FinestreSecondo il TAR Lazio-Roma la diversa collocazione delle aperture sulla facciata del fabbricato configura un intervento di ristrutturazione che necessita del permesso di costruire.

Sul tema esiste un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale l’apertura di porte e di finestre sul prospetto di un edificio va qualificato sempre come intervento di ristrutturazione edilizia comportante modifica dei prospetti, assoggettato al regime del permesso di costruire ex art. 10 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, comma 1, lett. c) (vedi per tutte C. Cass. pen. 11/07/2014, n. 30575. Vedi anche le Note Apertura di porte e finestre sui prospetti: necessità del permesso di costruire e Restauro con modifica delle aperture esterne esistenti: è ristrutturazione edilizia pesante).

Nel caso esaminato dal TAR Lazio Roma 17/03/2020, n. 3329, si trattava di una fattispecie in cui risultava che il fabbricato aveva una diversa collocazione delle aperture sulla facciata rispetto a quanto riportato nella DIA che era stata presentata per interventi di manutenzione straordinaria. Il ricorrente eccepiva che tale differenza era imputabile ad un mero errore grafico.

Al riguardo i giudici hanno affermato che anche la diversa collocazione delle aperture sulla facciata del fabbricato configura un intervento di ristrutturazione che comporta la modifica del prospetto dell’immobile. Tale situazione, se abusiva, deve essere rimossa, a nulla rilevando dunque l'errore grafico dedotto dal ricorrente emerso dal confronto dello stato dei luoghi con gli elaborati grafici allegati alla DIA.

Nella sentenza in discorso il TAR si pronuncia anche sulla legittimità dell’ordine di demolizione di una tettoia affermando che la costruzione di una tettoia di rilevanti dimensioni (nel caso di specie m. 3,30x1,80x2,20h) con caratteristiche costruttive stabili, comportante un utilizzo durevole e la modifica del prospetto del fabbricato, va ricondotta nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia ex art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. d), soggetti al regime del permesso di costruire. Ne consegue in tali casi la legittimità dell'ordine di demolizione della tettoia priva di permesso di costruire, ex art. 33 del D.P.R. 380/2001.

Infine si segnala che i giudici hanno qualificato come opere di introduzione di elementi accessori, ascrivibili a interventi di risanamento conservativo, la realizzazione di una pensilina e di un comignolo, che se abusivi vanno correttamente sanzionati in via pecuniaria ex art. 37 del D.P.R. 380/2001.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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