SAIE Bologna

La Fiera delle Costruzioni. Progettazione, edilizia, impianti

SAIE – Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti – si evolve e pone al centro della manifestazione il sistema delle costruzioni per confermare il proprio ruolo d’incontro commerciale, formativo e informativo per tutti gli operatori della filiera.

Un evento che nell’edizione 2018 ha coinvolto più di 40.000 professionisti e 10 delegazioni di buyer esteri favorendo il networking e dando la possibilità di toccare con mano nuovi prodotti e tecnologie presentate da 450 espositori.

Le parole chiave protagoniste dell’edizione 2020

Competenza
Una manifestazione che può contare su un database di oltre 260.000 operatori attivi del settore, profilato, costruito e aggiornato nel corso delle 54 edizioni di SAIE.

Evoluzione
Evento che affronta tutti i cambiamenti del settore, normativi e di trend di mercato, per dare visibilità a prodotti, servizi e tecnologie che contribuiscono all’innovazione del settore.

Filiera
Un unico appuntamento in cui valorizzare l’intera filiera delle costruzioni: dalla progettazione, passando per la produzione, fino alla manutenzione e la gestione. Una manifestazione a 360° in cui proporre soluzioni per l’edilizia residenziale, industriale e terziaria; per i progetti di opera privata e pubblica; per gli elementi infrastrutturali e tutto ciò che attiene l’ambiente costruito.

Business
Punto di riferimento per le aziende che presentano prodotti, metodi e strumenti per rendere il settore più sicuro, efficiente, collaborativo, redditizio e sostenibile.

Contatto diretto
Un’occasione per far toccare con mano il “saper fare” italiano e permettere ai visitatori di vivere un’esperienza immersiva e di contatto diretto con prodotti e tecnologie innovative

Internazionalizzazione
SAIE favorisce l’incontro con compratori stranieri attraverso un intenso programma di matching con buyer internazionali.

Networking
La collaborazione con le principali associazioni e gli ordini professionali rende possibile la realizzazione di un ricco calendario di eventi e momenti formativi che arricchiscono i contenuti a disposizione dei visitatori.

 

Scopri di più su saiebologna.it

Pubblicato in Eventi & Fiere
Mercoledì, 26 Febbraio 2020 15:33

Minor peso significa minor usura

Martelli

Vibrazioni dannose causate dai colpi possono trasmettersi dalla base all'impugnatura del martello e alle vostre mani. Quest'energia può essere deviata e riflessa prima che raggiunga la base dell'utensile.

Misurando l'attività muscolare con l'elettromiografia (EMG), Hultafors ha verificato lo sforzo sopportato da una mano che utilizza martelli pesanti. L'attività muscolare aumenta maggiore è la forza di presa applicata sull'utensile.

Limitando al massimo il peso del martello e ottimizzando la dimensione e il profilo dell'impugnatura si riducono i rischi di infortunio e di strappi muscolari.

Poichè un martello leggero viene battuto con minore sforzo, il corpo non si affatica e l'efficienza del lavoro non viene compromessa. Per proteggere il tuo corpo scegli sempre i martelli più leggeri adatti al tuo lavoro.

Effetti dell'utilizzo di un martello sul corpo umano
L'oscillazione di un martello comporta l'uso di diversi gruppi muscolari, dalla spalla alla mano. Il sovraccarico delle fasce muscolari può portare ad infiammazioni di articolazioni particolarmente delicate. Il gomito del tennista (epicondilite) ne è un esempio.

Il movimento della mano è controllato dai muscoli dell'avambraccio. Questi muscoli sono connessi alle dita attraverso i tendini. I tendini, insieme alle terminazioni nervose, attraversano una strettoia nel polso chiamata tunnel carpale.Impugnatura martello

Usando un martello i tendini sfregano l'uno sull'altro e sui tessuti circostanti.Una sessione di lavoro particolarmente lunga può portare ad un'infiammazione con gonfiore che esercita una pericolosa azione suille terminazioni nervose.
Questa è quella che si definisce sindrome del tunnel carpale che spesso porta alla necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico. Il dolore nella mano è immediato e persistente, anche per parecchi giorni.

Scegliere la dimensione corretta
Un'impugnatura ergonomica corretta nella forma, nella dimensione, nella nervatura del materiale dà il giusto attrito e permette una presa leggera. Scegliendo la dimensione corretta del martello e dell'impugnatura si riduce la tensione su muscoli e tendini.
Quando sviluppiamo i nostri martelli, cerchiamo di limitare al massimo gli effetti negativi che il loro utilizzo causa al corpo, senza compromettere l'efficacia del lavoro. Non è facile risolvere i problemi di salute una volta che si presentano e nessun produttore può garantire gli infortuni non si verifichino.

Pubblicato in Comunicati stampa

La nuova edizione di SAIE Bologna si terrà dal 21 al 24 ottobre 2020 presso BolognaFiere, ripartendo dai tre pilastri del costruire: edilizia, progettazione, impianti. Quattro le aree tematiche che ospiteranno esposizioni, workshop, convegni, attività formative e dimostrative.

SAIE Bologna presentazione


La filiera delle costruzioni cresce, ma con percentuali ancora limitate e dinamiche diverse, per comparto dell’edilizia e per settore industriale. Conta l’export, l’innovazione e il reale funzionamento degli incentivi.
Dopo aver archiviato il 2018 con un incremento del valore economico del +1,7%, le stime per il 2019 indicano una ulteriore crescita del +2,3% e per il 2020 del +1,7%. Un settore, quello delle costruzioni, di vitale importanza per l’economia del Paese, che vede quasi 736.700 imprese attive e che occupa 1.490.000 persone (dato primi 9 mesi 2018).
A trainare il comparto è sempre la riqualificazione degli immobili residenziali e del terziario. Dopo il minimo storico del 2013 le compravendite di case hanno registrato una costante crescita, arrivando nel 2019 a una stima di 603mila transazioni (+4,1% sul 2018 e del +54% sul 2013). Se le ristrutturazioni si stima abbiano generato un valore economico pari a 47 mld di euro, con una crescita nel 2019 del +0,7%, sono le nuove costruzioni a crescere di più, con 17,5 mld di euro e +5,4%, spinta dell’andamento positivo del mercato immobiliare.
Per il 2020 un ulteriore contributo può arrivare dagli incentivi e dalle detrazioni del bonus casa previsti dal Governo per la riqualificazione degli immobili (Bonus Facciate, Ecobonus, Sismabonus, ecc.).

Per quanto riguarda i singoli comparti delle costruzioni, emergono però alcune differenze: il settore macchine per l’edilizia, trainato da Industria 4.0, registra nel 2018 un incremento del valore economico del +3,5% rispetto all’anno precedente, con una stima del +20% nel 2019; il settore delle piastrelle dopo un -3,1% nel 2018 vede una previsione del -3,3% nel 2019; quello dei laterizi segna un -5,8% nel 2018 ma con un +4% nel 2019; per il commercio di materiali da costruzione si stima una crescita del +4% nel 2019, l’elettrotecnica e l’elettronica del +1%, la meccanica variaimpianti del +1% e l’ingegneria del +3%.

Sono questi alcuni risultati presentati da Federcostruzioni - sulla base dei rapporti economici della Federazioni iscritte - in occasione della conferenza stampa della nuova edizione di SAIE, la fiera delle costruzioni che si terrà dal 21 al 24 ottobre 2020 a BolognaFiere. Una manifestazione completamente rinnovata che riparte dai tre pilastri del mondo delle costruzioni - edilizia, progettazione, impianti - e che vuole rispondere alle esigenze dei professionisti del settore e sostenere il loro percorso di ripresa economica. Proprio per questo, SAIE ha anticipato e va incontro alla progettualità del Governo sia per quanto riguarda l’ambiente, la sostenibilità e l’efficientamento energetico sia in merito all’estetica del territorio.

Questi temi rappresentano il cuore della manifestazione, che si articolerà in quattro macro aree: Progettazione e Digitalizzazione; Edilizia; Impianti; Servizi. Ognuna di queste risponderà in modo concreto alle esigenze degli operatori, fornendo un’accurata parte espositiva e attività formative caratterizzate da dimostrazioni, workshop e convegni. Le trasformazioni avvenute nel mondo delle costruzioni hanno spostato, inoltre, l’accento sull’integrazione edificio impianto. Secondo le nuove norme sull’efficientamento energetico, infatti, ogni elemento costruito deve essere visto in maniera integrata per creare un processo fluido e senza interruzioni, con notevole impatto sull’ottimizzazione dei costi di realizzazione, gestione e manutenzione di tutti gli edifici. Si tratta di un concetto fondamentale per il futuro della filiera e che sarà, insieme all’innovazione tecnologica, grande protagonista della nuova edizione di SAIE.

"L'innovazione tecnologica ha cambiato il volto delle costruzioni, proiettando la filiera in un futuro pieno di opportunità che solo gli imprenditori più preparati potranno intercettare – ha dichiarato Ivo Nardella, Presidente Gruppo Tecniche Nuove e Senaf – Negli ultimi anni la velocità con cui nascono e si sviluppano le nuove tecnologie ha avuto un’incredibile accelerazione, rendendo a volte complicato per gli addetti ai lavori conoscerle, interpretarle e utilizzarle. Con la nuova edizione bolognese, SAIE si rinnova, e lo fa proprio con l'obiettivo di promuovere l'innovazione a tutti i livelli, dai prodotti, alle tecnologie e ai servizi, mettendo anche in mostra le eccellenze del settore. Una manifestazione che coinvolge il mondo delle costruzioni a 360° e che vuole dare un aiuto concreto alle aziende nel loro percorso di sviluppo e riportare in alto il saper fare e costruire italiano anche per la difesa del “bello” del nostro territorio e dell’efficienza."

"Negli anni i governi che si sono avvicendati hanno istituito una serie di strumenti per sostenere la riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano – commenta Federica Brancaccio, Presidente di Federcostruzioni –. Mancano però la certezza sulla continuità dei provvedimenti e una disciplina omogenea che ne semplifichi e velocizzi l'attuazione. Per questo Federcostruzioni ha presentato una serie di proposte alle istituzioni per aiutare il settore, che riguardano, ad esempio, il comparto del residenziale pubblico.”

“Il ruolo trainante dell’edilizia per l’economia del Paese – ha dichiarato Antonio Bruzzone, Direttore generale BolognaFiere spa – richiede, da parte degli organizzatori fieristici e, più in generale del Sistema fieristico, grande attenzione. È fondamentale che ogni fiera dedicata a uno specifico ambito della filiera di questo strategico comparto, offra agli operatori e ai professionisti del settore, un’ampia panoramica di quanto in termini di innovazione interessa i materiali, le soluzioni e le tecnologie applicabili. SAIE 2020 sarà l’occasione per guardare al futuro delle costruzioni promuovendo l’innovazione e una nuova cultura del costruito che metta in primo piano sia nei progetti di riqualificazione dell’esistente, sia per le nuove realizzazioni, la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica.”

"Il comune di Milano, ma anche il resto del territorio, mostra una fase di forte dinamismo del mercato delle costruzioni – afferma Edoardo De Albertis, Vice Presidente di Assimpredil Ance –. Ma è necessario lavorare per accompagnare le imprese verso nuovi e più competitivi modelli di produzione e di business e per questo sono fondamentali fiere di qualità come il SAIE."

Tutte le informazioni sulla fiera sul portale www.saiebologna.it

Pubblicato in Eventi & Fiere

DemolizioneLa Corte di Cassazione ha ribadito che la mera proposizione di un ricorso in sede amministrativa non consente di sospendere l'ordine di demolizione, il quale può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con esso.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva respinto l'istanza diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo (già oggetto di richiesta di condono), seguito ad una sentenza definitiva della Pretura di Marcianise.

La Sent. C. Cass. pen. 12/02/2020, n. 5540, ha ribadito in proposito che la mera proposizione di un ricorso in sede amministrativa non consente, di sospendere l'ordine di demolizione. Infatti, per la sospensione deve sussistere una concreta attualità e una prognosi rapida e favorevole di accoglimento e di incompatibilità (della soluzione amministrativa) con l'ordine di demolizione.

L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione.

La Suprema Corte ha pertanto respinto il ricorso rilevando inoltre che la domanda di condono risultava presentata dopo la scadenza dei 90 giorni dalle ingiunzioni alla demolizione del Comune, che hanno di diritto comportato l'acquisizione al patrimonio del Comune del bene immobile abusivo non demolito nei termini. Mancava, conseguentemente, qualsiasi interesse alla definizione della demolizione per un bene non più di proprietà dei ricorrente in quanto acquisito al patrimonio del Comune.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Edilizia & Materiali

Muro di contenimentoIl Consiglio di Stato ha ribadito che è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di contenimento, in quanto si tratta di un’opera che trasforma in modo durevole l’assetto edilizio del territorio e dunque qualificabile come intervento di nuova costruzione.

FATTISPECIE
La sentenza del TAR Lazio impugnata riguardava il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza con la quale si era ingiunto di sospendere i lavori e demolire un muro di contenimento di altezza variabile da mt. 1,50 a mt. 2,50 e lungo mt. 8 circa, interessante una superficie di mq. 16, eretto abusivamente in zona “Centro storico”, in San Felice Circeo; zona soggetta a vincolo panoramico e paesaggistico e nella quale il P.R.G. consentiva solo il risanamento igienico ed il restauro conservativo e non anche la realizzazione di nuove opere, comportanti la trasformazione dello stato dei luoghi.

L’appellante sosteneva che l’opera, consistente in un muro di contenimento che si sarebbe reso necessario nel corso di lavori di manutenzione della fossa settica della sua abitazione, sarebbe stata prettamente funzionale alla costruzione principale e, per la sua natura di opera pertinenziale, non avrebbe necessitato del permesso di costruire.

CONSIDERAZIONI GIURIDICHE
Il TAR aveva osservato che il muro realizzato non poteva essere qualificato come un intervento di risanamento igienico né di restauro conservativo di volumi esistenti e, per altro verso, che la edificazione di un muro di contenimento costituisce un’opera di carattere permanente che richiede la concessione edilizia, incidendo in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio.

Secondo la Sent. C. Stato 09/01/2020, n. 212 la sentenza appellata è conforme alla consolidata giurisprudenza in materia, sia amministrativa che penale, che ha espresso i seguenti principi:
- il muro di cinta o di contenimento è struttura che - differenziandosi dalla semplice recinzione, la quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà - non ha natura pertinenziale, in quanto opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato;
- il concetto di nuova costruzione è comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quella preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l’area coperta, ovvero ancora delle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi;
- in materia edilizia, è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di contenimento, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l’area impegnata, come tale qualificabile intervento di nuova costruzione.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

Messa in sicurezzaEntro il 15/01/2020 gli enti locali possono presentare la richiesta di attribuzione di un contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

L’art. 1, comma 51, della Legge di bilancio 2020 (L. 27/12/2019, n. 160), prevede l'assegnazione di contributi agli enti locali al fine di favorire gli investimenti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi ammontano a 85 milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro per l’anno 2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Ai sensi del comma 52, dell'art. 1, della Legge di bilancio 2020, gli enti locali devono comunicare le richieste di contributo (fino ad un massimo di 3 richieste per la stessa annualità) al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo.
La richiesta deve contenere:
- le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare;
- le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi.

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento tenendo conto del seguente ordine prioritario:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Il Decreto del Ministero dell’interno del 31/12/2019, pubblicato nella G.U. del 07/01/2020, n. 4, approva la modalità di certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2020, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ai suddetti interventi di messa in sicurezza.
In particolare, il Decreto specifica che i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, possono presentare la domanda relativa all’attribuzione dei contributi per l’anno 2020, tramite la modalità di certificazione approvata, presente nell’area riservata del Sistema certificazioni enti locali e accessibile dal sito web https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati.

Gli enti locali devono presentare telematicamente la richiesta di contributo, munita di firma digitale, entro il termine perentorio delle ore 24,00 del 15 gennaio 2020.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Sicurezza

PiscinaIl Consiglio di Stato ha chiarito che appare erroneo attribuire un valore esclusivo ed autonomo alla realizzazione di una piscina e al suo collocamento all'interno di un compendio, quando l’impatto del manufatto deve essere considerato nel contesto complessivo delle opere autorizzate dal permesso di costruire.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, il Comune di Genova aveva ordinato la demolizione di alcune opere e precisato, tra l’altro, che la piscina e i relativi locali accessori configuravano opere in totale difformità dal titolo edilizio in quanto realizzati su area diversa rispetto a quella rappresentata in progetto e con dimensioni diverse.
Il TAR precisava poi che la diversa localizzazione del manufatto e le sue maggiori dimensioni erano sufficienti a configurare la realizzazione di opere in totale difformità che, in quanto tali, rendevano doverosa l’applicazione della sanzione demolitoria.

La ricorrente sosteneva invece che la localizzazione della piscina realizzata in prossimità della localizzazione progettuale originaria doveva essere considerata in un contesto complessivo, visto che l’oggetto del permesso di costruire era tutto il parco di una villa monumentale e la sistemazione delle aree interne, rispetto alle quali la piscina e la sua positura all’interno del compendio costituivano elementi pertinenziali di minor rilevanza.

PRINCIPI DI DIRITTO E CONCLUSIONI
Il Consiglio di Stato, con la Sent. C. Stato 01/10/2019, n. 6576, ha precisato che in una ottica di proporzionalità o normalità, che è sempre presente nella valutazione giurisdizionale sulla natura pertinenziale delle opere, appare erroneo attribuire un valore esclusivo ed autonomo alla realizzazione della piscina e al suo collocamento all’interno del compendio, quando complessivamente l’impatto del manufatto deve essere mediato con la considerazione complessiva delle opere autorizzate dal permesso di costruire.

Pertanto, la natura pertinenziale di una piscina, collocata in una proprietà privata e posta al servizio esclusivo della stessa, determina l’inapplicabilità della regola demolitoria valevole per le variazioni essenziali, dovendo invece imporre una considerazione in concreto della procedura da adottare, una volta assodata la reale natura delle opere.

 


Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Realizzazione piscinaLa realizzazione di una piscina interrata e di locali annessi in zona vincolata, determinano la creazione di nuova volumetria e integrano interventi di nuova costruzione, necessitano quindi del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell'autorizzazione paesaggistica.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, il proprietario di un terreno con sovrastante fabbricato e rimessa pertinenziale, insistente su area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, aveva agito per l’annullamento del provvedimento con il quale l’amministrazione comunale aveva ingiunto la demolizione delle opere abusive realizzate sul suddetto terreno.

Con riferimento al locale ad uso garage e deposito, è stato documentato l’avvenuto rilascio del titolo edilizio in sanatoria nelle more della definizione del giudizio. Inoltre, con riferimento alle opere esterne sostanziatesi nella realizzazione di illuminazione e dell’impianto di irrigazione, il ricorso è stato accolto parzialmente in considerazione del carattere di mero complemento dell’arredo e delle dotazioni essenziali.

Per quanto riguarda invece la realizzazione della piscina interrata e le ulteriori opere di pavimentazione delle aree esterne, realizzazione di muretti e del portico, il Tribunale ha affermato quanto segue.

PRINCIPI GIURIDICI
Occorre una visione di insieme delle opere edilizie, che metta in risalto il collegamento funzionale degli interventi in contestazione, giacché altrimenti parcellizzandoli e considerandoli isolatamente si perde di vista l’entità e l’impatto sul paesaggio e sull’ambiente circostante dell’attività edificatoria posta in essere.

La realizzazione di una piscina interrata e di locali annessi in zona vincolata, integrando interventi di nuova costruzione, necessitano del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell'autorizzazione paesaggistica e non sono suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D. Leg.vo 42/2004, in quanto hanno determinato la creazione di nuova volumetria.

Inoltre, avendo riguardo al profilo urbanistico, non assume rilievo il richiamo al concetto di pertinenza, allorché tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria dei manufatti, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio al quale accede.

Analogo discorso deve essere seguito anche per le ulteriori opere - di pavimentazione delle aree esterne, realizzazione di muretti, del portico, peraltro di non esigua consistenza, nonché di installazione di pannelli solari - idonee ad incidere sul contesto paesaggistico di riferimento.

CONCLUSIONI:
Alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, la Sent. TAR. Lazio Roma 07/10/2019, n. 11586, ha ritenuto evidente che le suddette opere realizzate dal ricorrente non potevano essere qualificate come interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale di opere pertinenziali.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Edilizia & Materiali

Permesso di costruireIn caso di decadenza del permesso di costruire per il superamento dei termini previsti per il completamento della costruzione, non è possibile apportare variazioni al progetto né realizzare la parte non eseguita dell’opera; per completare la costruzione è necessario un nuovo titolo edilizio.

FATTISPECIE E CONTESTO NORMATIVO
Nel caso di specie, era stata impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, che aveva accolto il ricorso proposto dal vicino avverso il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Reggio Calabria nel 2007 in variante al permesso di costruire del 1997, per la realizzazione di un fabbricato di 5 piani fuori terra oggetto di un provvedimento di “rinnovo” del 2005.

Il parametro normativo per la definizione di varianti cd. essenziali che comportano il rilascio di un nuovo titolo edilizio è costituito dall’art. 32 del D.P.R. 380/2001; mentre l’art 15 del D.P.R. 380/2001 prevede che il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i 3 anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. Inoltre, la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Sent. C. Stato 25/09/2019, n. 6424 ha ricordato la differenza tra variante in senso proprio e variante essenziale:
- la variante in senso proprio al titolo edilizio comporta modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione; pertanto rimangono i termini di efficacia originari del titolo abilitativo e si deve ritenere, pena la violazione della disciplina relativa ai termini di efficacia del titolo edilizio, che la variante non essenziale non possa comunque più intervenire quando siano già scaduti i termini originari;
- mentre la variante essenziale, caratterizzata da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario, sulla base dei parametri indicati dall'art. 32 del D.P.R. 380/2001 costituisce un permesso a costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario; in questo caso valgono i nuovi termini indicati nel nuovo titolo.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha ribadito che la decadenza del permesso di costruire, intervenuta per il superamento dei termini previsti per la realizzazione della costruzione, comporta la impossibilità di realizzare la parte non eseguita dell’opera a suo tempo assentita, e la necessità del rilascio di un nuovo titolo edilizio per le opere ancora da eseguire. Pertanto, una volta intervenuta la decadenza, chiunque intenda completare la costruzione necessita di un nuovo ed autonomo titolo edilizio, che deve provvedere a richiedere, sottoponendosi ad un nuovo iter procedimentale, volto sia a verificare la coerenza di quanto occorre ancora realizzare con le prescrizioni urbanistiche vigenti nell’attualità, sia, se del caso a provvedere al ricalcolo del contributo di costruzione.

CONCLUSIONI
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che risultasse evidente dalla documentazione agli atti di causa e dalla relazione del consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado che il permesso di costruire del 2007 fosse del tutto autonomo dal precedente. Ciò risultava in fatto sia dalla nuova istruttoria effettuata dall’Amministrazione sia dalle sostanziali modifiche di sagoma, di prospetti e di cubatura introdotte rispetto al progetto originario.

Nella fattispecie concreta, la configurabilità di una variante era esclusa anche dalla circostanza che la concessione edilizia rilasciata il 30 gennaio 1997 (che prevedeva i termini di 12 mesi per l’inizio dei lavori e di 36 mesi per l’ultimazione dalla data del rilascio) era scaduta senza che fossero mai stati completati i lavori né concessa una proroga prima della scadenza del titolo, aveva quindi perso efficacia il 30 gennaio 2000.
L’immobile non era stato realizzato nel termine previsto dall’originario titolo edilizio; infatti l’atto del 22 novembre 2005 di “voltura e rinnovo” della concessione aveva fatto riferimento, quale presupposto per la sua adozione, “al ritardo sulle lavorazioni dovuto alla particolare complessità delle opere geotecniche”; a tale data, quindi, i lavori non erano ancora terminati.

Pertanto, la disciplina dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001 comporta che a seguito della concessione edilizia del 30 gennaio 1997, scaduta senza che fosse presentata alcuna richiesta di proroga prima della scadenza, in alcun modo si potesse configurare una variante; né, in difetto di proroga tempestiva, avrebbero potuto essere salvati gli effetti di un titolo edilizio già scaduto.

Applicando i suddetti principi al caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il titolo edilizio del 1997, per il quale non era stata richiesta alcuna proroga nei termini di efficacia, era scaduto alla data del 30 gennaio 2000. Il provvedimento “di voltura e rinnovo” del 22 novembre 2005 non poteva che essere qualificato come una proroga, ma priva di effetti in quanto intervenuta su un titolo edilizio già scaduto. Il permesso di costruire dell’8 ottobre 2007 era quindi un nuovo titolo edilizio autonomamente impugnabile.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Edilizia & Materiali

Forte del successo della prima edizione, torna il 20 ottobre la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento Protezione Civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica.

Un’iniziativa nata per favorire la cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese, territorio straordinario ma anche molto “fragile” in quanto ad alto rischio sismico.

Anche quest’anno, la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica parte dalle piazze per arrivare direttamente nelle case dei Cittadini.

Il 20 ottobre in centinaia di punti informativi (oltre 500 lo scorso anno), organizzati dagli Ordini territoriali nelle piazze delle principali città italiane, Architetti e Ingegneri esperti in materia incontreranno i cittadini per spiegare loro in modo chiaro il rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio (modalità costruttive, area di costruzione, normativa esistente al momento della costruzione, etc.) e le agevolazioni previste dal legislatore (Sisma Bonus/Eco Bonus) per migliorare la sicurezza delle abitazioni.
Ma anche per far conoscere il programma di “prevenzione attiva” Diamoci una Scossa! che il successivo mese di novembre, Mese della prevenzione sismica, vedrà impegnati migliaia di professionisti.

Come nella precedente edizione, per tutto il mese, Architetti e Ingegneri, consapevoli del valore sociale dell'iniziativa e del proprio ruolo, svolgeranno visite tecniche informative presso le abitazioni dei cittadini che, senza alcun onere, ne avranno fatto richiesta fornendo loro una prima indicazione sullo stato di rischio degli edifici e sulle possibili soluzioni finanziarie e tecniche per migliorarlo a costi quasi zero.


La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica si svolge quest’anno l’ultimo giorno della settimana della Protezione civile della quale costituisce naturale chiusura.

Ma sarà anche preceduta da centinaia di eventi che a livello territoriale promuoveranno, con il contributo e la partecipazione degli Ordini professionali, delle istituzioni locali e dei partner del progetto, una cultura della prevenzione sismica nel nostro Paese.

Nei prossimi giorni l’iniziativa sarà comunicata ai Professionisti dagli Ordini di appartenenza attraverso un’informativa che ne specificherà le modalità di adesione.

 

 

Fonte Inarcassa

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