Penta Italpannelli

PANNELLO DA COPERTURA PENTA
Il Penta è uno dei prodotti di punta Italpannelli, è un pannello sandwich autoportante. Viene realizzato in modo da essere strutturato con uno strato isolante in schiuma poliuretanica, rivestito da entrambi i lati con dei rivestimenti in lamiera metallica in profilato con 5 greche.

Questa tipologia di pannelli è ideale per la realizzazione di nuovi stabili, o per il rifacimento di coperture usurate e da sostituire.

Ha la caratteristica di essere coibentato, si presta a coperture per l’edilizia industriale, commerciale o civile, può essere utilizzato su pendenze con minimo il 7%.


PANNELLO DA COPERTURA AGROPANEL
Agropanel, è un pannello sandwich costituito da una copertura in schiuma poliuretanica. Le sue caratteristiche sono state progettate appositamente per ambienti destinati all’allevamento animale.Agropanel Italpannelli



I materiali che costituiscono il pannello si dividono in una lastra interna in P.R.F.V. color bianco latte, protetta sul lato a vista da uno strato di resina; ed il supporto esterno realizzato in acciaio o alluminio, con varie tipologie di preverniciatura (Poliestere, Super Poliestere, P.V.D.F., Granite HDX o Magnelis Naturale). Agropanel è stato studiato per gli ambienti più ostici, pendenze fino al 7%, inoltre risulta inattaccabile dagli agenti chimici e batterici. Fondamentale per il settore in cui viene utilizzato è la caratteristica di resistenza al contatto con urea ed ammoniaca, spesso fonti di usura. Risulta inattaccabile da ogni tipologia di esalazione industriale.

 

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Pubblicato in Comunicati stampa

Pergotende

Il Tar Umbria con la sentenza 310/2020 spiega le differenze tra un intervento di edilizia libera e uno che crea una trasformazione permanente.
Difatti l’installazione di una pergotenda retrattile è un intervento di edilizia libera, ma in certi casi può richiedere il permesso di costruire. Il caso riguarda un contenzioso tra il gestore di un ristorante e il Comune per l’installazione di una pergotenda retrattile installata nel terrazzo di pertinenza del ristorante.

Il gestore sosteneva che l'installazione rientrasse negli interventi di edilizia libera e che non richiedeva alcun titolo abilitativo. Al contrario il Comune, sosteneva che tale installazione portava alla creazione di un nuovo locale, con impatto volumetrico, incidente in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio. Di conseguenza tale intervento richiedeva il permesso di costruire.

Sulla base di ciò il Comune aveva ordinato la rimozione della pergotenda e il ripristino dello stato dei luoghi.

I giudici hanno dunque accertato che la pergotenda era stata realizzata ad unica falda, con altezze variabili da circa 3,10 metri in gronda ai circa 3,85 metri al colmo. Inoltre, si evince che i tre lati verticali liberi erano inoltre stati coperti con teli in pvc retrattili, sorretti da una struttura in acciaio e alluminio ancorata tramite staffe al solaio ed agli elementi verticali in muratura perimetrali del terrazzo. La creazione del nuovo locale è determinato dall'installazione di due porte d'uscita di sicurezza con maniglione antipanico, impianto di illuminazione tramite piantane e di condizionamento tramite splitter.

Nel contenzioso, il Tar Umbria ha giudicato tali interventi incompatibili con l'attività di edilizia libera. Dopo aver accertato l’utilizzo non precario e stagionale della struttura quindi, il Tar ha dato ragione al Comune e respinto il ricorso del gestore contro l’ordine di demolizione.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Normativa

Cappotto termicoDal mese di marzo è stata recepita la Direttiva Europea 2018/844, che impone ai nuovi edifici costruiti nei Paesi dell’Unione Europe di essere a energia quasi zero (NZEB: Near Zero Emission Buildings). In pratica le nuove strutture dovranno essere costruite in modo da presentare un fabbisogno energetico molto basso, da coprire con energia proveniente da fonti rinnovabili. Questa misura è stata presa per contrastare l’inquinamento dell’aria da polveri sottili, cui contribuisce anche il riscaldamento degli edifici.

L’utilizzo in edilizia di manufatti e sistemi in EPS, polistirene espanso sinterizzato, facilita il raggiungimento di questo obiettivo e le aziende iscritte ad AIPE, Associazione Italiana Polistirene Espanso, producono i manufatti utilizzabili per realizzare edifici nZEB, in diverse parti dell’edificio, in particolare tetto e pareti.

Il tetto è un elemento veramente importante nel bilancio termico di un edificio. Il calore, infatti, tende a muoversi verso l’alto e oltre un terzo dell’energia si disperde attraverso una copertura mal isolata. Se questa, al contrario, è ben protetta, permette non solamente un elevato comfort abitativo, ma anche un buon risparmio energetico: la richiesta di combustibile è minore, le emissioni di biossido di carbonio sono inferiori e si riducono i costi di riscaldamento.

Il tetto a falde termoisolato, attraverso l’impiego di lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato, può costituire un sistema in grado di fornire risposte valide ed economiche. Chiamato anche “a copertura discontinua”, il tetto a falde termoisolato è costituito da un insieme di strati ed elementi funzionali che soddisfano i requisiti della copertura. Può presentare o meno uno strato di ventilazione. Nel primo caso la copertura regola anche il comportamento termoigrometrico; nel secondo controlla solo la trasmissione del calore.

Cappotto termico

Le coperture possono essere anche di tipo continuo. Si tratta in questo caso di un sistema costituito da diversi strati che ha la funzione di assicurare la tenuta all’acqua. Le coperture continue sono essenziali soprattutto nei tetti piani, cioè con un’inclinazione inferiore al 5%.

L’EPS, sotto forma di lastre, viene impiegato anche nelle pareti verticali esterne e interne, per la sua capacità di isolare sia da un punto di vista termico, che acustico.  Nell’isolamento delle pareti, l’EPS può essere impiegato da solo o come parte integrante di sistemi più complessi, quali il capotto (ETICS) e il sistema ICF-SAAD (Insulated Concrete Forms – Sistemi Ad Armatura Diffusa).

Parlando di cappotto, oltre l’80% degli edifici dotati di cappotto utilizza l’EPS come materiale isolante. Questo manufatto è disciplinato da diverse norme tecniche che ne sanciscono le proprietà e caratteristiche tecniche.

I sistemi ICF-SAAD, invece, sono caratterizzati da una struttura a setti portanti in cemento armato, isolati con “casseri a rimanere” in polistirene espanso. Essi coniugano la resistenza meccanica del calcestruzzo gettato in opera con la capacità di isolamento termico dell’EPS, posto sia sulla faccia interna che su quella esterna del fabbricato. Questi sistemi, oltre ad isolare termicamente, permettono di realizzare strutture monolitiche altamente performanti grazie alla sinergia tra la resistenza alla compressione del calcestruzzo e alla trazione dell’acciaio. Questo garantisce una grande affidabilità strutturale anche in condizioni limite, come le sollecitazioni improvvise, violente e imprevedibili che si sviluppano durante il sisma. Gli edifici realizzati con questo sistema, infatti, rispondono adeguatamente alla legislazione nazionale vigente in materia.

 

Fonte: FEL - Edilizia Leggera

Pubblicato in Edilizia & Materiali

RC ProfessionaleEsaminiamo in quali casi scatta l’obbligo di attivare una polizza di RC professionale per i professionisti iscritti agli albi. Dettagli su casi particolari: professionista occasionale, dipendente, collaboratore, socio di società di ingegneria o società tra professionisti, CTU, docente o ricercatore.

La polizza di RC professionale è finalizzata - secondo le norme legislative che ne hanno previsto l’obbligo - a coprire i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale (vedi L’assicurazione RC professionale, ratio dell’obbligo e conseguenze della mancanza).

L’obbligo - rilevante sia sul piano contrattuale (privatistico) che sul piano disciplinare (pubblicistico) - va dunque correlato all’esistenza di un’attività professionale, tramite la quale, anche occasionalmente, il professionista svolga una prestazione nei confronti di un committente pubblico o privato.
Ne consegue in termini pratici che destinatari dell’obbligo non risultano indistintamente tutti i professionisti iscritti agli Albi, ma solamente coloro i quali esercitino la professione:
- in modo effettivo (che abbiano cioè almeno un cliente),
nonché
- in forma autonoma (che si possano cioè qualificare come “liberi professionisti” e non esercitino invece come lavoratori dipendenti pubblici o privati).
In pratica, e prescindendo dalla natura dal soggetto committente nonché dalla tipologia della prestazione svolta, quando un professionista iscritto all’Albo di riferimento della categoria esegua in proprio un’attività di carattere professionale, sarà tenuto a munirsi di idonea polizza assicurativa, dando altresì prova della effettiva esistenza e consistenza della polizza stessa.

Sono tuttavia molte le casistiche che si possono presentare nella pratica, in relazione alle quali si forniscono di seguito maggiori dettagli.

Professionista che esercita in forma saltuaria e occasionale
L’obbligo di assicurazione si ravvisa anche per i professionisti che esercitano in forma saltuaria oppure occasionale, anche se nei confronti di parenti o amici e anche se non viene percepito alcun compenso a fronte della prestazione (laddove questo sia consentito e ferme restando le implicazioni deontologiche delle prestazioni professionali gratuite).

Professionista dipendente pubblico o privato
Il professionista che svolga la propria attività con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato non è tenuto alla stipula di una personale polizza assicurativa.
Quanto sopra, anche nel caso in cui l’attività del professionista abbia una rilevanza esterna [N=A], posto che il professionista stesso non risulti direttamente titolare dell’incarico ricevuto. In altri termini, viene meno in questi casi il presupposto dell’assunzione della titolarità dell’incarico professionale, dal quale sorge correlativamente l’obbligo di assicurazione.
Toccherà viceversa al datore di lavoro assumere l’onere della copertura assicurativa. A tal riguardo è necessario che la polizza del datore di lavoro dia evidenza esplicita che la copertura si estende anche al dipendente/professionista che svolge attività con rilevanza esterna. Il vincolo di dipendenza richiede la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Professionista dipendente che esercita anche la libera professione
In questi casi (posto che il rapporto di lavoro dipendente preveda la possibilità di svolgere attività professionale autonomamente, quindi ad esempio nel caso di dipendenti pubblici che si tratti di attività lavorativa svolta in regime di part time non superiore al 50%), scatta l'obbligo della polizza assicurativa a copertura dell’attività svolta fuori dal rapporto di subordinazione.

Collaboratore di uno studio in via continuativa
La posizione di un professionista che collabora in maniera stabile e continuativa con uno studio varia a seconda della tipologia contrattuale in base alla quale è impostato il rapporto (con partita Iva, rapporto di consulenza esterna, rapporto di lavoro dipendente).
A fronte di attività di collaborazione svolta in regime di partita Iva o comunque di consulenza esterna, il professionista deve essere dotato di polizza professionale che lo tenga indenne verso il suo unico committente (ovvero lo studio tecnico per cui presta l’opera).
Peraltro in questi casi, qualora il collaboratore/consulente dello studio figuri nominalmente tra i sottoscrittori di elaborati progettuali o altre prestazioni con rilevanza esterna, è legittimo ipotizzare che al momento dell’instaurazione del rapporto di collaborazione o di consulenza si possa concordare anche un’estensione al collaboratore della copertura assicurativa già attivata per il titolare dello studio (o i titolari dotati del potere di firma).
Al collaboratore che opera come dipendente si estendono invece in toto le considerazioni già svolte in precedenza.

Società di ingegneria o società tra professionisti (STP)
Quali soggetti unitari e autonomi, le società di ingegneria e le STP sono tenute alla sottoscrizione della polizza assicurativa che copra l’attività professionale della società stessa.
I soci singoli risultano coperti dalla polizza della società, fatta eccezione per gli incarichi eventualmente assunti a titolo personale o comunque in nome e conto diverso da quello della società. Se il singolo socio svolge attività in via esclusiva all’interno della società e per conto di questa, non sarà quindi necessario che si doti di una polizza supplementare.
La previsione di polizza di assicurazione deve risultare a livello statutario.

Professionista che assume incarico di Consulente tecnico d’ufficio (CTU)
L’incarico di CTU conferito da un Tribunale nell’ambito di una procedura giudiziaria risulta pienamente soggetto all’obbligo assicurativo, dal momento che il CTU, pur nella sua qualità di organo ausiliario del giudice, assume nei confronti delle parti la responsabilità civile professionale per la corretta esecuzione dell’incarico.
Tale responsabilità nei confronti delle parti, pur non originando da un rapporto contrattuale direttamente instaurato con le stesse (poiché in questi casi tecnicamente il committente è il Tribunale), si configura sulla base del generale dovere di diligenza riferito prestazione professionale richiesta, dalla cui violazione discende un diritto al risarcimento nei confronti del soggetto danneggiato (nella fattispecie della parte che dimostri di aver subito un pregiudizio per effetto dell’attività svolta dal CTU).

Professionista che svolge attività di docenza o ricerca
Se l’attività di docenza e ricerca sono svolte nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (ad esempio nei confronti di università, istituti scolastici, enti di ricerca, ecc.), valgono le considerazioni fatte in merito a questo.
Al contrario, si può ipotizzare che dalla docenza e dalla ricerca discendano forme di responsabilità professionale, qualora dalla non corretta esecuzione delle attività derivino pregiudizi per il cliente/committente. Ciò ad esempio in caso ritardi non giustificati nell’esecuzione dell’incarico, pertanto in base alle concrete modalità di effettuazione, e non invece sulla base del contenuto delle attività di docenza o di ricerca, la cui libertà e insindacabilità è da ritenersi garantita costituzionalmente.
Va precisato peraltro che tale responsabilità ha un carattere residuale rispetto alla responsabilità derivante dal mancato rispetto delle condizioni di svolgimento dell’incarico stabilite in via contrattuale.
La convegnistica, al contrario, non prevede per sua natura obblighi di copertura assicurativa.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Varie

wierer 1I tetti a bassa pendenza sono particolarmente soggetti alle infiltrazioni causate dalla risalita dell’acqua sospinta dal vento o dall’accumulo generato dalla formazione di ghiaccio che ne ostacola il corretto deflusso, il cosiddetto 'effetto diga'.

Per assicurare un efficiente smaltimento delle acque meteoriche e mantenere inalterata la funzionalità della copertura di un edificio, è necessario scegliere una soluzione di elevata qualità specificamente progettata per questa applicazione.

Coppo Titan®è la tegola studiata e sviluppata da Wierer per grandi superfici a basse pendenze.
Leggero, robusto e resistente, è appositamente creato per pendenze fino a 5,7° (10%), ideale per soddisfare le esigenze tecniche ed estetiche sia dell’edilizia residenziale (condomini, villette a schiera o singole) sia di edifici commerciali o industriali.

Il suo profilo tradizionale e l’ampia superficie, disponibile in tre differenti varianti cromatiche (Copporosso, Striato Cotto e Granito), permettono di realizzare coperture capaci di integrarsi perfettamente con l’ambiente che le circonda.

Pubblicato in Comunicati stampa