difficoltà che si riscontrano lavorando da casa è proprio il non riuscire a organizzare e pianificare il lavoro, anche per il fatto che spesso sono coinvolti diversi professionisti.
In questo caso, sono d’aiuto le applicazioni per il project management come Asana e Trello che permettono di gestire i progetti e di assegnare task, monitorando l’andamento e lo stato delle attività, così da rimanere costantemente allineati e aggiornati anche sulle attività affidate a colleghi o collaboratori.
Nel caso in cui lo Smart Working debba iniziare in modo improvviso, è fondamentale aver la possibilità di accedere alla propria postazione in ufficio anche da casa. Tramite applicazioni come TeamViewer è possibile accedere al pc da remoto, consultando file o anche programmi presenti sul computer in ufficio.
Importante inoltre è la giusta postazione di lavoro. Questo significa avere un piano di lavoro adeguato, su cui non solo è possibile appoggiare un pc, ma anche documenti, libri, quaderni, schizzi e così via; una seduta adeguata, soprattutto se si passano ore davanti al computer e una corretta illuminazione.
Monitorare come usiamo il nostro tempo è il primo passo per riorganizzare il nostro lavoro
Per gestire la produttività si possono utilizzare alcune app che, una volta attivate, monitorano le nostra attività e ci restituiscono un resoconto su come gestiamo il nostro tempo e su quali attività di quelle che svolgiamo ne impiegano di più. Alcuni esempi sono RescueTime, Toogl o Focus Booster.
A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork
Demolizione, ricostruzione e limite di distanza tra fabbricati
Secondo il Consiglio di Stato nel caso di demolizione seguita dalla fedele ricostruzione di un edificio (o di una parte dello stesso) non si applicano i limiti di distanza inderogabili previsti dal D.M. 1444/1968, ma si deve fare riferimento alle disposizioni vigenti al momento dell’edificazione del fabbricato preesistente.
Nel caso di specie il ricorrente si opponeva all’ordine di sospensione dei lavori per la ricostruzione di parte di un edificio che risultava ad una distanza dal confine inferiore a quella prevista nell’elaborato progettuale allegato al permesso di costruire concesso nel 2011 e dalle NTA del piano regolatore. Il ricorrente sosteneva trattarsi di una mera ristrutturazione edilizia a seguito di demolizione e fedele ricostruzione dell’edificio.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 10/06/2020, n. 3710, preso atto che dai rilevamenti aerofotogrammetrici risultava che l’ubicazione attuale del corpo di fabbrica dell’abitazione dell’appellante era la medesima di quella precedente, ha ritenuto innanzitutto che le disposizioni sulle distanze legali a cui il Comune avrebbe dovuto far riferimento per accertare la legittimità delle opere erano quelle vigenti al momento della costruzione dell’edificio preesistente (nel caso di specie avvenuta nel 1962).
I giudici hanno inoltre ricordato che secondo la costante giurisprudenza (vedi C. Stato14/09/2017, n. 4337; C. Stato 23/06/2017, n. 3093; C. Stato 08/05/2017, n. 2086), la disposizione contenuta nell’art. 9 del D.M. 1444/1968 sulla distanza di dieci metri che deve sussistere tra edifici antistanti, ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza. Tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal Codice civile.
Tuttavia, la disposizione del n. 2 dell’art. 9, D.M. 1444/1968 riguarda “nuovi edifici”, intendendosi per tali gli edifici “costruiti per la prima volta” e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse.
Ed infatti, applicando il limite inderogabile di distanza ad un immobile prodotto da ricostruzione di un altro precedente, si otterrebbe che l'immobile non potrebbe essere demolito e ricostruito se non arretrando rispetto all’allineamento preesistente (con conseguente vulnus estetico e possibile perdita di volume, realizzando quindi un improprio “effetto espropriativo” del D.M. 1444/1968). Inoltre, il singolo arretramento (imposto per effetto di una non coerente applicazione della norma), produrrebbe anche la realizzazione di spazi chiusi, rientranze ed intercapedini nocivi per le condizioni di salubrità, igiene, sicurezza e decoro, che invece l’art. 9, D.M. 1444/1968 intende perseguire.
In definitiva:
- le norme sulle distanze di cui al D.M. 1444/1968 si riferiscono alla nuova pianificazione del territorio e non già ad interventi specifici sull'esistente;
- la previsione del limite inderogabile di distanza riguarda immobili o parti di essi costruiti (anche in sopra elevazione) “per la prima volta” (con riferimento al volume e alla sagoma preesistente), ma non può riguardare immobili che costituiscono il prodotto della demolizione di immobili con successiva ricostruzione.
Su queste basi, secondo il Consiglio di Stato, la circostanza che nella fattispecie si trattasse di una demolizione con fedele ricostruzione ha reso irrilevante il fatto che il permesso di costruire da ultimo assentito prevedesse distanze maggiori.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it