MB Crusher

Come risparmiare migliaia di dollari lavorando novemila chilometri di superficie, come demolire un edificio di sedici piani, come portare un frantoio in elicottero: sono tra i casi più straordinari realizzati in questo 2020.
Che i macchinari MB Crusher siano soliti trasformare i limiti dei cantieri in vantaggi competitivi non è certo una novità. Quando però l’ingegno dei clienti riesce a impiegarli in imprese davvero eccezionali, è d’abitudine per l’azienda renderle pubbliche. Ma non solo: quest’anno MB Crusher ha deciso di selezionare i casi più spettacolari, tra quelli inviati dai clienti di tutto il mondo, per metterli in rilievo nei propri canali social.
“Con questa operazione – rivelano dall’ufficio Marketing - vogliamo dare ancora più voce ai nostri clienti, che con le loro imprese aiutano noi e i cantieri in tutto il mondo a individuare nuove applicazioni risolutive. Per i lavori di tutti i giorni, ai quali non mancano di certo mille difficoltà, come per i cantieri più difficili.”

1. Portare un frantoio in elicottero
Lo scenario sono le Alpi Bavaresi: un rifugio a 1844 metri, punto di partenza di un sentiero escursionistico di lunga percorrenza, doveva essere in gran parte demolito e ricostruito. Il materiale risultante dalla demolizione avrebbe dovuto essere portato in valle, con costi elevati di trasporto e smaltimento.
Soluzione: è stato utilizzato il Frantoio mobile BF60.1 per lavorare il materiale in loco e riutilizzarlo per i fondi delle strade forestali. Come è arrivato al rifugio dato che l’elicottero può portare al massimo 1200 kg? La benna frantoio è stata alleggerita con facilità e velocità di alcune parti, portata in quota e assemblata in tempi rapidi.
Risultati: notevole risparmio di costi di smaltimento e trasporto, riutilizzo del materiale di risulta con vantaggi per il territorio.
Video https://vimeo.com/user70648502


MB Crusher Japan2. Demolire un edificio di 16 piani
Nel centro di una grande città giapponese l’obiettivo era quello di demolire un palazzo di 16 piani di cemento armato circondato da altri edifici e dal costante brulicare di vita. Erano necessari macchinari compatti e agili per agire sul tetto dell’edificio e demolire un piano alla volta. I resti della demolizione andavano gettati nella buca creata al centro dell’edificio per proteggere l’esterno e la zona circostante.
Soluzione: è stato scelto il Frantoio mobile MB Crusher BF70.2 che ha agito in spazi ridotti frantumando senza sosta il cemento armato e tutto l’edificio. La ciliegina sulla torta? La benna frantoio ha raggiunto il sedicesimo piano con una gru: grazie alle dimensioni e al peso della macchina MB l’operazione è risultata molto semplice.
Risultati: risparmio di tempo e di movimentazione mezzi, abbattimento di polveri e rumori.
Video https://vimeo.com/user70648502

3. Realizzare un tunnel sotto una strada evitando le vibrazioni
Nella zona della Bassa California, in Messico, l’obiettivo del cantiere era risolvere il problema di allagamento di una strada molto trafficata, con la costruzione di un tunnel di contenimento dell’acqua piovana. Criticità: il tunnel lungo, stretto e buio non consentiva l’acceso dei mezzi tradizionali e inoltre utilizzare il martello avrebbe creato troppe vibrazioni.
Soluzione: è stata utilizzata la Fresa MB Crusher MB-R500 montata su un mini escavatore per scavare tutto il tunnel. Ingombro minimo ma grande potenza. Risultati: nessuna vibrazione, scavo del solo materiale necessario, nessuna crepa sui muri.
Video https://vimeo.com/user70648502


4. Risparmiare migliaia di dollari lavorando più di 9.000 chilometri di superficie
In un’immensa area del Montana, negli Stati Uniti, il cantiere aveva l’obiettivo di preparare il terreno per lo sviluppo di una zona residenziale. Dallo scavo però sono emersi enormi quantità di ciottoli di fiume.
Soluzione: con il Frantoio mobile MB Crusher BF120.4 i ciottoli sono stati ridotti di dimensione e sono stati subito riutilizzati per i riempimenti. Risultati: risparmio delle spese di trasporto, di processo dei ciottoli in altra sede, di acquisto di nuovo materiale di riempimento. Si stimano decine di migliaia di dollari risparmiate.
Video https://vimeo.com/user70648502

5. Spostare rifiuti pericolosi in velocità e precisione
In Lettonia, l’azienda che si occupa di riciclo di rifiuti aveva l’obiettivo di gestire rifiuti pericolosi come bidoni di gasolio e di vernice. Soluzione: l’azienda ha utilizzato la pinza MB-G900 per afferrare i grandi pesi dei bidoni con precisione e maneggevolezza.
Risultati: risparmio di tempo e di mezzi, maggior operatività e redditività.
Video https://vimeo.com/user70648502

 

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Il Tar Campania, con la sentenza 1419/2020 ha spiegato cosa accade al permesso  di costruire in caso di sequestro del cantiere e sospensione dei lavori.

Lavori ediliziaIl caso in esame riguarda un'impresa a cui era stato posto a sequestro il cantiere. Come da prassi, allo scadere dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori e dunque la consegna del cantiere, il Dirigente del Settore Tecnico ed Urbanistica del Comune di Salerno aveva disposto la decadenza del permesso di costruire. L'imprenditore avrebbe dunque dovuto presentare un'istanza per ottenere una proroga del permesso.
L'impresa invece, impossibilitata a proseguire i lavori a causa del sequestro, aveva presentato ricorso.
Il Tar Campania si è dunque espresso a favore dell'impresa, dichiarando illegittima la decadenza del permesso di costruire da parte del Comune di Salerno,  basandosi sui seguenti elementi:
• dal sequestro penale del cantiere deriva una causa automatica sospensione del termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire;
• il sequestro penale dell’immobile delegittima l’imprenditore dal poter presentare un’istanza di proroga;
• a decorrere dalla data del sequestro, i lavori non possono proseguire senza incorrere in responsabilità penali;
• la decadenza del permesso di costruire è infatti un provvedimento tipico, in cui devono essere verificati soltanto i presupposti tassativamente previsti dall’art. 15 del dpr 380/2001.

I giudici hanno dunque concluso ricordando proprio che l'articolo 15 del Testo Unico dell'edilizia afferma che: “la proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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MB Crusher

Lavorare sempre allo stesso modo può essere la strada più semplice?
Spesso cambiare le abitudini costa fatica, anche in cantiere. Mantenerle, infatti, fa sentire più sicuri, si risparmiano ore di ricerca in alternative e sembra anche di risparmiare tempo e soldi. Il solito vecchio  caro metodo diventa una sorta comfort zone e dopo averlo usato per anni se ne conoscono alla perfezione i dettagli e le procedure.

Ma non è che questo processo, in apparenza collaudato, in realtà sia più costoso, più lento, più macchinoso?
Se il lavoro diventa più complesso e le offerte più agguerrite, non è che la resistenza alle solite abitudini diventi un boomerang per la crescita dell’azienda?
C’è un modo facile per stare al passo con i tempi: abbracciare il cambiamento, cercare nuovi metodi di lavoro o nuove attrezzature che consentano di lavorare in modo più rapido, redditizio, semplice e che creino nuovi opportunità di crescita. Ed è proprio così che ha fatto un’azienda in Argentina. Prima del materiale di scarto non ne faceva nulla, lo buttavano o lo accumulavano da parte. Poi hanno comprato una benna frantoio BF90.3 da installare al loro escavatore Hyundai e le cose sono cambiate. In meglio. Ora le pietre di scarto le frantumano e le rivendono con facilità. La loro attività si è ampliata e hanno una nuova fonte di guadagno. Video https://vimeo.com/463866396
Anche un metodo di lavoro che “ha sempre funzionato così” o che “non richiede modifiche” può avere grandi benefici da un cambiamento di rotta.
Quando ha installato al suo Caterpillar un frantoio a mascelle BF90.3, un’impresa miniera peruviana ha scoperto un modo per incrementare gli affari e allo stesso tempo non sprecare risorse per spese inutili.
Prima infatti rivendevano il gesso estratto così come era ad un prezzo irrisorio. Poi con la benna frantoio hanno iniziato a frantumarlo, dandogli quindi più valore e potendolo rivendere a un prezzo più alto. Passare dal vecchio metodo di lavoro a quello nuovo ha significato sia guadagnare più soldi sia avere un rapido ritorno dell’investimento del frantoio MB acquistato.
Video https://vimeo.com/463857516


Spesso in un progetto di lavori stradali acquistare il materiale di riempimento e trasportalo avanti e indietro per il cantiere con i camion non è proprio conveniente.
La soluzione più semplice è trovare un modo diverso per gestire il materiale di risulta da precedenti estrazioni e poterlo così riutilizzare. Come? Un’azienda indiana ha usato una benna frantumatrice BF90.3 per ridurre della misura corretta il materiale in modo che potesse essere subito riutilizzato.
Prima portavano via il materiale sul camion e riacquistavano il GSB per usarlo con sottofondo. Ora usano un frantoio mobile MB direttamente in cantiere e si producono il materiale di riempimento da soli.
Video https://vimeo.com/463861899

MB Crusher

Passare dal vecchio al nuovo metodo per queste aziende è stato semplice: hanno acquistato l’unità MB Crusher più adatta al loro lavoro e hanno capito che i benefici si sarebbero moltiplicati anche per i progetti futuri.
Dalla pietra di fiume al cemento, dal granito alle traversine e per molte aree di applicazione e materiali, le attrezzature MB Crusher semplificano e accelerano il passaggio dalle vecchie, spesso macchinose, abitudini, a quelle nuove, più intelligenti e consentono alle aziende di prendere in carico lavori che prima non sarebbero state in grado di portare a termine.

 

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Sabato, 10 Ottobre 2020 09:15

Gita al Faro con le unità MB Crusher

Con due unità MB Crusher al lavoro sull’isola francese di Ouessat un’azienda elimina il problema di acquisto e trasporto dei materiali.

Isola francese Ouessat
Ouessant è un isola francese a forma di chela di granchio, la più all’ovest di Bretagna, famosa per le sue scogliere e i suoi fari. E’ sempre stata un’isola difficile da raggiungere, basta pensare che il primo battello a vapore arrivò sull’isola solo nel 1880.

Oggi i collegamenti sono decisamente più fluidi, ma pur sempre complessi come per tutte le isole.  
Fino a poco tempo fa anche il materiale per le costruzioni e per i lavori stradali arriva dalla terraferma, per nave o aereo. Questo incideva parecchio sui costi di trasporto, e quindi sui costi di tutte le lavorazioni dei cantieri.

Ora le cose sembrano essere cambiate, in particolare da quando l’azienda Jean-Jacques Perhirin, di Kéranchas, ha acquistato due macchine di MB Crusher: la benna frantumatrice BF70.2 e la vagliante MB-S14 e le ha usate per riciclare i detriti in loco, prodursi il materiale da soli e allo stesso tempo salvaguardare il territorio.
Non solo, poter riciclare il materiale direttamente sull’isola ha risolto un problema molto importante: le vecchie cave locali sono ormai sature e lo stoccaggio dei rifiuti da estrazione diventa ingestibile proprio perché limitato.

Ora all’ombra di uno dei più potenti fari al mondo – il Faro  Crèac'h, 53 metri di altezza e in piedi dal 1863 – le due unità MB Crusher consento all’azienda di recuperare materiale di demolizione e  risparmiare sui costi di acquisizione e trasporto.
Montata su un Hitachi 170W, la benna frantoio BF70.2 frantuma mattoni e cemento, che non sono più considerati rifiuti: con le attrezzature giuste possono infatti essere lavorati sul posto e trasformati in materiale di qualità.
Con il frantoio e la vagliante di MB Crusher – entrambi installati ai loro escavatori - la società Jean-Jacques Perhirin evita il costo di importazione degli aggregati via mare, risparmia le risorse naturali del posto e diventa autonoma nella preparazione dei proprio materiali.

 

BF70.2 - Hitachi 170W


Con la vagliante ripuliscono e selezionano la parte fina dei detriti, con il frantoio a mascelle riducono i pezzi più grandi. Et voilà, ecco pronto  in poco tempo materiale per sottofondi, pavimentazioni, fondamenta.  Benna frantoio e benna vagliante MB Crusher, due macchinari che permettono di ottenere un prodotto di qualità dallo scarto.
Due problemi risolti. Una macchina operatrice e un solo operatore al lavoro. Un completo centro di riciclaggio disponibile in ogni cantiere.

E ora abbiamo anche il tempo di gustarci il panorama e farci una bella gita al faro:
Video https://vimeo.com/447396697

 

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Sabato, 12 Settembre 2020 12:42

L'asso del cantiere in alta quota

Una benna Frantoio BF120.4 impiegata nei lavori di creazione di un bacino di stoccaggio idrico tra le Alpi austriache

Benna frantoio MB CrusherQuando parliamo di Austria subito ci vengono in mente montagne innevate, baite e vallate di straordinaria bellezza.
Ci troviamo infatti nel cuore delle Alpi, nella località sciistica di Gosau Hintertal, che d’inverno si popola di turisti alla  ricerca di scenari mozzafiato da godersi tra una discesa sugli scii e una risalita in vetta.
 
Le aziende locali si preparano alla stagione sciistica già dall’estate, prevendento tutti i lavori per la messa in funzione di strutture e impianti. L’unica grande incognita, ma anche la protagonista indiscussa dello scenario invernale, rimane sempre lei, la neve.

Che cosa succederebbe, infatti, se i primi fiocchi tardassero ad arrivare?
Evento raro, in Austria, ma da prevedere, in modo da non essere colti impreparati. E’ proprio per questo motivo che gli addetti ai settore spesso costruiscono bacini idrici per l’innevamento artificiale. E così ha fatto la Dachstein Turismus AG – l’azienda turistica locale - realizzando a 1000 metri di altezza un bacino artificiale per gli impianti sciistici di Gosau- Zwueselalm e Annaberg-Zwieselalm .
L’infrastruttura serve proprio a questo: a creare la neve, quando la neve non c’è. E garantire così la funzionalità dell’impianto stesso.

A prendere in carico lavoro, la ditta Karl Pitzer GmbH, che ha raccolto la sfida di:
rimuovere 120.000 metri cubi di materiale
costruire 22 metri di argini
utilizzare 54.000 metri cubi di materiale per realizzare il bacino.
Ma le sfide, in alta montagna sono all’ordine del giorno.

Grazie a un parco macchine all’altezza del lavoro, e forte dell’esperienza in ambito alpino, la ditta si è messa all’opera con ben 9 escavatori tra le 30 e 60 tonnellate, 5 camion da carico, 1 frantoio con vagliatura, un rullo, un bulldozer e un telescopico.

E un asso nella manica, il frantoio mobile MB Cruher modello BF120.4, montato su escavatore Liebehrr936. Il frantoio MB è stato utilizzato per completare alcuni lavori che altrimenti gli altri macchinari non avrebbero potuto eseguire, sia per la difficoltà di lavorazione sia perché già impiegati per altri scopi.
Lavori di dettaglio, ma non per questo meno importanti, anzi: ad esempio, la benna frantoio ha frantumato la pietra calcarea usata poi come sottofondo per la viabilità stessa del cantiere e come materiale di drenaggio per la creazione del bacino di stoccaggio.

L’attrezzatura MB Crusher ci ha permesso di finire i lavori più in fretta e non avere tempi morti in cantiere – commentano dall’azienda - non solo, abbiamo anche risparmiato sull’acquisto di ghiaia, praticamente ce la siamo prodotti da soli direttamente in cantiere”.

Grazie alla sua versatilità e alla capacità di adattarsi ad ogni tipologia di applicazione, materiale e luogo, la Benna Frantoio MB è stata il lasciapassare per la riuscita dei lavori e ha permesso alla ditta di avere una soluzione pronta in cantiere per tutte le necessità di frantumazione che via via si presentavano.

Un vero asso nella manica, che per tutte queste ragioni ha contribuito significativamente alla conclusione del cantiere  in tempo per la sua messa in opera nel Novembre 2019.

Il frantoio a mascelle BF120.4 è un’attrezzatura adatta ad ogni marca di escavatore a partire dalle 30 tonnellate. Permette la scelta della granulometria in uscita, grazie alla facile regolazione delle mascelle che si può ottenere direttamente in cantiere e in modo pratico e veloce.

E’ la soluzione facile  per  ottenere materiale frantumato di ottima qualità e subito utilizzabile per qualsiasi esigenza.

 

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A SAIE 2020 (BolognaFiere, 14 – 17 ottobre 2020) nell’area speciale InCalcestruzzo, saranno presenti macchine per il trasporto, la consegna e la messa in opera del calcestruzzo: autocarri Astra con allestimento Cifa, veicoli IVECO e Mercedes con allestimento Cifa, Pompa  per Spritz  Beton Cifa, Pompa Carrellata Cifa. Per il movimento terra saranno presenti, tra gli altri, escavatori JCB.

Macchine cantiereSi tratta di mezzi che, grazie anche all’introduzione di tecnologie innovative, di allestimenti particolari e l’adozione di specifici dispositivi, implementano l’efficienza della macchina, riducono i costi di gestione, ottimizzano il dialogo macchina-operatore e la sicurezza in cantiere.
 

Nell’area esterna, i professionisti in visita a SAIE potranno effettuare dei test di guida del nuovo Mercedes Arocs,  veicolo da cantiere che introduce inedite soluzioni digitali altamente tecnologiche. Tra queste la MirrorCam al posto degli specchietti retrovisori e grandangolari. Con la MirrorCam il conducente gode di una visuale panoramica della parte posteriore del veicolo e di una migliore visibilità generale, fondamentale soprattutto in situazioni di cantiere con fango e polvere, al crepuscolo o in galleria. Un grande vantaggio per effettuare le manovre di carico e scarico in totale sicurezza.

 

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RistrutturazioneLa Corte Costituzionale chiarisce i limiti entro i quali è possibile effettuare un intervento di ristrutturazione soggetta a SCIA mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato.

La Corte costituzionale, con la sentenza 24/04/2020, n. 70, nel dichiarare costituzionalmente illegittime le disposizioni della Regione Puglia sul “piano casa” che consentivano la realizzazione di interventi edilizi di demolizione e ricostruzione anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza, ha chiarito gli attuali limiti della c.d. “ristrutturazione ricostruttiva” soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

RISTRUTTURAZIONE RICOSTRUTTIVA DOPO IL D.L. SBLOCCA CANTIERI
La Corte Costituzionale ha ricordato i vari interventi a livello statale che hanno via via modificato le norme in materia del D.P.R. 380/2001, evidenziando che gli stessi avevano progressivamente allargato l’ambito degli interventi di ristrutturazione, consentendo di derogare all’identità di volumetria in caso di ricostruzioni volte alla riqualificazione edilizia e imponendo il rispetto della sagoma solo per immobili vincolati.

Questa tendenza però si è arrestata nel 2019, con il D.L. 32/2019 (cosiddetto decreto “sblocca cantieri”), che ha inserito il comma 1-ter all’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 secondo il quale “in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”.

Secondo la Corte, tale norma:
- detta una regola unitaria, valevole sull’intero territorio nazionale, diretta da un lato a favorire la rigenerazione urbana e, dall’altro, a rispettare l’assetto urbanistico impedendo ulteriore consumo di suolo;
- impone per la ristrutturazione ricostruttiva, il generalizzato limite volumetrico (a prescindere, dunque, dalla finalità di riqualificazione edilizia) e il vincolo dell’area di sedime.

Allo stato attuale, quindi, la ristrutturazione ricostruttiva, autorizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è ammissibile purché siano rispettati i volumi, l’area di sedime del manufatto originario e, per gli immobili vincolati, la sagoma.

Ne consegue che le Regioni non possono qualificare come intervento di ristrutturazione ricostruttiva assoggettato a SCIA interventi che determinano una modifica della volumetria e dell’area di sedime.

NORME SUL PIANO CASA
Sulla base di tali premesse non può sostenersi che l’intervenuta modifica normativa statale non incida sulla legislazione regionale attuativa del “piano casa”, considerata disciplina speciale rispetto alla normativa generale prevista dal legislatore nazionale. Il nuovo comma 1-ter dell’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 stabilisce infatti che i limiti volumetrici e di sedime si applichino in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, così esprimendo una ratio univoca, volta a superare tutte le disposizioni (anche regionali), in materia di SCIA, incompatibili con i nuovi vincoli.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Edilizia & Materiali

Cartello cantiereLa Corte di Cassazione riepiloga interessanti principi sull’obbligo di esposizione del cartello di cantiere, riaffermando che la violazione comporta la punibilità ai sensi dell’art. 44, D.P.R. 380/2001.

Nel caso di specie si trattava di lavori per i quali era stata rilasciata una SCIA alternativa al permesso di costruire di cui all’art. 23, comma 01, D.P.R. 380/2001. A seguito di accertamento emergeva che, nonostante che i lavori fossero in corso in quanto non ancora ultimati ed il titolo edilizio fosse ancora efficace, il cartello di cantiere non era stato esposto. Inoltre l'obbligo di apporre il cartello di cantiere era nella specie previsto nel regolamento edilizio comunale. I ricorrenti erano stati pertanto condannati in ordine al reato di cui all'art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. a), per la mancata affissione del cartello.

Al riguardo la Corte di Cassazione, con la sentenza 28/10/2019, n. 43698, ha confermato la condanna sulla base dei seguenti principi:

- la violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal titolo medesimo, è punita dall'art. 44, D.P.R. n. 380/2001, lett. a), se commessa dal titolare del permesso a costruire, dal committente, dal costruttore o dal direttore dei lavori, essendo detti soggetti responsabili, stante il principio ricavabile dall'art. 29, comma 1, D.P.R. 380/2001, di conformarsi alle previsioni urbanistiche ed esecutive risultanti dalla normativa, dalla pianificazione e dal titolo edilizio;

- in costanza d'efficacia del titolo, l'obbligo di apposizione del cartello perdura sino all'ultimazione dei lavori, anche se gli stessi siano stati momentaneamente sospesi, ed infatti l’obbligo non viene meno nel caso di cantiere inoperante o sospeso, essendo invece necessaria la sua presenza dall'inizio dei lavori fino alla loro definitiva conclusione;

- la violazione penale sussiste ogni qual volta il regolamento edilizio preveda l'apposizione del cartello, anche se non si tratti di permesso di costruire. Ed infatti, soltanto le ipotesi di reato contenute nell'art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b) e c) (salva la diversa fattispecie di lottizzazione abusiva prevista da tale ultima disposizione) si riferiscono esclusivamente allo svolgimento di lavori in assenza o in totale difformità o variazione essenziale dal permesso di costruire e dalla SCIA sostitutiva ai sensi dell'art. 23, comma 01, D.P.R. 380/2001. La fattispecie penale residuale di cui alla lett. a) del predetto art. 44, D.P.R. 380/2001, si riferisce invece a qualsiasi tipo di inosservanza delle previsioni normative, di pianificazione e regolamentari, indipendentemente dal fatto che si tratti d'intervento assoggettato a permesso di costruire (o a SCIA ad esso alternativa) piuttosto che a semplice SCIA. Se, dunque, il regolamento edilizio preveda l'apposizione del cartello anche per opere assoggettate alla semplice SCIA, l'inosservanza della disposizione integra gli estremi della contravvenzione in parola.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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Attestazione SOAIl Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha ribadito che l’avvalimento dell’attestazione di qualificazione per i lavori pubblici (attestazione SOA) non può risolversi in un prestito meramente cartolare e astratto del requisito di partecipazione, ma deve essere soddisfatto concretamente e con specificazioni controllabili dalla stazione appaltante.

AVVALIMENTO DI GARANZIA E AVVALIMENTO TECNICO - La pronuncia TAR. Trentino Alto Adige 02/10/2019, n. 121, ha preventivamente richiamato la distinzione tra:
- avvalimento c.d. “di garanzia”, che ha ad oggetto i requisiti di carattere economico-finanziario e, in particolare, il fatturato globale o specifico e che ricorre nel caso in cui l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata la propria solidità economica e finanziaria;
- avvalimento c.d. “operativo” o “tecnico”, che ha invece ad oggetto i requisiti di capacità tecnico-professionale e che ricorre nel caso in cui l’ausiliaria si impegni a mettere a disposizione dell’ausiliata le proprie risorse tecnico-organizzative indispensabili per l’esecuzione del contratto di appalto.
L’avvalimento di garanzia non comporta che il relativo contratto si riferisca alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, ma è sufficiente che dalla ridetta dichiarazione emerga l’impegno contrattuale a prestare ed a mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva solidità finanziaria ed il patrimonio esperienziale. Diversamente, nell’avvalimento tecnico sussiste sempre l’esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate, onde è imposto alle parti di indicare con precisione i mezzi aziendali messi a disposizione dell’ausiliata per eseguire l’appalto.
Si richiama in proposito anche C. Stato 28/02/2018, n. 1216.

AVVALIMENTO DELL’ATTESTAZIONE SOA - L’attestazione SOA non si connota quale mero requisito di ordine economico-finanziario, ma ai sensi dell’art. 84 del D. Leg.vo 50/2016, comma 4, è riferita anche alle capacità tecniche e professionali dell’impresa. Pertanto, la qualificazione dell’avvalimento in questione come di mera garanzia (quindi non comportante l’obbligo di specificazione nel relativo contratto delle risorse messe a disposizione) deve essere esclusa, con la conseguenza che l’indicazione dei mezzi aziendali messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto è necessaria a pena di esclusione quando l’avvalimento riguarda l’attestazione SOA, che viene rilasciata previa verifica della complessiva capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dell’impresa.
Il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dell’attestazione SOA non accompagnato da un contratto che indichi specificamente quali mezzi e risorse vengono messi a disposizione dell’ausiliata non consente che la stazione appaltante possa confidare su un impegno contrattuale certo e vincolante per le proprie aspettative di buona esecuzione del servizio. In altre parole, l’avvalimento dell’attestazione SOA non può risolversi in un prestito meramente cartolare e astratto del requisito di partecipazione, ma deve essere soddisfatto concretamente e con specificazioni controllabili dalla stazione appaltante.
Questa conclusione è in linea con la prevalente giurisprudenza. Si citano a titolo di esempio: C. Stato 16/05/2017, n. 2316; C. Stato 12/05/2017, n. 2226; C. Stato 23/02/2017, n. 852.

OGGETTO DELL’AVVALIMENTO NON DETERMINATO MA DETERMINABILE - La pronuncia in oggetto TAR. Trentino Alto Adige 02/10/2019, n. 121, ha inoltre richiamato la precedente C. Stato Ad. Plen. 04/11/2016, n. 23, secondo la quale non si configura la nullità del contratto di avvalimento nel caso in cui una parte dell’oggetto, pur non essendo puntualmente determinato, sia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, ritenuta peraltro non applicabile al caso specifico nel quale non solo una parte, ma l’intero oggetto del contratto non è risultato agevolmente determinabile, visto che il contratto non individuava in alcun modo risorse e attrezzature messe a disposizione.

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Direttore lavoriIn tema di vizi dell’opera, la Corte di Cassazione ha affermato che il direttore dei lavori non ha un obbligo continuo di vigilanza sulle attività di semplice esecuzione realizzate dall'appaltatore.

Nel caso di specie i ricorrenti chiedevano il risarcimento dei danni nei confronti della ditta appaltatrice e del direttore lavori con riferimento a vizi nell’edificazione di una villa bifamiliare, consistenti nell'inidonea impermeabilizzazione di una guaina.
Era stato accertato - in primo e secondo grado - che si trattava di negligenza nell’apposizione di una guaina impermeabilizzante, un’attività di semplice esecuzione e senza alcuna difficoltà particolare, non bisognevole di alcuna direttiva specifica, rientrante dunque nella fattispecie di opera esecutiva non complessa e oggetto di competenze e capacità di modesti operai edili.

La Corte di Cassazione, con l'Ord. C. Cass. civ. 29/05/2019, n. 14751, ha specificato che il direttore dei lavori è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve impiegare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione e nel perimetro delle sue competenze, il risultato che il committente si aspetta di conseguire.
Da questo, tuttavia, non deriva a suo carico né una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori riferibile all'appaltatore, né un obbligo continuo di vigilanza anche in relazione ad attività di semplice esecuzione.
Sicché, in assenza di un qualche indice che faccia supporre che l'appaltatore sia stato sottoposto dal committente a direttive così stringenti da sottrargli qualsiasi possibilità di autodeterminazione, l'appaltatore rimane esclusivo responsabile dell'esecuzione delle opere previste ovvero dei danni conseguenti a negligenza nell'attuazione.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

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