Come realizzare una costruzione NZEB con Isotex, normative, vantaggi, EPD, confronto tra tipologie costruttive

Edifici NZEB IsotexProdurre un sistema costruttivo che permetta di realizzare edifici il cui consumo energetico è quasi pari a zero è una delle mission di Isotex.

In che modo i componenti Isotex intervengono in una costruzione NZEB?
Le caratteristiche di un “edificio a energia quasi zero”, ovvero NZEB, in Italia sono stabilite dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per la realizzazione di nuovi edifici NZEB è necessario ricorrere a soluzioni innovative sia per i componenti che per i sistemi, a partire dall’involucro edilizio sino alla combinazione ottimale degli impianti. La normativa non impone scelte o limiti, quindi non ci sono casistiche predefinite per la realizzazione di un edificio NZEB. La progettazione deve tener conto di vari equilibri e combinazioni di materiali e di tecnologie, di fattori climatici e ambientali. Ovviamente l’involucro costituisce una parte molto rilevante nella creazione di questi equilibri e Isotex ha tutte le caratteristiche necessarie per soddisfare le esigenze delle diverse zone climatiche e tipologie di edifici.

Quale ruolo giocano i prodotti Isotex nella definizione di una costruzione NZEB?
Poiché gli edifici NZEB devono essere efficacemente isolati e senza ponti termici il ricorso al sistema ISOTEX risponde già da solo a questa fondamentale esigenza. Grazie alla massa importante delle pareti riempite di calcestruzzo, abbiamo una elevata inerzia termica che consente in inverno di massimizzare l’accumulo di calore all’interno della parete e con l’isolamento termico dei blocchi garantire il mantenimento delle temperature confortevoli all’interno senza ricorso a consumi elevati per il riscaldamento. Per lo stesso motivo, l’isolamento performante e la massa del calcestruzzo assicurano il mantenimento di un clima fresco in estate.

Quali sono i vantaggi dell’utilizzo dei prodotti Isotex nella bioedilizia e nelle costruzioni NZEB?
Gli NZEB sono edifici ad elevatissime prestazioni che coniugano la riduzione dei consumi e degli impatti nocivi sull’ambiente e i prodotti ISOTEX sono esattamente concepiti in quest’ottica.

Nel 2017, in collaborazione con ANIT, è stato realizzato un importante studio approfondito per le “Valutazione energetiche di edifici di nuova costruzione in relazione alla classificazione energetica e Nzeb”.

La certificazione EPD cosa comporta, quali vantaggi apporta?
La Dichiarazione Ambientale del Prodotto EPD è un documento informativo che fornisce dati quantitativi sul profilo ambientale di un prodotto, basandosi su una valutazione di ciclo di vita (Life Cycle Assessment – LCA) per la quantificazione degli impatti ambientali, considerando quindi gli impatti non legati solamente al processo produttivo, ma anche agli impatti che si generano all’inizio e alla fine dello stesso. La certificazione EPD non definisce dei valori limite di accettabilità per gli indicatori d’impatto, ma ha l’obiettivo di fornire in maniera trasparente quali sono gli impatti ambientali associati al prodotto analizzato.

Essendo una etichetta ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla ISO 14025, l’EPD è il tipo di certificazione richiesta anche dal D.M. 11 ottobre 2017 riguardante i C.A.M. obbligatori per gli appalti pubblici ed ora richiamati anche dal recente Decreto Legge n. 34: “Decreto rilancio”, che introduce vari incentivi per interventi di efficientamento energetico e/o sismico degli edifici. Quindi, i prodotti ISOTEX hanno tutte le credenziali per poter accedere ai diversi incentivi ed essere utilizzati per l’edilizia pubblica.

Bioedilizia

Si tratta di una certificazione diffusa o è un plus di Isotex?
Isotex ha realizzato la dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) per offrire la massima trasparenza sugli impatti ambientali associati ad ogni singolo prodotto. Questo prima che fossero emanati i decreti relativi ai “bonus” fiscali. Già dal 2006 ISOTEX aveva ottenuto da ANAB-ICEA il Certificato di conformità per la Bioedilizia, basato anch’esso sull’Analisi del Ciclo di Vita (LCA) dei prodotti. ISOTEX è sempre stata la prima ad avere le attestazioni delle caratteristiche dei propri prodotti, proprio perché gli aspetti ambientali e di sostenibilità sono sempre stati tra i suoi principali obiettivi. È bastato attestare quello che già era stato posto in essere. Adesso sono le normative che inducono molti a rincorrere questo tipo di certificazione.

I componenti Isotex sono ideali per la bioedilizia; perché questo tipo di costruzione è vantaggiosa?
La moderna architettura, oggi è molto più attenta all’ambiente. Gli studi di progettazione più prestigiosi sono alla costante ricerca di tecniche costruttive innovative che possano coniugare un minor impatto ambientale a strutture comunque molto performanti e resistenti.

Gli edifici realizzati secondo criteri ecosostenibili possono ridurre, in maniera significativa, gli impatti negativi sull’ambiente per cui la scelta di materiali e metodi costruttivi migliorativi rispetto a quelli tradizionalmente in uso sta divenendo inderogabile e consente di mantenere una posizione privilegiata nel mercato dell’edilizia in virtù della riduzione dei costi e dei consumi sia da parte dei produttori che degli utilizzatori finali nell’ottica di crescita sostenibile che ISOTEX® ha sempre perseguito nello sviluppo dei propri prodotti.

La casa in bioedilizia deve essere una casa progettata e realizzata per avere impatti ambientali minimi e nello stesso tempo offrire tutti i vantaggi di comfort, di risparmio energetico e di sicurezza. Con Isotex possiamo soddisfare tutti questi aspetti. Infatti i suoi componenti fondamentali sono legno e cemento Portland.

Cosa c’è di più sostenibile del legno? ISOTEX utilizza legno di recupero, quindi a “zero” impatto ambientale, e con un processo del tutto naturale lo rende “mineralizzato” e pertanto inerte agli attacchi di muffe, insetti, fuoco. Inoltre il sistema costruttivo in legno cemento Isotex, proprio grazie al processo di mineralizzazione del legno, non necessita di alcuna manutenzione nel tempo. Tutti i vantaggi del legno senza alcuno dei suoi punti deboli.

Il cemento Portland è una delle varianti più sostenibili. Il cemento è il materiale più utilizzato in edilizia. Nel metodo costruttivo Isotex vengono sfruttate al meglio tutte le sue potenzialità: conferisce resistenza e durata al legno cemento, completa la struttura con il getto di calcestruzzo in cantiere per cui gli edifici sono garantiti anche sotto il profilo della sicurezza sismica. Il sistema costruttivo ISOTEX si integra perfettamente con i principi fondamentali della costruzione eco sostenibile e ne coniuga le eccellenze con le esigenze normative, ma soprattutto con il benessere di chi ama vivere in edifici sani, sicuri ed energeticamente equilibrati.

Cosa distingue Isotex dai suoi competitor?
ISOTEX pone la massima attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e alla salubrità e sicurezza delle persone in tutte le fasi connesse al processo produttivo sin dall’insediamento del primo stabilimento produttivo, nel 1985. Essendo la prima azienda italiana che ha introdotto il sistema costruttivo in blocchi cassero di legno cemento, la prima nota distintiva è senz’altro la lungimiranza. Sin dagli esordi infatti, ISOTEX ha creduto in un prodotto al tempo stesso ecologico e performante sotto tutti gli aspetti. L’azienda ha perseguito con costanza gli obiettivi di salubrità, sicurezza, risparmio energetico e confort abitativo, cercando sempre di anticipare i tempi e proponendo al mercato prodotti sempre all’avanguardia.

 

Scopri le soluzioni Isotex su EdilBIM e richiedi la documentazione tecnica

Pubblicato in Edilizia & Materiali

Corte del Cinghio Parma IsotexI principi sempre più diffusi di sostenibilità ambientale, la maggiore attenzione verso l’ambiente, la volontà di creare soluzioni sempre più in linea con la natura stanno cambiando profondamente il mondo dell’edilizia. Costruire a misura d’uomo e di ambiente, mettere al centro la salute comune non sono solo possibili soluzioni, ma obiettivi concreti da realizzare. Ed è in questo contesto che si inserisce il nuovo complesso residenziale Corte del Cinghio a Parma.

Il concept alla base di tutto è: fuori dal caos, dentro la città. L’intervento immobiliare, infatti, è nel cuore del parco del Cinghio, un’area ben collegata al centro della città, ma al tempo stesso fuori dal caos e dal traffico. Un’area, questa, interessata da una riqualificazione edilizia che nei prossimi mesi vedrà la zona diventare un punto di aggregazione per bambini, giovani, famiglie e anziani.

L’intervento immobiliare vedrà la costruzione di 8 palazzine, ognuna delle quali ospiterà diverse soluzioni abitative (bilocali, trilocali e quadrilocali di varia metratura), tutte con il preciso intento di essere sicure, confortevoli, ecosostenibili.

Le Palazzine di Corte Cinghio




Grande attenzione ai temi green, sia dal punto di vista del basso impatto ambientale che per quanto riguarda gli spazi verdi. L’efficientamento energetico si traduce in impianti fotovoltaici, postazioni di ricarica per veicoli elettrici, ottima coibentazione, totale eliminazione delle caldaie e delle emissioni di CO2 nell’atmosfera. Un’elevata prestazione energetica (classe A4) per palazzine NZEB (Nearly Zero Energy Building).

Gli spazi verdi sono il leitmotiv di tutto il progetto: le logge delle palazzine cono state studiate per accogliere alberi, piante, orti e creare l’effetto di verde verticale; è stato previsto anche un ampio spazio esterno riservato ad aiuole, arbusti e alberi. Un polmone verde nel cuore della città.

Isotex, soluzioni per la bioedilizia

Tra i fornitori siamo stati scelti anche noi di Isotex. Per la realizzazione delle soluzioni abitative sono stati impiegati i nostri blocchi in legno cemento: HDII 44/20 grafite Neopor®, HDIII 38/10 grafite Basf-Neopor®, HDIII 30/7 grafite Basf Neopor® e HB 30/19 per pareti interne. Prodotti in grado di garantire alte prestazioni in campo di isolamento termico e acustico, antisismico, resistenza al fuoco.



Un progetto, quello della Corte del Cinghio, a cui siamo orgogliosi di partecipare e che sposa i nostri principi di architettura sostenibile e bioedilizia. Da oltre 30 anni ci impegniamo in un processo produttivo a basso impatto ecologico per creare prodotti che favoriscano il risparmio energetico e che migliorino la qualità della vita abitativa.

Isotex per costruzioni a misura di uomo e di ambiente.

 

Scopri le soluzioni Isotex su EdilBIM

Pubblicato in Comunicati stampa

Il Tar Campania, con la sentenza 1419/2020 ha spiegato cosa accade al permesso  di costruire in caso di sequestro del cantiere e sospensione dei lavori.

Lavori ediliziaIl caso in esame riguarda un'impresa a cui era stato posto a sequestro il cantiere. Come da prassi, allo scadere dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori e dunque la consegna del cantiere, il Dirigente del Settore Tecnico ed Urbanistica del Comune di Salerno aveva disposto la decadenza del permesso di costruire. L'imprenditore avrebbe dunque dovuto presentare un'istanza per ottenere una proroga del permesso.
L'impresa invece, impossibilitata a proseguire i lavori a causa del sequestro, aveva presentato ricorso.
Il Tar Campania si è dunque espresso a favore dell'impresa, dichiarando illegittima la decadenza del permesso di costruire da parte del Comune di Salerno,  basandosi sui seguenti elementi:
• dal sequestro penale del cantiere deriva una causa automatica sospensione del termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire;
• il sequestro penale dell’immobile delegittima l’imprenditore dal poter presentare un’istanza di proroga;
• a decorrere dalla data del sequestro, i lavori non possono proseguire senza incorrere in responsabilità penali;
• la decadenza del permesso di costruire è infatti un provvedimento tipico, in cui devono essere verificati soltanto i presupposti tassativamente previsti dall’art. 15 del dpr 380/2001.

I giudici hanno dunque concluso ricordando proprio che l'articolo 15 del Testo Unico dell'edilizia afferma che: “la proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Normativa

ENEA TerremotiA pochi giorni dall’anniversario del sisma del 30 ottobre 2016, la scossa più forte mai registrata in Italia dopo quella del 1980 in Irpinia, ENEA presenta un brevetto per realizzare edifici ex novo “a danno zero” e per ricostruire in sicurezza i centri storici, sviluppato in collaborazione con Tekva, azienda toscana che opera in Italia e all’estero nel mercato delle opere civili. Si tratta di una piattaforma in cemento armato, alleggerita mediante tubi in vetroresina, che consente di abbattere fino all’80% gli effetti delle scosse sismiche sugli edifici, con tempi di costruzione ridotti e a costi competitivi, rispettando l’assetto urbanistico e architettonico dei centri urbani preesistenti. Oltre al vantaggio dell’isolamento sismico, il sistema offre la possibilità di utilizzare i tubi per il passaggio dei servizi (acquedotto, fognature, gas, impianti elettrico e telefonico, teleriscaldamento) rendendone semplici ed economiche l’installazione, l’ispezione e la manutenzione.
“Il sistema brevettato da ENEA e Tekva consente a tecnici e amministratori locali di prendere in considerazione la possibilità di ricostruire “come era” e, laddove possibile, “dove era” e per questo può essere una soluzione efficace per la ricostruzione di centri storici al fine di conservarne la memoria storica come, ad esempio, nei casi dei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto”, spiega Paolo Clemente, dirigente di ricerca dell’ENEA. “Sul basamento, di superficie anche molto grande, si possono riprodurre gli edifici preesistenti di qualsiasi tipologia e materiali e anche aggregati edilizi complessi di forma irregolare”.

A livello operativo, dopo l’esecuzione dello scavo nell’area d’interesse, si realizza un basamento di cemento armato, alleggerito con tubi in vetroresina o altro materiale. All’interno del basamento, tra la parte inferiore poggiata sul terreno e quella superiore, che sosterrà le costruzioni, vengono inseriti i dispositivi di isolamento sismico al fine di ‘disaccoppiare’ il moto dell’edificio da quello del terreno. Completano l’opera pareti perimetrali connesse alle parti inferiori dei tubi e altre pareti connesse alle parti superiori ed eventuali ulteriori dispositivi di dissipazione.
“La realizzazione del basamento è semplice e veloce. In generale, con l’isolamento sismico si spende di più in fondazione ma si recupera in elevazione perché le strutture sovrastanti saranno progettate e costruite per sopportare azioni sismiche molto ridotte e, pertanto, con risparmi significativi dovuti sia alla minore quantità di materiale che alla maggiore semplicità dei dettagli costruttivi. L’isolamento sismico è addirittura competitivo rispetto alle tecniche tradizionali, almeno in zone a media e alta sismicità”, conclude Clemente.
ENEA TerremotiPer supportare la ricostruzione nei 138 comuni danneggiati dal terremoto, in collaborazione con CNR-IGAG, INGV e Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, ENEA ha curato la raccolta di 12 articoli scientifici dedicato alla stima della pericolosità sismica del territorio per lo Speciale del Bulletin of Earthquake Engeneering, dal titolo “Seismic Microzonation of Central Italy following the 2016-2017 Seismic Sequence” Issue editors Salomon Hailemikael Sara Amoroso Iolanda Gaudiosi (Vol. 18, Issue 12, Springer - https://link.springer.com/journal/10518/volumes-and-issues/18-12).
Gli studi sono stati realizzati nell’ambito delle attività per la Microzonazione sismica dell’Italia centrale coordinata dal Centro per la Microzonazione Sismica (CentroMS) e finanziata dal Commissario di Governo per la ricostruzione, che ha coinvolto 114 gruppi di professionisti e oltre 100 ricercatori, tra cui gli esperti dell’ENEA. Il CentroMS raccoglie i maggiori enti di ricerca e dipartimenti universitari con l’obiettivo di fornire supporto scientifico e tecnico ai soggetti interessati alla microzonazione sismica e alle sue applicazioni, alla pianificazione urbanistica e alle problematiche geologiche, geotecniche e geofisiche connesse all’emergenza sismica.
“Le caratteristiche geologico-geotecniche dei siti possono concorrere a modificare sensibilmente lo scuotimento sismico atteso alla fondazione e determinare altri effetti indesiderati come frane, cedimenti, liquefazione del terreno”, spiega Salomon Hailemikael del Laboratorio Tecnologie per la DInamica delle Strutture e la PREVenzione del rischio sismico e idrogeologico dell’ENEA, e per questo la microzonazione sismica è di fondamentale importanza per ottenere una vera e propria “fotografia” delle aree a maggior pericolosità, utile per la pianificazione e la ricostruzione in sicurezza”.

ENEA Terremoti

Brevetti e studi dell’ENEA si inseriscono nel contesto delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico realizzate dall’Agenzia per la PA, le imprese e i cittadini al fine di garantire: supporto nella valutazione di politiche, piani e strategie per l’adattamento e la mitigazione dei rischi derivanti da cause naturali e antropiche, con particolare riferimento ad eventi estremi, come quelli sismici; modelli e sistemi per l’analisi e per lo sviluppo di scenari di valutazione degli impatti antropici e la riduzione dei rischi naturali sia in ambito locale sia su scala nazionale per interventi di risanamento e di policy; tecnologie antisismiche innovative ad edifici civili ed industriali, al patrimonio storico-culturale e monumentale.

 

Fonte: ENEA

Pubblicato in Edilizia & Materiali

Nella sentenza 1291/2020 il Tar Campania ha dichiarato che le costruzioni illegittime vanno rimosse e il Comune non ha alcun obbligo di comunicarle l'avvio della demolizione.

Ruspe demolizione
Il caso di cui si è occupato il Tar Campania riguarda il contenzioso tra il Comune di Montecorice e un privato, proprietario di un abuso edilizio. Il Comune aveva dunque imposto la demolizione di tale abuso e il proprietario aveva fatto ricorso a tale procedimento poiché non era stato anticipatamente comunicato l'avvio del provvedimento e che le opere ritenute abusive sarebbero comprese nel glossario degli interventi di edilizia libera.
Il Tar si è dunque espresso a favore del Comune di Montecorice, il quale essendo soggetto a vincolo paesaggistico rende tutti gli interventi non conservativi soggetti a rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Nel caso in esame tali interventi sono la realizzazione di una tettoia aggiunta al corpo edilizio originario e di un rivestimento in pietra  e  mattoni  della  facciata  esterna  dell’edificio.
Quindi, nonostante tali interventi non richiedano urbanisticamente il permesso di costruire, costituisco abuso edilizio poiché privi di autorizzazione paesaggistica, comportando quindi la sanzione demolitoria.
Inoltre, il Tar afferma che tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, quali atti vincolati, non richiedono alcuna valutazione alla demolizione.
In conclusione, mancando l’autorizzazione paesaggistica, nessuna allegazione in sede procedimentale da parte del proprietario, diversa dall’esibizione di detto titolo, avrebbe potuto determinare un esito diverso del procedimento, con la conseguenza che l’omessa comunicazione del procedimento di demolizione non produce effetti invalidanti sul provvedimento impugnato.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Edilizia & Materiali

Pergotende

Il Tar Umbria con la sentenza 310/2020 spiega le differenze tra un intervento di edilizia libera e uno che crea una trasformazione permanente.
Difatti l’installazione di una pergotenda retrattile è un intervento di edilizia libera, ma in certi casi può richiedere il permesso di costruire. Il caso riguarda un contenzioso tra il gestore di un ristorante e il Comune per l’installazione di una pergotenda retrattile installata nel terrazzo di pertinenza del ristorante.

Il gestore sosteneva che l'installazione rientrasse negli interventi di edilizia libera e che non richiedeva alcun titolo abilitativo. Al contrario il Comune, sosteneva che tale installazione portava alla creazione di un nuovo locale, con impatto volumetrico, incidente in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio. Di conseguenza tale intervento richiedeva il permesso di costruire.

Sulla base di ciò il Comune aveva ordinato la rimozione della pergotenda e il ripristino dello stato dei luoghi.

I giudici hanno dunque accertato che la pergotenda era stata realizzata ad unica falda, con altezze variabili da circa 3,10 metri in gronda ai circa 3,85 metri al colmo. Inoltre, si evince che i tre lati verticali liberi erano inoltre stati coperti con teli in pvc retrattili, sorretti da una struttura in acciaio e alluminio ancorata tramite staffe al solaio ed agli elementi verticali in muratura perimetrali del terrazzo. La creazione del nuovo locale è determinato dall'installazione di due porte d'uscita di sicurezza con maniglione antipanico, impianto di illuminazione tramite piantane e di condizionamento tramite splitter.

Nel contenzioso, il Tar Umbria ha giudicato tali interventi incompatibili con l'attività di edilizia libera. Dopo aver accertato l’utilizzo non precario e stagionale della struttura quindi, il Tar ha dato ragione al Comune e respinto il ricorso del gestore contro l’ordine di demolizione.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Normativa

Decreto semplificazioni

Con il Decreto Semplificazioni vengono apportate delle modifiche al Testo Unico Edilizia, al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie, riducendo anche gli oneri a carico di imprese e di cittadini, assicurando in questo modo il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e promuovendo lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana.

Nell'ambito delle demolizioni e ricostruzioni di edifici il nuovo articolo 2-bis, comma 1-ter afferma che:

"In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti."

Questo significa che mentre ad oggi in caso di ricostruzione post demolizione si può agire in due modi, rispettare le distanze preesistenti, tuttavia conservando l'aria di sedime, il volume e l'altezza della costruzione originaria, oppure “spostare” l'edificio, aumentare volume o altezza, rispettando le prescrizioni sulle distanze vigenti al momento della nuova costruzione; con il nuovo decreto si ottiene una maggiore libertà di modificare nella ricostruzione volumi e dimensioni della sagoma mantenendo le prescrizioni preesistenti.
Di conseguenza, sull'articolo 3, comma 1 lettera d, il DL modifica la definizione di interventi di ristrutturazione edilizia, includendovi “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.”

Un'altra modifica interessante è la possibilità di modificare i prospetti degli edifici in maniera più semplice e rapida, classificando tali interventi come opere di manutenzione straordinaria. Questo nel caso in cui tali modifiche risultino indispensabili a garantire l'agibilità o l'accessibilità delle unità immobiliari. Differentemente le modifiche in facciata non legate ad agibilità o accessibilità si qualificano come ristrutturazione edilizia.

Il DL Semplificazioni inoltre, prevede la possibilità di chiedere la proroga della validità dei titoli edilizi, prima che siano decorsi i termini per l’inizio (un anno dal rilascio del titolo) o per la fine dei lavori (tre anni dal rilascio del titolo). Questo significa che il privato può chiedere una proroga dei titoli edilizi attraverso una semplice comunicazione allo sportello unico comunale prima della scadenza dei termini.
Ad oggi tutte le modifiche apportate al Testo Unico Edilizia dal Decreto Semplificazioni sono in corso di revisione presso il Ministero delle Infrastrutture.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Normativa

IsotexI tristi eventi che sono accaduti quest’anno e che ci hanno costretto in casa per la quasi totalità del nostro tempo, hanno evidenziato con forza quanto sia importante per il nostro benessere e per la nostra salute che il luogo dove abitiamo sia salubre e confortevole.

Anche prima di questa emergenza, le stime riportavano che mediamente una persona passasse l’80-90% del suo tempo in luoghi chiusi: uffici, fabbriche, abitazioni…Quindi costruire edifici, per prima cosa rispettosi della nostra salute, e poi rispettosi anche dell’ambiente deve essere assolutamente prioritario.

La nostra azienda ha lavorato costantemente per perseguire questo obiettivo, mettendo a punto un metodo costruttivo che garantisse un elevato comfort abitativo unito a un ingente risparmio energetico che permette un grande risparmio di risorse e quindi un minor inquinamento ambientale.

INERZIA TERMICA: FRESCO D’ESTATE E CALDO D’INVERNO, RISPARMIANDO
Grazie alla struttura e ai materiali dei nostri blocchi e solai in legno cemento, le case costruite in Isotex hanno un’inerzia termica eccezionale in grado di ridurre al minimo, all’interno dell’abitazione, la variazione di temperatura che si ha abitualmente durante l’arco della giornata. Questa caratteristica permette di mantenere costante la temperatura all’interno dell’abitazione sia in inverno che in estate riducendo moltissimo i consumi per riscaldamento e raffrescamento. Inoltre le pareti in blocchi Isotex sono state testate alla impermeabilità dell’aria e alla permeabilità al vapore con ottimi risultati. Questo significa che non ci sono né fuoriuscite di aria dalle pareti, con dispersioni di calore, né la formazione di condensa e di muffe.


ISOLAMENTO ACUSTICO IN CLASSE I°
Inoltre la tecnologia Isotex propone prodotti e soluzioni tecniche all’avanguardia per isolare gli ambienti dai rumori. L’abbinamento calcestruzzo e legno cemento, che forma la parete portante Isotex, è studiata per assorbire rumori a diverse frequenze in quanto il legno cemento è un materiale fibroso e il calcestruzzo assicura massa. Grazie a queste particolari caratteristiche, con le soluzioni e i prodotti Isotex, si raggiunge la Classe I che è la migliore prestazione che si può raggiungere in termini di insonorizzazione delle pareti (isolamento acustico).

Comfort Isotex


ECOSOSTENIBILITÀ E MATERIALI NATURALI
Ultima cosa, ma non meno importante, chi sceglie Isotex ha scelto di rispettare l’ambiente. Infatti architettura sostenibile ed ecologia sono aspetti fondamentali per Isotex. I nostri prodotti sono progettati seguendo i principi della bioedilizia: materie prime naturali e di qualità, un processo produttivo a basso impatto ecologico per ottenere un prodotto che favorisce la salute dell’uomo e del nostro pianeta.

Sostenibilità

Pubblicato in Comunicati stampa

TettoiaIl TAR Campania-Napoli fornisce chiarimenti sulle condizioni che determinano la necessità del permesso di costruire per l’installazione di una tettoia, attribuendo particolare rilevanza alle dimensioni della stessa.

Nella fattispecie la ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione, intimata ai sensi dell’art. 27 D.P.R. 380/2001, di alcune opere costruite in assenza di titolo edilizio. Nel dettaglio si trattava di un manufatto con struttura portante in ferro dell’estensione di circa 80 mq poggiato su una piattaforma di calcestruzzo e di un’adiacente tettoia di 20 mq. La ricorrente sosteneva, per quanto riguarda la tettoia, che si trattasse di opera pertinenziale rientrante nel regime dell’attività edilizia libera.

Posto che il manufatto costituiva senz’altro una “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, e come tale integrava l’abuso edilizio, il TAR Campania-Napoli 04/05/2020, n. 1623 ha confermato anche l’abusività della tettoia, ritenendola soggetta al permesso di costruire.

In proposito i giudici amministrativi hanno richiamato alcuni precedenti del Consiglio di stato secondo i quali:

- non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il permesso di costruire e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare come essa sia stata realizzata. Ed infatti a tal fine è necessario verificare nello specifico se essa possa rientrare nell’attività edilizia libera quale “elemento di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 380/2001, lett. e-quinquies (nel testo novellato dall’art. 3, D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222, comma 1, lett. b), n. 3) o se, invece, essa sia una "nuova costruzione" ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e), assoggettata, come tale, al regime del permesso di costruire (C. Stato 09/10/2018, n. 5781);

- la natura pertinenziale va riconosciuta alle sole opere che, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non siano valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono. La nozione di “pertinenza urbanistica”, infatti, è meno ampia di quella definita dall'art. 817, Cod. civ. e dunque non può consentire la realizzazione di opere di grande consistenza soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato principale (C. Stato 06/02/2019, n. 904; C. Stato17/05/2010, n. 3127).

Ne deriva in particolare che gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono.
Viceversa tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlativo aumento del carico urbanistico.

Sulla base di tali considerazioni il TAR ha ritenuto che, data l’”ampia estensione” (20 mq) della tettoia che comportava una rilevante alterazione della sagoma dell’edificio, nel caso di specie fossero presenti i caratteri di una nuova costruzione da assoggettare al permesso di costruire.

Infine il TAR ha aggiunto che comunque la tettoia doveva considerarsi illegittima in quanto accessoria a un manufatto del tutto abusivo.

Sulla nozione di tettoia ai fini della necessità del permesso di costruire si veda anche la Nota: Chiarimenti sulla nozione di tettoia “aperta” o “chiusa” e titoli abilitativi necessari e la Nota: Realizzazione di una tettoia o pensilina e qualificazione come pertinenza.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

Oneri accessoriSecondo il Consiglio di Stato gli oneri concessori vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria.


CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN CASO DI SANATORIA EDILIZIA
Ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.P.R. 380/2001, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di intervento che, se regolare, sarebbe stato escluso dal contributo, in misura pari a quella prevista dall'art. 16, D.P.R. 380/2001. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

FATTISPECIE
Nel caso di specie il ricorrente contestava la sentenza del TAR che, in relazione a tre pratiche di condono edilizio, sosteneva che gli oneri concessori dovessero essere calcolati in base alle tabelle vigenti al momento della presentazione della domanda di sanatoria (momento in cui andava versata la quota di anticipazione) ed escludeva l’applicazione di eventuali future revisioni delle tariffe da parte dei singoli Comuni. Il TAR interpretava in tal senso l’art. 6, comma 3 della L.R. Campania n. 10/2004 che stabilisce che gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di condono sono aumentati del cento per cento rispetto alla “misura stabilita dalla disciplina vigente”.

PRINCIPI ESPRESSI DAL CONSIGLIO DI STATO
Al riguardo il C. Stato 27/04/2020, n. 2667 ha affermato che gli oneri concessori vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria e non della presentazione della domanda. Tale principio trova fondamento:
- in primo luogo, nell’applicazione del canone tempus regit actum, perché è soltanto con l’adozione del provvedimento di sanatoria che il manufatto diviene legittimo e, quindi, concorre alla formazione del carico urbanistico che costituisce il presupposto sostanziale del pagamento del contributo e
- in secondo luogo, su considerazioni di ordine teleologico, in quanto consente di meglio tutelare l’interesse pubblico all’adeguatezza della contribuzione rispetto ai costi reali da sostenere.

CONCLUSIONI
Sulla base di tale principio il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso ritenendo che per “misura stabilita dalla disciplina vigente”, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L.R. Campania n. 10/2004, doveva quindi intendersi quella stabilita dalle tabelle che erano in vigore al momento della definizione del procedimento di sanatoria.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Edilizia & Materiali
Pagina 1 di 2