Messa in sicurezzaEntro il 15/01/2020 gli enti locali possono presentare la richiesta di attribuzione di un contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

L’art. 1, comma 51, della Legge di bilancio 2020 (L. 27/12/2019, n. 160), prevede l'assegnazione di contributi agli enti locali al fine di favorire gli investimenti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi ammontano a 85 milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro per l’anno 2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Ai sensi del comma 52, dell'art. 1, della Legge di bilancio 2020, gli enti locali devono comunicare le richieste di contributo (fino ad un massimo di 3 richieste per la stessa annualità) al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo.
La richiesta deve contenere:
- le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare;
- le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi.

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento tenendo conto del seguente ordine prioritario:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Il Decreto del Ministero dell’interno del 31/12/2019, pubblicato nella G.U. del 07/01/2020, n. 4, approva la modalità di certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2020, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ai suddetti interventi di messa in sicurezza.
In particolare, il Decreto specifica che i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, possono presentare la domanda relativa all’attribuzione dei contributi per l’anno 2020, tramite la modalità di certificazione approvata, presente nell’area riservata del Sistema certificazioni enti locali e accessibile dal sito web https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati.

Gli enti locali devono presentare telematicamente la richiesta di contributo, munita di firma digitale, entro il termine perentorio delle ore 24,00 del 15 gennaio 2020.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Sicurezza

Efficienza energeticaIl DDL bilancio 2020, approvato dal Senato il 16/12/2019, prevede l'assegnazione ai comuni di 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate all'efficientamento energetico ed allo sviluppo territoriale sostenibile.

L'art. 1, commi da 29 a 37, del disegno di Legge di bilancio 2020 prevede l’assegnazione di contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, destinati ad opere pubbliche in materia di:
- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

I contributi sono attribuiti a ciascun comune sulla base della popolazione residente, come di seguito indicato:
- ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;
- ai comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
- ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000.

I contributi spettanti a ciascun comune devono essere attribuiti entro il 31/01/2020 con decreto del Ministero dell'interno, il quale assume altresì l'obbligo di comunicare a ciascun comune, entro il 10/02/2020, l'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

Si stabilisce l'obbligo per il comune beneficiario del contributo di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.
I contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari:
- per il 50%, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, e
- per il restante 50% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Sicurezza immobiliCon ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 24/08/2016, sono stati riaperti i termini per le domande dei contributi dell'INAIL per la messa in sicurezza di immobili e impianti ad uso produttivo.

L’agevolazione diretta alle imprese consiste in un contributo in conto capitale corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile.
Sono ammessi alle agevolazioni gli interventi di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti, finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori, relativi ad immobili destinati ad attività di impresa e/o produttiva. Si tratta di interventi di:
a) rafforzamento locale effettuati sulla base di un progetto redatto ai sensi delle NTC vigenti;
b) miglioramento sismico effettuati sulla base di un progetto redatto ai sensi delle NTC vigenti;
c) messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti.

L'Ord. P.C.M. 24/04/2018, n. 54, ha indicato i soggetti beneficiari delle agevolazioni, gli interventi e le spese ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi, i relativi controlli.

L'Ord. P.C.M. 10/07/2019, n. 82, in vigore dal 17/072019, ha poi disposto che i soggetti richiedenti che intendano usufruire dei contributi per le tipologie di interventi previste dall’Ord. P.C.M. 24/04/2018, n. 54, in possesso dei requisiti soggettivi ivi previsti, i quali non abbiano già presentato domanda per i medesimi interventi o che abbiano presentato domanda di contributo solo per il rafforzamento locale e non per il miglioramento sismico degli edifici, debbano inviare, entro il 30 Settembre 2019, una istanza preliminare di interesse a presentare la domanda di contributo.

Sulla base del numero delle istanze preliminari di interesse pervenute e dell’entità economica dei relativi interventi, il Commissario procederà all’emanazione di apposita ordinanza nella quale saranno fissate le percentuali di contribuzione sulla spesa ammissibile, gli importi massimi finanziabili nonché le eventuali integrazioni sulle domande già presentate.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Varie

“Occorre, subito, una proroga per la ricostruzione “leggera”, dato che il termine di scadenza al 31 dicembre 2018, per la richiesta di contributo di ricostruzione per gli edifici danneggiati dal sisma e classificati con danni lievi, “esito B”, già previsto dalla L. n. 205 del 27 Dicembre 2017 art. 1 co. 1120, lett. “a”, è stato prorogato alla data del 30 Giugno 2019 con D.L. n. 61 del 25 luglio 2018, art. n. 1, co. 2 bis”. Lo afferma il presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Teramo, Raffaele Di Marcello.

“Tale termine è stato indicato come perentorio e, quindi, c’è il rischio che non ci siano proroghe – avverte Di Marcello – ma sono pochissime le pratiche presentate, anche a causa di incertezze normative e, quindi, è necessario portare la scadenza almeno al 31 dicembre prossimo”.

Ma il presidente dell’Ordine lancia un altro appello: “Leggiamo di soggetti che, probabilmente in buona fede, affermano di avere la soluzione per la velocizzazione delle procedure e di altri che continuano ad addossare presunte colpe ai tecnici, che non presenterebbero pratiche corrette o non presenterebbero le integrazioni richieste. Credo che, in questo momento, non ci sia bisogno di estemporanee prese di posizione o ricette improbabili, che dimostrano, tra l’altro, di ignorare il lungo e continuo lavoro che le istituzioni, Ordini e Collegi professionali in primis, hanno svolto e stanno svolgendo a tutti i livelli, partecipando a tavoli di lavoro nazionali, regionali e locali; organizzando, insieme ad ANCE, momenti formativi per i tecnici; avanzando proposte normative ed operative.”

“Siamo vicini – continua l’Arch. Di Marcello – ai sindaci del cratere e a tutte le istituzioni, e continueremo a supportarle, pur nella schiettezza dei rapporti che, ad oggi, ha contraddistinto gli enti ordinistici. Solo uniti si riusciranno a superare le criticità che, da quasi tre anni, caratterizzano la ricostruzione e che, purtroppo, ancora permangono. Invitiamo, quindi, chiunque voglia collaborare a riportare la propria azione nell’ambito istituzionale, evitando spettacolarizzazioni utili solo a dare brevi momenti di notorietà a singoli soggetti.”

“Chiediamo, inoltre, a sindaci, al presidente della Provincia e al Governatore della Regione Abruzzo – conclude il Presidente degli Architetti – pur mantenendo alta l’attenzione sulla ricostruzione, di andare oltre la fase emergenziale portando avanti azioni strutturali per la rinascita dei territori dei crateri sismici 2009/2016, puntando al coordinamento delle attività post sisma e della pianificazione ordinaria. Occorre una strategia non solo per la ricostruzione ma per riportare vita e attività in Abruzzo e, in particolare, in tutti i Comuni della provincia di Teramo. I tecnici sono, come sempre, a disposizione, sia nell’emergenza che nella quotidianità; stà alla politica utilizzare, o meno, le nostre competenze.”

Pubblicato in Normativa
Venerdì, 28 Dicembre 2018 17:53

Contributi minimi 2019 in rate bimestrali

Contributi Minimi 2019Anche per il 2019 è possibile versare i contributi minimi in 6 rate bimestrali, anziché in 2 semestrali. Per chi desidera cogliere questa opportunità, le rate saranno di pari importo, senza interessi dilatori, con la prima scadenza stabilita al 28 febbraio e l’ultima al 31 dicembre 2019.
Novità: dal 2019, al fine di semplificare le operazioni di versamento delle rate, il pagamento avverrà solo attraverso disposizione permanente di bonifico (SDD) dal proprio conto corrente bancario, con IBAN comunicato in fase di richiesta.
Hanno accesso all’agevolazione tutti gli iscritti a Inarcassa, inclusi i pensionati: basta che ne facciano richiesta entro il 31 gennaio 2019, esclusivamente in via telematica, tramite l’apposita funzione disponibile alla voce "agevolazioni" del menù laterale di Inarcassa On line.

Pubblicato in Normativa
Lunedì, 01 Ottobre 2018 08:59

Bonus Casa 2019

Ecco le novità che riguardano ecobonus e ristrutturazioni

La legge di bilancio 2019 include anche una parte dedicata al Bonus Casa. Gli incentivi per i contribuenti riguardano l'ecoprestito, il bonus per ristruuturazione e quello per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

La Legge di Bilancio 2019, i così detti “bonus casa” saranno confermati e prorogati per altri tre anni.

La proroga dovrebbe riguardare tutte le detrazioni fiscali per i lavori in casa. Comprenderà l’ecobonus,  i bonus destinati all’acquisto di mobili e ai lavori di ristrutturazione.
Bonus casa: le novità previste

Il presidente della commissione industria del Senato, Gianni Girotto ha dichiarato che: “I bonus casa storicamente vengono prorogati solo di anno in anno. Questo non dà una prospettiva certa a cittadini e imprese. Noi, invece, vogliamo dare un orizzonte temporale più ampio, che arrivi fino al 2021“.

L’introduzione di un ecoprestito permetterebbe anche a chi non ha la liquidità necessaria di usufruire delle agevolazioni. In pratica, lo Stato sarà garante del contribuente che potrà chiedere un prestito ad un tasso più basso. Secondo lo stesso Girotto “È una forma di prestito nella quale un soggetto pubblico, come Cdp, dà ai cittadini a tasso agevolato una parte delle risorse necessarie ad avviare le opere oltre alla proroga, con la prossima legge di bilancio potrebbe“.

Il bonus per ristrutturare casa ha l’obiettivo di incentivare i lavori di ristrutturazione; lo Stato dovrebbe finanziare i progetti di ristrutturazione in modo tale che i contribuenti possano trovare la liquidità necessaria per attivare e completare i lavori. Il bonus è concesso ai proprietari delle abitazioni, ai nudi proprietari (coloro che hanno diritto di proprietà su un immobile, ma non il diritto usufruirne), ai titolari di un diritto reale di godimento, ai locatari e ai comodatari. L’incentivo permette di detrarre il 50% dell’importo speso, fino ad un massimo di 96mila euro.

Ci osno novità anche per quanto riguarda il bonus mobili ed elettrodomestici. La detrazione del 50% si può ottenere per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ ma solo se destinati per immobili in ristrutturazione.

fonte: news.fidelityhouse.eu

Pubblicato in Edilizia & Materiali

Presto operativa la possibilità di cumulare gratuitamente i contributi versati a Inarcassa con quelli versati ad altri fondi.

Più vicina la pensione per ingegneri e architetti, grazie al cumulo dei contributi: è stata infatti recentemente approvata, dai ministeri del Lavoro e dell’Economia, la delibera di Inarcassa (la gestione previdenziale a cui, appunto, sono iscritti gli ingegneri e architetti liberi ministeri del Lavoro e dell’Economia professionisti) che stabilisce le regole per chiedere il cumulo dei contributi versati a più fondi di previdenza.

Il cumulo, che consiste nella possibilità di sommare gratuitamente i contributi versati in più gestioni previdenziali, comprese, dal 2017 [1], anche quelle dei liberi professionisti, sinora, nonostante l’emanazione di una circolare di dettaglio dell’Inps [2], per questi ultimi soggetti è rimasto lettera morta: non basta, difatti, la sola circolare Inps, perché diventi operativo il cumulo, ma è necessaria la delibera della cassa professionale coinvolta, la sua approvazione da parte dei ministeri e, infine, una convenzione quadro tra la cassa professionale e l’Inps, attraverso l’Adepp (associazione degli enti previdenziali privati).

Un iter piuttosto articolato, che per gli ingegneri e gli architetti, grazie alla recente approvazione dei ministeri competenti della delibera Inarcassa, si sta per fortuna volgendo al termine: manca solo la convenzione, difatti, perché questi professionisti possano finalmente andare in pensione sommando i contributi presenti in casse diverse.

Ma procediamo per ordine e vediamo come funziona, per la pensione ingegneri e architetti, il cumulo dei contributi.

Indice

    1 Pensione col cumulo dei contributi
    2 Pensione ingegneri e architetti
    3 Pensione in cumulo ingegneri e architetti

Pensione col cumulo dei contributi

Innanzitutto, è necessario ricordare che con il cumulo dei contributi, ossia sommando gratuitamente contributi presenti in diversi fondi ai fini del diritto alla pensione, non è possibile ottenere qualsiasi tipo di trattamento, ma soltanto la pensione di vecchiaia ordinaria (con un minimo di 66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi), la pensione anticipata (con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), la pensione di inabilità e ai superstiti. Ogni gestione calcola la quota di pensione di competenza secondo le proprie regole, senza necessariamente applicare il ricalcolo del trattamento col sistema contributivo.

Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, però, alla maturazione dei requisiti appena esposti è possibile, come precisato dall’Inps [2], ottenere soltanto la quota di pensione maturata presso i fondi e le gestioni facenti capo all’Inps stessa (fondo pensione lavoratori dipendenti, commercianti, gestione separata…). Per ottenere la quota della pensione di vecchiaia maturata presso la cassa professionale, invece, devono essere soddisfatti i requisiti previsti presso la specifica gestione previdenziale.
Pensione ingegneri e architetti

Gli ingegneri e gli architetti possono, ad oggi, ottenere le seguenti tipologie di pensione presso Inarcassa:

    -pensione di vecchiaia unificata: il trattamento può essere ottenuto con almeno 66 anni di età e 32 anni e 6 mesi di contributi (esiste una deroga che prevede solo 20 anni di versamenti per chi ha versato il primo contributo antecedentemente al 29 gennaio 1981, se matura 65 anni di età e 20 anni di contributi alla data del 19 novembre 2015);
    -pensione di vecchiaia unificata anticipata: in questo caso, è possibile pensionarsi, nel 2018, con 63 anni di età e 32 anni e 6 mesi di contributi; nel 2019, con 63 anni di età e 33 anni di contributi; si è però soggetti a una penalizzazione percentuale che diminuisce al crescere dell’età;
    -pensione di vecchiaia posticipata: il pensionamento è possibile a 70 anni di età, senza requisito di contribuzione minimo, ma l’assegno è calcolato col sistema interamente contributivo, senza la quota retributiva; la quota di retributivo spetta solo a chi ha oltre 30 anni di contributi, oppure a chi ha raggiunto almeno 20 anni di contributi al 31 dicembre 2012;
    -pensione contributiva: è una pensione che spetta a chi compie 66 anni di età entro il 2017, se possiede almeno 5 anni di contribuzione; dal 2018 la pensione è abolita e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata.

Possono inoltre essere ottenuti i trattamenti d’invalidità, inabilità e le pensioni ai superstiti (indiretta e di reversibilità).

Il calcolo della pensione è misto (in parte reddituale, cioè basato sui redditi professionali, in parte contributivo, ossia basato sui contributi versati).
Pensione in cumulo ingegneri e architetti

Secondo quanto deliberato da Inarcassa, la pensione ingegneri e architetti con cumulo dei contributi può essere ottenuta con le regole previste per la pensione di vecchiaia unificata, ma senza utilizzare il calcolo misto della pensione. Dovrà essere utilizzato, invece, il sistema di calcolo contributivo, solitamente meno favorevole al pensionato.

Una doccia fredda per coloro che, in base alla normativa generale sul cumulo, e considerate le delibere più favorevoli emanate da altre casse professionali, non si aspettavano il ricalcolo contributivo della prestazione.

 

fonte: laleggepertutti.it

Pubblicato in Normativa
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