Lunedì, 29 Gennaio 2018 15:53

Decreto BIM in vigore dal 27 gennaio

L'obbligo all'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione decorre dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi via via per importi minori a decorrere dagli anni successivi al 2019 fino alle opere sotto 1 milione di euro, per le quali il termine decorre dal 1° gennaio 2025

Entra in vigore sabato 27 gennaio il decreto BIM - in attuazione dell'art.23, comma 13, del Codice Appalti, che definisce le modalità e i tempi di introduzione dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture nelle stazioni appaltanti, per razionalizzare le attività di progettazione e le relative verifiche.

Il decreto, firmato lo scorso 1° dicembre da Graziano Delrio, è stato poi pubblicato il 12 gennaio scorso sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito del MIT.

Ricordiamo, però, che nonostante l'entrata in vigore, i primi 'effetti' della nuova normativa si avranno solo a partire dal 2019. L'obbligo dell'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione decorre infatti dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi via via per importi minori a decorrere dagli anni successivi al 2019 fino alle opere di importo inferiore a 1 milione di euro, per le quali il termine decorre dal 1° gennaio 2025.

Vengono disciplinati anche gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti, che dovranno adottare un piano di formazione del proprio personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.

E' previsto l'utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è definito l'utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento.

Il decreto prevede, già dall’entrata in vigore, l'utilizzo facoltativo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici per le nuove opere e per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, da parte delle stazioni appaltanti che abbiano ottemperato agli adempimenti preliminari.

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INARCASSA“Siamo delusi e preoccupati perché il decreto legislativo di attuazione della delega per la riforma del codice dei contratti pubblici non tiene nella dovuta considerazione la centralità della fase progettuale, fondamentale per la buona riuscita di un’opera pubblica, come più volte ribadito anche dal Ministro Delrio”. Con queste parole Andrea Tomasi, Presidente di Fondazione Inarcassa (braccio operativo sui temi della professione creato da Inarcassa), commenta lo schema di decreto recante il nuovo codice degli appalti. “La centralità del progetto, espressamente valorizzata nella legge di delega, non ha trovato adeguato sviluppo nel codice. Pertanto, la valutazione positiva che abbiamo più volte espresso durante l’iter di elaborazione della delega conferita dal Parlamento al Governo, non può che tradursi oggi in un profondo dispiacere per l’assenza di una disciplina organica degli appalti dei servizi di architettura e di ingegneria”. “Ci auguriamo – conclude Tomasi - che in sede di esame il Consiglio dei ministri prenda consapevolezza della necessità di intervenire sul tema della qualità del progetto e che le commissioni parlamentari competenti chiamate a rendere parere sul testo, e in particolare i relatori della legge di delega il Senatore Esposito e l’Onorevole Mariani, mettano in luce queste criticità. Auspichiamo, inoltre, una più attenta riflessione del Governo su questi aspetti e una disponibilità ad accogliere le sollecitazioni provenienti dagli operatori del settore anche in questa ultima, decisiva fase dell’iter legislativo”.

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