CostruireIl Consiglio di Stato fornisce interessanti chiarimenti sulle conseguenze del superamento dei termini di efficacia del permesso di costruire nel caso in cui i fatti che hanno ritardato il completamento dei lavori siano conosciuti dall’Amministrazione.

FATTISPECIE
Nel caso di specie il ricorrente si opponeva al rigetto dell’istanza di sospensione del termine d’esecuzione e completamento dei lavori di costruzione di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica.
Il rigetto era motivato dal fatto che il ricorrente non aveva provveduto ad informare tempestivamente il Comune dei fatti che avevano determinato la sospensione dei lavori, né aveva anteriormente alla scadenza del titolo presentato un’istanza di proroga. Veniva pertanto ritenuta necessaria la sanatoria delle opere realizzate successivamente alla scadenza, nonostante non fosse stato emanato un provvedimento formale di decadenza.
Il ricorrente sosteneva la piena conoscenza da parte del Comune dei motivi che avevano determinato il ritardo e che pertanto non era necessaria alcuna comunicazione al Comune.

TERMINI DI EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia), il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Il medesimo articolo dispone la decadenza del titolo edilizio per l’ipotesi di inosservanza dei suddetti termini, salva la richiesta di proroga il cui positivo riscontro, peraltro, è subordinato al ricorrere di specifici presupposti tra i quali rientra il sopraggiungere di fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire.

RILEVANZA DEI FATTI SOPRAVVENUTI
In proposito il Consiglio di Stato, con la sentenza 01/04/2020, n. 2206, ha richiamato l’orientamento secondo il quale i fatti sopravvenuti che possono legittimare la proroga del termine di inizio o completamento dei lavori ai sensi dell'art. 15, comma 2 D.P.R. 380/2001, non hanno un rilievo automatico, ma possono costituire oggetto di valutazione in sede amministrativa qualora l'interessato proponga un'apposita domanda di proroga, il cui accoglimento è indefettibile affinché non sia pronunciata la decadenza del titolo edilizio (cfr. C. Stato 10/08/2007, n. 4423).

Ciò posto, tuttavia, qualora per circostanze, oggettivamente riscontrate, l’Amministrazione abbia avuto piena cognizione dei fatti sopravvenuti che hanno differito il completamento dei lavori, la tardiva presentazione dell’istanza di proroga non comporta ex se la declaratoria di decadenza del titolo edilizio.

In tal caso quindi l’Amministrazione, “anziché trincerarsi dietro lo schermo formale dell’assenza di previa comunicazione”, ha l’onere di verificare l’effettiva incidenza dei fatti, di cui era già a conoscenza, sull’esecuzione delle opere oggetto di concessione edilizia.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA
I giudici hanno inoltre ritenuto che l’omessa tempestiva adozione del provvedimento di decadenza, stante la sua natura dichiarativa, comporta sul piano tecnico giuridico che non si è prodotto l’effetto (performativo) ad esso riconnesso dall’ordinamento di settore, ossia:
- non è stata tempestivamente accertata e certificata l’inefficacia giuridica del titolo edilizio;
- non è stata riscontrata, con l’effetto di certezza pubblica richiesto dalla legge, la decadenza dello stesso.
Ne consegue il generarsi del legittimo affidamento sulla persistente efficacia del titolo che costituisce un’ulteriore ed autonoma posizione giuridica tutelata.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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EdiliziaCon la conversione in legge del D.L. 18/2020 sono introdotte importanti indicazioni sui termini di validità di permessi di costruire, SCIA e Segnalazioni certificate di agibilità, autorizzazioni paesaggistiche, termini di inizio e fine lavori, convenzioni di lottizzazione, ecc.

Il Senato ha approvato la conversione in legge del D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), che ora è in attesa di ratifica finale da parte della Camera.

L’art. 103 del D.L. 18/2020 - che è stato a sua volta modificato dall’art. 37 del D.L. 23/2020 - reca disposizioni in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, dei termini di validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, dei termini dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti di sfratto. (si vedano in proposito: Sospensione termini procedimenti amministrativi per emergenza Covid-19: interpretazioni, chiarimenti ed esempi; Sospensione termini procedimenti amministrativi per emergenza Covid-19: proroga al 15 maggio).

Nell’ambito della conversione in legge del provvedimento, sono stati introdotti all’art. 103 del D.L. 18/2020, nuove importanti disposizioni concernenti i procedimenti abilitativi in edilizia (quali permessi di costruire, SCIA, Segnalazioni certificate di agibilità), i relativi termini di inizio e fine lavori, nonché procedimenti anche non edilizi quali autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Di seguito i dettagli, per saperne di più iscriviti anche al nostro Webinar gratuito del 21 aprile
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Termini di validità e decadenza permesso di costruire. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori per l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire, di cui all’art. 15 del D.P.R: 380/2001, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).

SCIA e Segnalazioni certificate di agibilità. I termini concernenti le SCIA edilizie e le Segnalazioni certificate di agibilità, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).

Autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali. I termini autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).

Ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati. Il medesimo termine di cui sopra si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Convenzioni di lottizzazione. I termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/1942, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, sono prorogati di novanta giorni.

Altre tipologie di convenzioni e termini diversi. La disposizione di cui sopra si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/1942, oppure degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’art. 30 del D.L. 69/2019, comma 3-bis.

Contratti tra privati aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edilizi. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal il 31/01/2020 e fino al 31/07/2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo di novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020). In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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Edifici Impianti

Costruire oggi significa considerare sempre più l’integrazione edificio/impianto, in cui la parte impiantistica svolge un ruolo determinante.

Installatori, progettisti e tecnici devono ampliare le proprie competenze e considerare un sistema complesso in cui gli aspetti impiantistici, architettonici e costruttivi sono strettamente connessi. Solo attraverso una progettazione integrata della struttura dell’edificio, dell’involucro e degli impianti si possono raggiungere obiettivi di efficienza costruttiva, risparmio energetico, sicurezza e comfort. Considerare edificio e impianto come un unico assieme  fondamentale per creare un processo fluido e senza interruzioni, con notevole impatto sull’ottimizzazione dei costi di realizzazione, gestione e manutenzione di tutti gli edifici.

Per dare massima visibilità e valorizzazione al settore IMPIANTI a SAIE 2020 (BolognaFiere, 14 – 17 ottobre), abbiamo previsto iniziative speciali dedicate alle tematiche più strategiche:

  • PIAZZA IMPIANTI E BIM: lo spazio dedicato ai produttori idrotermosanitari e alle aziende di impianti che hanno reso i propri prodotti integrabili con le interfacce BIM per rispondere alle nuove esigenze del progettare e rispettare le nuove normative gli standard internazionali delle costruzioni;
  • PIAZZA IMPIANTI E SALUBRITA’: l’ambito che, attraverso casi di eccellenza progettuale, costruttiva e gestionale, mostrerà com’è possibile migliorare la qualità della vita negli spazi chiusi;
  • SICUREZZA ELETTRICA NEI CANTIERI: l’approfondimento dedicato alle soluzioni disponibili sul mercato nell’ottica di garantire prassi più sicure per gli operatori del cantiere;
  • AREA DIMOSTRATIVA COME SI INSTALLA E COME SI USA: un ciclo di demo interattive per mostrare il processo applicativo e la configurazione di prodotti legati al riscaldamento, al condizionamento e all’idraulica di un edificio o di un cantiere.
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VerandaIl Consiglio di Stato ha ritenuto che una veranda attrezzata esterna, stabilmente destinata ad estensione del locale interno in ogni periodo dell’anno, a causa della sua consistenza e funzione comporta una rilevante trasformazione edilizia del territorio. Pertanto deve essere qualificata come nuova opera e necessita del permesso di costruire.

FATTISPECIE
Il Comune di Treviolo (BG) aveva intimato al ricorrente, ai sensi dell’art. 31, del D.P.R. 380/2001, la demolizione del manufatto antistante il suo immobile adibito ad enoteca con servizio di ristorazione, ove erano collocati tavolini e sedie utilizzati per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto realizzato in assenza di titolo edilizio (permesso di costruire).

Il manufatto abusivo è descritto dall’amministrazione come “una struttura autonoma che costituisce, delimita e arreda uno spazio per il ristoro all’aperto, annesso al locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa […] adibita a dehors permanente semichiuso, realizzato con elementi in legno (montanti, travi e travetti), avente dimensioni esterne di m 13,55 X 8,60 (superficie lorda mq 116,53). La struttura si regge su n. 12 montanti in legno 12 X 12 annegati in n. 10 botti riempite di calcestruzzo (…) ed è riparata dagli agenti atmosferici con telo plastificato affrancato ai travetti mediante legacci. L’ambiente è munito di impianto elettrico per alimentare ventilatori, lampade scaldanti, impianto di diffusione stereofonica; il pavimento è costituito da lastre di legno composite, sostenute e livellate da graticci. In definitiva la struttura è semichiusa lateralmente da tende in tessuto e tende saliscendi plastificate a delimitazione dell’ambito, poggia su suolo pavimentato, non è ancorata, ma ha caratteri di solidità”. Tale manufatto risultava inoltre mantenuto in loco e utilizzato da più di 7 anni.

Il ricorrente, aveva contestato la legittimità dell’ordinanza di demolizione del manufatto e del successivo diniego di rilascio del titolo edilizio in sanatoria, in quanto sosteneva che: il dehors non era una struttura autonoma e utilizzabile indipendentemente rispetto all’enoteca; non aveva carattere permanente, poiché facilmente amovibile; non era munito di solaio ma solo di un telo per il riparo degli avventori dalle intemperie, non era chiuso su tutti i lati ed era privo di riscaldamento.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Sent. TAR. Lombardia Brescia 18/11/2019, n. 990 ha precisato che:
- l’asserita "facile amovibilità" nonché la mancanza di impianto di riscaldamento non costituiscono elementi idonei a conferire al dehors le caratteristiche di un'opera precaria, se tale struttura non ha un utilizzo contingente e limitato nel tempo, ma è destinata a soddisfare bisogni duraturi e non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione;
- va esclusa, inoltre, l’asserita valenza puramente pertinenziale del manufatto, in relazione al suo stretto collegamento con l’edificio principale, se, per il suo impatto volumetrico, la veranda attrezzata incide significativamente e in modo permanente sull'assetto edilizio dell’edificio, del quale amplia la superficie e la volumetria utile.

CONCLUSIONI
Il Tribunale ha quindi concluso che il ricorrente aveva creato un autonomo organismo edilizio di rilevanti dimensioni, stabilmente destinato ad estensione del locale interno in ogni periodo dell’anno; il quale pertanto, a causa della sua consistenza e funzione, deve essere qualificato come nuova opera, comportando una rilevante trasformazione edilizia del territorio.



Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Scala internaLa costruzione di una scala interna che collega due piani di un immobile originariamente separati costituisce reato se tale intervento non è previsto nella SCIA relativa ai lavori di accorpamento delle due preesistenti unità immobiliari.

FATTISPECIE
La proprietaria di un immobile sito in San Gimignano, presentava una s.c.i.a. in forza della quale eseguiva lavori di fusione di due preesistenti unità immobiliari; nell'esecuzione di tali lavori, veniva altresì realizzata, senza che fosse prevista nella s.c.i.a., una scala interna che collegava il piano terra al primo piano dell'immobile, composta da 15 gradini, della larghezza di mt. 0,80.

I profili di illegittimità dell'opera erano stati individuati sia nel fatto che la scala interna non era contemplata nella s.c.i.a., sia nella circostanza che la larghezza dei gradini della scala era inferiore di 20 cm. di quella minima di 1 mt.

PRINCIPI DI DIRITTO
La scala in esame era stata eseguita nell'ambito di lavori di ristrutturazione volti alla fusione di due unità immobiliari private di proprietà dell'imputata, senza che un tale intervento fosse in qualche modo finalizzato all'eliminazione di barriere architettoniche.

In proposito, la Sent. C. Cass. pen. 10/10/2019, n. 41598 ha affermato che la voce n. 30 del Glossario delle opere realizzabili in regime di attività di edilizia libera (approvato con il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018) concerne l'eliminazione delle barriere architettoniche, essendo cioè consentita, tra l'altro, l'installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di rampe che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. Non è riferibile a tale voce una scala eseguita nell'ambito di lavori di ristrutturazione volti alla fusione di due unità immobiliari private, senza che un tale intervento fosse in qualche modo finalizzato all'eliminazione di barriere architettoniche.

Ne discende l’esclusione della configurabilità dell’opera tra quelle realizzabili in regime di attività di edilizia libera e la coerente conclusione della sentenza impugnata circa la configurabiilità astratta della fattispecie ex art. 44, comma 2-bis, del D.P.R. 380/2001, essendo stata realizzata un'opera non prevista nel titolo abilitativo.

Inoltre, stante la violazione dello strumento normativo comunale, il mancato rispetto della larghezza minima dei gradini è stato ritenuto idoneo a integrare la contravvenzione di cui all'art. 44 comma 1 lett. a) del D.P.R. 380/2001.

Tuttavia, pur avendo ribadito la configurabilità del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e ciò anche in ragione della natura colposa della fattispecie, il giudice è pervenuto all'assoluzione dell'imputata, qualificando la sua condotta come occasionale e particolarmente tenue, in considerazione della tipologia e della modesta entità dell'opera in questione, eseguita peraltro nel contesto di lavori comunque previamente assentiti nella loro portata principale; per cui, pur potendo l'opera, stante la riscontrata violazione dimensionale, arrecare potenzialmente un pregiudizio alla tutela del territorio determinando situazioni di pericolo, tuttavia l'offesa in concreto è stata ritenuta qualificabile in termini di particolare tenuità, e ciò anche alla luce del fatto che si trattava di una scala interna di modesto impatto, inidonea peraltro a incidere su altrui proprietà.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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Il nuovo appuntamento dedicato alle tecnologie per l’edilizia e l’ambiente costruito 4.0, che si terrà dal 24 al 26 ottobre 2019 presso la Nuova Fiera del Levante, offrirà una panoramica su materiali, prodotti innovativi, impianti e tecnologie, rendendo protagoniste le aziende espositrici.


Milano, 15 maggio 2019 – SAIE BARI, la nuova edizione della fiera biennale delle tecnologie per l’edilizia e l’ambiente costruito 4.0, nata per il mercato del Centro e Sud Italia e del bacino del Mediterraneo, annuncia per la tre giorni espositiva, che si terrà dal 24 al 26 ottobre 2019 presso la Nuova Fiera del Levante, la nascita di diverse iniziative speciali, workshop e convegni, per mostrare le eccellenze della filiera delle costruzioni e rispondere alle recenti esigenze dei diversi comparti del settore. Il prossimo appuntamento dedicato ai professionisti del costruito si articolerà in 4 percorsi tematici - Gestione Edificio e riqualificazione edilizia; Impianti tecnici in edilizia; Trasformazione urbana, Infrastrutture e territorio; Digitalizzazione e BIM - e offrirà una panoramica su materiali, macchine, sistemi produttivi e tecnologie.

Le iniziative speciali in programma a Bari, a partire dalle Piazze dell’Eccellenza, permetteranno a visitatori e aziende di “toccare con mano” alcune case history di successo del settore ed entrare in contatto con i principali attori della filiera, scoprendo come si progetta e realizza un prodotto di “eccellenza”.  Grazie al format innovativo con aree dimostrative, workshop e convegni dedicati ai temi chiave dell’innovazione, della sicurezza sismica, della sostenibilità, delle infrastrutture e della trasformazione digitale, sarà possibile approfondire i principali trend del nuovo ciclo edilizio, favorendo lo scambio di esperienze e conoscenze tra i visitatori. Una virtuosa opportunità di confronto, matching e networking tra gli stessi espositori dei diversi comparti presenti, fornitori e clienti dell’intera filiera del settore.

“Oggi più che mai, gli operatori del settore sono alla ricerca di prodotti, metodi e strumenti per rendere il mondo del costruito più sicuro ed efficiente, e allo stesso tempo, maggiormente redditizio e sostenibile. Per questo, la nuova edizione di SAIE BARI rappresenta un appuntamento irrinunciabile per chi voglia stare al passo con una domanda sempre più mutevole ed esigente – commenta Emilio Bianchi, Direttore Generale di SAIE Bari – Iniziative, incontri e momenti formativi pensati per aziende e professionisti del Centro e Sud Italia e del bacino del Mediterraneo, che potranno così aggiornarsi e confrontarsi sui principali driver che guideranno il cambiamento di questo settore e creare nuove occasioni di business e networking. All’interno delle Piazze dell’Eccellenza racconteremo le case history di successo, mostrando tutta la filiera, dal progetto alla realizzazione finale del prodotto, con l’obiettivo di valorizzare gli attori coinvolti e mostrare agli operatori nazionali e internazionali il saper fare italiano.”

Tra le tante iniziative in definizione, per rispondere alle nuove esigenze espresse dal comparto dei serramenti, chiamato oggi a coniugare nei prodotti gusto, design, comfort, efficienza energetica e sostenibilità, nasce la Piazza del Serramento Innovativo, un’iniziativa dedicata alle best practice del comparto. Dimostrazioni e prove pratiche, workshop e convegni permetteranno ad aziende e visitatori di entrare in contatto con le innovazioni tecnologiche e le soluzioni emergenti che portano a realizzare un prodotto di qualità. I temi chiave dell’isolamento, della digitalizzazione e delle trasparenze saranno affrontati proprio in quest’area speciale.

A SAIE BARI, tutte le novità relative ai materiali utilizzati in edilizia – legno, acciaio, pietra, vetro, tessuti, materiali compositi, troveranno spazio nella Piazza dei Materiali Costruttivi: tra innovazione e tradizione, che offrirà una panoramica delle principali soluzioni, da quelle tecnicamente performanti e convenienti a quelle più naturali ed inedite, in un percorso fluido che accompagnerà i visitatori nel mondo dei materiali per l’ambiente costruito.

Verrà, inoltre, realizzata un’area dedicata al tema della salubrità ambientale e del benessere abitativo - L’Edificio Salubre: progettare, costruire e vivere in ambiente sano - per raccontare le trasformazioni in atto e i nuovi trend del mercato, mostrando ai visitatori l’insieme di prodotti, tecnologie e sistemi di ultima generazione volti a ottimizzare le prestazioni degli edifici e aumentare il comfort degli ambienti. Al centro il tema dell’Edificio Salubre a 360°, a partire dalla progettazione, costruzione e gestione dell’edificio, con attenzione anche alle fasi di cantiere, e proseguendo con le scelte legate a impianti, tecnologie e finiture. Durante i workshop saranno discusse tutte le tematiche fondamentali relative all’indoor, dall’illuminazione artificiale al rapporto con la luce naturale, dalle vernici bio ai materiali sostenibili, dai sistemi di aspirazione e ventilazione meccanica controllata alle tecnologie domotiche, fino ai sistemi di insonorizzazione e agli arredi.

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Giovedì, 26 Marzo 2015 00:00

Costruire - Edil Levante 2015

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ti invita alla Costruire - Edil Levante - Bari 16-18 aprile 2015, presso la Fiera del Levante. 

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   - al termine della compilazione conferma i dati inseriti. 

Una volta completata la registrazione ti verra' inviata una mail da stampare e DA CONSEGNARE ALLA CASSA DELLA MANIFESTAZIONE, che ti consentira' di entrare GRATUITAMENTE in fiera!

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