L'agenzia delle Entrate ha rilasciato il 24 luglio 2020 una guida all'superbonus, fornendo tutte le indicazioni per comprenderlo e conoscerne tutti i requisiti per beneficiarne.

Risparmio casa

Il Superbonus è uno degli interventi per il rilancio dell'economia dopo l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e consiste nell'incremento del 110% dell'aliquota di  detrazione  delle spese  sostenute  dal  1°  luglio  2020  al  31 dicembre 2021. Ciò a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Per tutti gli interventi non rientranti nelle tipologie aventi diritto al bonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla normativa vigente. Qualora un intervento dovesse rientrare in differenti categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi di una sola delle predette  agevolazioni. Se invece, vengono realizzati più interventi riconducibili a diverse agevolazioni, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi.
La detrazione per i suddetti interventi spetta ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei  lavori o al momento del sostenimento delle spese. Quindi il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
• i condomini;
• persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
• gli Istituti autonomi case popolari (IACP), a cui il bonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
• dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
• dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e come tutte le detrazioni d'imposta, tale agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Tale detrazione può essere fruita come contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi, oppure come cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di altri soggetti e di istituti di credito e intermediari finanziari.
Per usufruire del bonus è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta il diritto alla detrazione d'imposta. È necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per gli interventi di efficientamento energetico, e l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, per gli interventi antisismici.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

SAIE Bologna

Le aziende che esporranno alla edizione 2020 di SAIE in programma a BolognaFiere dal 14 al 17 ottobre 2020, avranno la possibilità di recuperare il 30% a titolo di credito d’imposta per le spese sostenute.
 
L’art. 49 del DL n. 34/19 riconosce infatti un Credito d’Imposta per la partecipazione a fiere internazionali organizzate in Italia.
L’obiettivo dell’agevolazione è quello di favorire le imprese italiane e le manifestazioni riconosciute come internazionali.
 
Il credito oggetto del decreto presenta le seguenti caratteristiche:

  • Spetta alle PMI esistenti alla data dell’1.1.2019
  • E’ riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche riconosciute come internazionali. Il credito riguarda le spese per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi, nonché per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione;
  • E’ pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di € 60.000,00;
  • E’ riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, e nel rispetto del regime «de minimis».

Il provvedimento attesta ulteriormente come le fiere professionali rimangano uno dei più importanti strumenti di promozione e incontro per le imprese industriali, commerciali e per i professionisti di uno specifico comparto produttivo.
 
Informazioni su questa opportunità per le aziende che intendono iscriversi a SAIE 2020 possono essere richieste a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Pubblicato in Comunicati stampa

L'Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento il 10 luglio 2020 in cui definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione.
A tal proposito si è stabilito che tutti i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere ai crediti d’imposta devono comunicare all'agenzia l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino  al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020, attraverso il modello “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”.

Sanificazione ambientiLa comunicazione per l’adeguamento degli ambienti di lavoro può essere inviata esclusivamente per via telematica mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure tramite i canali telematici dell'Agenzia.
Entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione l'Agenzia fornirà una ricevuta, nell'area riservata del sito, che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.  
La comunicazione potrà essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso di invio dopo il 31 dicembre 2020, verranno indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. All'interno della comunicazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professione devono indicare il tipo di attività economica svolta, rappresentato da uno dei codici.
L'agenzia definisce l'ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata. L'ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80,000 euro.
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti. Tale cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
La comunicazione per ottenere invece, il credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020, con la stessa modalità telematica. Il credito d’imposta, definito dall'Agenzia, per ciascun beneficiario, è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata. Il credito d’imposta richiesto non può tuttavia eccedere il limite di 60.000 euro.
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti. Tale cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
Infine, le quote del credito d'imposta cedute, se non utilizzate dal cessionario, non possono essere impiegate negli anni successivi, né essere rimborsate. Tuttavia è possibile per i cessionari cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti secondo gli stessi termini, modalità e condizioni del precedente.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Varie

Sismabonus

Il sismabonus è la detrazione fiscale IRPEF valida fino al 31 dicembre 2021. Ovvero è un'agevolazione che consente ai contribuenti di ottenere detrazioni fiscali al 110% delle spese sostenute per qualsiasi intervento strutturale. Tuttavia, non vi è nessuna premialità legata al miglioramento della classe sismica.

L'Associazione Ingegneria Sismica Italiana (ISI), a tal proposito ha evidenziato le sue perplessità circa numerosi aspetti legati al decreto di legge sul tema.

Per quanto riguarda la premialità legata al miglioramento sismico, scomparendo questa scompare la base del calcolo dell’esposizione economica dello Stato dopo un evento sismico, rendendo antieconomico intervenire in maniera efficace e performante. Inoltre l’eliminazione della classificazione costituisce un grave passo indietro nella sensibilizzazione e crescita della consapevolezza da parte della società nei confronti del rischio sismico.
Per quanto riguarda la scadenza del 31 dicembre 2021, l'ISI la definisce come un grosso impedimento, in quanto esclude dall'agevolazione i lavori sui condomini. Questo perchè non vi saranno le dovute tempistiche per avviare nei condomini l’iter decisionale, progettuale, autorizzativo e per effettuare i lavori spendendo di fatto gli importi che si vuole portare in detrazione.
Tale decreto inoltre, aggiunge una ulteriore asseverazione in capo al professionista. Questi, oltre a dover sottoscrivere una congruità nel rispetto delle norme vigenti ai sensi del DPR380/2001 e una sulla classificazione ai sensi dell’allegato B del DM58/2017, dovrà anche aggiungere una sulla congruità di spesa che si sceglie di portare in detrazione.
Infine, l'Associazione si pone l'importante quesito su ciò che accadrà dal 1°gennaio 2022, dal momento che anche il Sismabonus originario andrebbe a decadere, andando ad ipotizzare tre scenari:
• Tutto ritorna al bonus ristrutturazione (o a nessun bonus): ciò renderebbe di fatto inutile questa finestra temporale di poco più di un anno in cui solo pochissimi interventi potranno venire realizzati.
• Viene prorogato il SismaBonus nella sua versione “standard” (70-85%): scenario auspicabile in quanto il mercato stava cominciando a superare lo scoglio iniziale e il volano aveva cominciato a mettersi in moto. In questa prospettiva i pochi mesi del 110% risulterebbero “solo” una confusione intermedia.
• Viene prorogato il SuperBonus al 110%: così si annullerebbe di fatto la premialità e la possibilità da parte dello Stato di decidere in quale maniera contribuire economicamente dopo un evento sismico.

L'associazione conclude queste sue considerazioni osservando come questa potenziale opportunità per un balzo in avanti si sia invece trasformata in un passo indietro.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone, Edilsocialnetwork

Pubblicato in Edilizia & Materiali

Ecobonus

In attesa che il Decreto Rilancio riceva i decreti attuativi, ecco chi può beneficiare della maxi detrazione e per quali interventi edilizi

Riqualificazione energetica, misure antisismiche, cappotto termico e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Sono solo alcuni degli interventi incoraggiati dal Decreto Rilancio con il superbonus del 110% per ristrutturare casa. Un incentivo volto a rimettere in moto il settore edilizio e che darà la possibilità a milioni di italiani di apportare migliorie alle proprie abitazioni. In attesa del decreto attuativo, maggiori ragguagli sono arrivati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I beneficiari – I soggetti che potranno usufruire del superbonus 110% sono: le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; i condomini; gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Per quanto riguarda i condomini, essi devono essere legalmente costituiti (cioè avere almeno due proprietari e due unità immobiliari). In questo modo potranno sempre ottenere le detrazioni fiscali del 110%, anche se all’interno ci siano seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società. Nel caso invece degli edifici unifamiliari l’ecobonus sarà fruibile per le abitazioni principali. Le seconde case dovrebbero essere coperte dalla misura se non di lusso.

Gli interventi – L’articolo 119 del Decreto Rilancio spiega quali sono i lavori che possono accedere al nuovo superbonus. I più importanti vengono definiti interventi trainanti, perché oltre a usufruire di detrazione Irpef e Ires del 110%, se associati ad altri lavori di risparmio energetico “qualificato” o all’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, estendono il superbonus 110% anche a questi ultimi. Per accedere agli incentivi i lavori dovranno essere svolti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Vediamo nello specifico quali sono le migliorie che rientrano nelle detrazioni.

I lavori trainanti – I cosiddetti interventi trainanti sono tre e usufruiscono del superbonus 110%:

1.  Interventi di isolamento termico (cappotto termico) delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. La spesa massima è di 60mila euro per unità immobiliare dell’edificio.

2.  Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione. In questo caso la spesa deve essere al massimo di 30mila euro per unità immobiliare dell’edificio.

3.  Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e di microcogenerazione. Le spese non devono superare i 30mila euro.

Ricarica dei veicoli elettrici – Le colonnine per la ricarica delle auto elettriche sono uno degli interventi che, se svolti congiuntamente ad almeno uno dei lavori trainanti, ricadono nella detrazione del superbonus. Esse erano già agevolate al 50%, ma se verranno installate insieme agli interventi descritti sopra saranno praticamente gratuite.

Il bonus facciate – Per quanto riguarda il restauro delle facciate degli edifici, come la pulizia o la tinteggiatura esterna, esiste già un bonus del 90%, introdotto con la Legge di Bilancio 2020. Non è previsto nessun aumento dal 90% al 110%, ma chi ha intenzione di effettuare lavori sulle facciate esterne delle abitazioni potrà scegliere se passare al nuovo superbonus. Il meccanismo è sempre lo stesso: per usufruire delle nuove detrazioni bisogna agganciare i lavori a uno degli interventi trainanti. Il passaggio da un’agevolazione all’altra comporta però dei requisiti più stringenti, a cui bisogna fare attenzione. Il “vecchio” bonus facciate del 90% interessa tutti i contribuenti (anche le imprese e le società) e riguarda tutti gli immobili che si trovano in zona A e B. Il superbonus invece, come spiegato prima, si applica alle persone fisiche ma non nell’esercizio d’imprese, arte o professioni; ai condomini e agli Iapc, ma solo per lavori eseguiti sulle prime abitazioni.

Gli infissi – La detrazione fiscale del 110% riguarda ristrutturazioni pesanti e non lavori come il restauro di singoli appartamenti all’interno dei condomini. Usando però il meccanismo degli interventi trainanti, la sostituzione degli infissi potrebbe godere dell’aliquota del 110% se realizzata insieme al cappotto termico. Stesso discorso vale per esempio per la posa in opera di schermature solari, motivo per cui si consiglia a chi avrà la possibilità di attivare uno dei lavori trainanti di valutare e programmare anche altri interventi.

Il sismabonus – Il Decreto Rilancio estende la detrazione del 110% anche agli interventi antisismici per la messa in sicurezza degli edifici svolti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Le abitazioni che possono beneficiare del bonus sono quelle che si trovano sulle zone sismiche 1, 2 e 3, con esclusione della zona 4. In quanto non si tratta di una nuova agevolazione, ma dell’adeguamento dell’aliquota, restano applicabili i precedenti limiti di spesa, cioè 96mila euro per ogni unità immobiliare e una nuova detrazione massima di 105.600 euro per ciascuna unità. Questo tipo di lavori non richiedono l’aggancio agli interventi trainanti per usufruire della detrazione, quindi essi potrebbero essere sempre agevolati, anche nel caso si tratti di seconde abitazioni, come ville al mare. Il dubbio riguarda invece gli immobili adibiti ad attività produttive: pur rientrando nella previsione agevolativa del sismabonus, il nuovo incentivo è concesso alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, articoli e professioni (imprenditori individuali ad esempio). Per questo motivo si attendono comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Impianti fotovoltaici – Superbonus del 110% che spetta anche alle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo. L’unica prerogativa è che siano eseguite congiuntamente agli interventi trainanti o a quelli riguardanti il sismabonus.

Salto di classe energetica – Tutti gli interventi descritti in precedenza devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o se non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare attraverso l’attestato di prestazione energetica (Ape) rilasciato da un tecnico abilitato. Questa richiesta andrebbe però chiarita, in quanto l’Ape certifica la prestazione energetica delle singole unità immobiliari e non dell’intero fabbricato. Sembrerebbe quindi che tutte le singole abitazioni debbano certificare il doppio salto di classe energetica o il conseguimento di quella più alta.

Metodi di pagamento – Chi deciderà di avviare i lavori e usufruire del superbonus potrà optare per la detrazione fiscale o per un contributo sotto forma di sconto sul prezzo dovuto all’impresa. Quest’ultima anticiperà il bonus e lo recupererà dal fisco come credito d’imposta. Tale credito potrà in alternativa essere ceduto ad altri soggetti come banche, assicurazioni o altri intermediari abilitati. Un meccanismo, questo, che potrebbe però scoraggiare le piccole imprese edili, che non sempre possono permettersi un mancato incasso per poi risparmiare sulle tasse in futuro. Il rischio è che le aziende decidano di rinunciare ai lavori per non rimetterci.

 

Articolo realizzato in collaborazione con il master biennale in giornalismo della IULM, contenuto a cura di Benny Mirko Procopio.
Fonte RTI Spa

Pubblicato in Normativa

Valore Energia

Grazie allo sconto in fattura previsto dal nuovo Ecobonus 110%, Valore Energia è in grado di abbattere i tuoi costi per l'efficientamento energetico.

Cerchi dei finanziamenti per l'efficientamento energetico degli edifici? In questo approfondimento Valore Energia ti fornirà le informazioni necessarie per usufruire dell'ecobonus del 110% che previsto dal DL Rilancio e su come funziona.

Questo ecobonus sarà infatti un'occasione unica per abbattere i costi usfruendo dello sconto in fattura e del credito di imposta per i lavori di efficientamento energetico. Due possibilità che fanno di Valore Energia un'azienda leader in questi servizi al contribuente! Come?

In questo articolo abbiamo cercato di fare il punto della situazione sugli incentivi per l'efficientamento energetico cercando di riassumerli per il beneficio di tutti. Abbiamo inoltre cercato di spiegare bene come funzionano i nostri servizi che ti permetteranno di usufruire dello sconto in fattura per abbattere i costi anche del 100%!

Continua a leggere per scoprire di più.

Quali sono le novità principali dell’ecobonus 110 %?

Le novità principali dell'ecobonus al 110% riguardano principalmente due aspetti: l'aliquota ed il numero di interventi che ne possono usufruire. Analizziamo meglio queste due questioni:

1. L’aliquota dell'ecobonus sull’efficientamento energetico degli edifici passa dal 65% al 110% del costo dei lavori sostenuti.
2. Viene ampliato il numero di interventi a cui può essere applicata. Gli interventi previsti andranno dall’installazione di pannelli solari o fotovoltaici, al rifacimento delle facciate, alla sostituzione delle finestre.

Da quando e per quanto tempo avranno validità gli Ecobonus 110% del DL Rilancio?

Sarà possibile usufruire dell'ecobonus del 110% dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Farà fede la data dell'effettivo pagamento dei lavori, quindi potete già iniziare a farli se prevedete di finirli dopo il 1 luglio 2020. Il nostro consiglio è quello di cominciare fin da subito, avrete sicuramente bisogno di tempo per ricevere le autorizzazioni necessarie quindi perché aspettare?

Per quanto riguarda le spese sostenute dal 1 Gennaio del 2020 ad oggi invece dovete sapere che queste possono solo ambire alla cessione del credito.

Quali sono i requisiti  per accedere alle agevolazioni del DL Rilancio?

Per avere accesso all’ecobonus del 110% del DL Rilancio gli interventi di efficientamento energetico devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

1. Gli interventi sostenuti assicurare almeno il miglioramento di 2 classi energetiche attestate con APE (attestato Prestazione Energetica); qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una, sempre che porti l'edificio a rientrare nella massima classe di efficienza energetica, sempre riconosciuta tramite Ape;
2. L'intervento deve essere sempre abbinato ad interventi di rifacimento o sostituzione impianti termici invernali o raffrescamento;
3. Gli interventi effettuati devono rispettare i requisiti minimi del decreto Mise 26 maggio 2015 che definisce l’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Quali interventi danno diritto all’ecobonus?

Secondo il DL Rilancio danno diritto all’ecobonus del 110% i seguenti tipi di intervento:

•  Interventi di isolamento termico;
•  Sostituzione impianti climatizzazione delle parti comuni degli edifici;
•  Sostituzione impianti climatizzazione (riscaldamento o raffrescamento) di edifici familiari: pompe di calore, sistemi ibridi, scaldaacqua a pompa di calore, sistemi geotermici, sistemi di accumulo.
•  Fotovoltaico, sistemi di accumulo;
•  Tutti gli interventi già rientranti nel precedente Ecobonus;

Qual’è l’importo massimo di spesa per cui è erogato il bonus del 110%?

Le agevolazioni massime previste gli interventi sono le seguenti:

• 30.000 Euro: per gli interventi di sostituzione impianti climatizzazione delle parti comuni degli edifici, di edifici familiari: pompe di calore, sistemi ibridi, scaldaacqua a pompa di calore, sistemi geotermici, sistemi di accumulo;
• 60.000 Euro: per gli interventi di isolamento termico;
• 48.000 Euro: per gli interventi sul fotovoltaico o sistemi di accumulo;

Come sarà possibile riscuotere il bonus? Cessione del credito e sconto in fattura

Le modalità di riscossione del bonus saranno sostanzialmente due: la cessione del credito e lo sconto in fattura, due modalità già presenti nel DL Rilancio del 2019. Cerchiamo di spiegare a grandi linee il loro funzionamento.

ll contribuente che effettuerà gli interventi di efficientamento energetico potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte della ditta realizzatrice dei lavori di fatto senza sborsare un euro di tasca sua. Si, hai capito bene. Lo sconto che potrete ricevere sulla vostra fattura  potrà ammontare fino al 100 % della cifra pattuita per il pagamento!

Sarà poi l'impresa che ha realizzato l'intervento a poter recuperare la cifra che ha anticipato sotto forma di credito di imposta. Credito di imposta che a sua volta sarà cedibile ad altri soggetti, come banche e intermediari finanziari, le quali procederanno a trasformarlo in un credito di imposta da riscuotere successivamente.

Valore Energia: una garanzia per usufruire dello sconto in fattura

Proprio quest'ultimo punto è quello in cui noi di Valore Energia siamo specializzati.

La nostra azienda è stata tra le prime, ancora prima dei grandi gruppi, ad utilizzare lo sconto in fattura. Abbiamo sviluppato un modello di vendita innovativo che ci ha consentito di crescere con importanti risultati, e che ci ha permesso di garantire un'operatività capillare su tutta Italia.

E' sempre stata una nostra priorità quella di utilizzare i contributi per abbassare il costo degli investimenti.

Per questo vi consigliamo di prendere contatto con i nostri consulenti che vi guideranno nella preventivazione, scelta ed in tutte le fasi che precedono i lavori oltre che durante la loro realizzazione.

Scoprite di più su: https://www.valoreenergia.it/

Pubblicato in Comunicati stampa

Detrazione negoziConcesso un credito di imposta sulle locazioni di negozi e botteghe costretti a rimanere chiusi a causa dell’emergenza da COVID-19.

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato la sospensione di numerose attività commerciali al fine di limitare al minimo il rischio del contagio. Per agevolare le imprese esercenti tali attività che nonostante la chiusura sono tenute a corrispondere l’affitto dei locali, l’art. 65 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) ha previsto, per l’anno 2020, un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1).

Il credito d’imposta:
- è riservato agli esercenti attività di impresa;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi delle disposizioni generali di cui all'art. 17, D. Leg.vo 241/1997).

ATTIVITÀ ESCLUSE
Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11/03/2020, le quali non sono state sottoposte, in tutto o in parte, alle chiusure e alle restrizioni dovute all’esigenza di contenimento del contagio da COVID-19 (attività qualificate come essenziali).

Nel dettaglio le attività escluse sono quelle di seguito elencate:

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

Cura ItaliaIl Decreto legge Cura Italia, in vigore dal 17/03/2020, prevede misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, il D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) - pubblicato nella G.U. del 17/03/2020 n. 70 ed in vigore dal 17/03/2020 - interviene con provvedimenti su quattro temi principali e altre misure settoriali:
- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Vengono inoltre adottate disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell’università.

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti.

Tra le misure a sostegno del lavoro, si segnalano: estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale (artt. 19-22); norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori: congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi (art. 23); congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (art. 25); contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (art. 43).

Tra le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, si segnalano: potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti (art. 49); misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55); misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 (art. 56); supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia (art. 57).

Tra le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, si segnalano: proroga al 20/03/2020 dei termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 60); sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 61); sospensione dei termini per gli adempimenti ed i versamenti fiscali e contributivi che scadono nel periodo compreso tra 08/03/2020 e il 31/05/2020 (art. 62); credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro (art. 64); sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 08/03/2020 al 31/05/2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (art. 68).

Tra le ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, si segnalano: acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese (art. 75); rinvii e sospensioni fino al 15/04/2020 in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare (art. 83), amministrativa (art. 84) e contabile (art. 85); interventi di ristrutturazione e ripristino degli istituti penitenziari danneggiati (art. 86); istituzione temporanea del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e sospensione delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego (art. 87); disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici, con modifica dell’art. 35, comma 18, del D. Leg.vo 50/2016 (art. 91); sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario (art. 111) e enti locali (art. 112); rinvio al 30/06/2020 di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113); nomina di un commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19 (art. 122); proroga dei termini per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni (art. 125).

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa
Venerdì, 17 Gennaio 2020 13:11

Sismabonus, il MIT aggiorna le Linee guida

Bonus ediliziaIl Ministero delle infrastrutture e trasporti ha pubblicato un nuovo decreto che aggiorna le Linee guida sul Sismabonus con alcune specifiche in merito alle modalità di presentazione dell’asseverazione nonché in merito all’applicabilità del Sismabonus anche agli interventi di demolizione e ricostruzione.

Il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 09/01/2020, n. 24 - pubblicato sul sito del Ministero il 15/01/2020 - reca modifiche alle Linee guida tecniche concernenti la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, ai fini dell’applicazione del c.d. “Sismabonus” (Linee guida a loro volta contenute nel D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58).

Le modifiche scaturiscono essenzialmente:
1) dalla necessità di adeguare il D.M. 58/2017 alle disposizioni regionali in materia edilizia, con particolare riferimento alle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi: il nuovo comma 3 dell’art. 3 del D.M. 58/2017 specifica che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, con l’asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato, va presentato (in allegato alla SCIA o alla richiesta di permesso di costruire) tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori;
2) dalla necessità di adeguare il modello di cui all’Allegato B (Asseverazione del progettista) alle conclusioni dell’Agenzia delle entrate in merito all’applicabilità del Sismabonus anche agli interventi di demolizione e ricostruzione (si vedano in proposito: Sismabonus ammesso per interventi di demolizione e ricostruzione e Sismabonus per intervento di demolizione con ricostruzione su diversa area di sedime).

Nel testo del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 09/01/2020, n. 24, appaiono tuttavia presenti ancora alcuni piccoli refusi che hanno caratterizzato fin dalla prima versione l’Allegato A del D.M. 58/2017 (Linee guida per la classificazione del rischio sismico).

Si ricorda che il “Sismabonus” è al momento previsto fino a tutto il 2021.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Edilizia & Materiali

Decreto MilleprorogheIl Decreto Milleproroghe (D.L. 162/2019) è stato pubblicato nella G.U. del 31/12/2019, n. 305 ed è in vigore da tale data.

Il D.L. 30/12/2019, n. 162 (c.d. Decreto Milleproroghe), pubblicato nella G.U. del 31/12/2019 ed in vigore da tale data, provvede alla proroga e alla definizione di termini in scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Sono disposte, tra l'altro, proroghe di termini in materia di pubbliche amministrazioni, di competenza di alcuni ministeri, di sviluppo economico, di infrastrutture e trasporti e di interventi emergenziali.

Sono adottate inoltre disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di magistrature, nonché misure in materia di innovazione tecnologica.

Si segnala infine che l’art. 10 del D.L. 30/12/2019, n. 162 ha prorogato per il 2020 (la precedente proroga per il 2019 era stata effettuata con l’art. 1, comma 68, della L. 30/12/2018, n. 145 - Legge di bilancio 2019) le agevolazioni introdotte nel 2018 (art. 1 della L. 205/2017, comma 12) consistenti in una detrazione dall’Irpef pari al 36% delle spese sostenute, entro il limite massimo di spesa di 5.000 Euro (detrazione massima 1.800 Euro), per interventi di:
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
- realizzazione di impianti di irrigazione e pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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