Manutenzione dei balconi: chiarimenti sulla ripartizione delle spese tra condomini
La Corte di Cassazione fornisce chiarimenti in merito alla ripartizione delle spese condominiali, con particolare riferimento alle spese per la manutenzione dei balconi aggettanti.
Con la sentenza del 12/03/2020, n. 7042, la Suprema Corte si è pronunciata nell’ambito di una fattispecie in cui una condomina chiedeva di essere esonerata dalle spese relative al rifacimento dei balconi dei condomini di una scala e la condanna del Condominio a restituirle le somme già pagate per i balconi di proprietà degli altri partecipanti al condominio. Nella specie la delibera condominiale gravava i proprietari dei singoli balconi delle spese per la ripavimentazione degli stessi ma ripartiva tra i vari condomini le restanti spese per la complessiva manutenzione dei balconi medesimi.
MANUTENZIONE DEI BALCONI
Al riguardo i giudici, accogliendo il ricorso, hanno ribadito che in tema di condominio negli edifici, i balconi aggettanti, in quanto "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Ne consegue che le spese relative alla manutenzione dei balconi, comprensive non soltanto delle opere di pavimentazione, ma anche di quelle relative alla piattaforma o soletta, all'intonaco, alla tinta ed alla decorazione del soffitto, restano a carico del solo proprietario dell'appartamento che vi accede, e non possono essere ripartite tra tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Pertanto, con riferimento ai balconi:
- vanno ripartite le spese relative ai soli beni comuni, intendendosi per tali i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole;
- sono a carico esclusivo del proprietario e non vanno pertanto ripartite le spese relative alla pavimentazione, alla piattaforma o soletta, all'intonaco, alla tinta ed alla decorazione del soffitto.
NULLITÀ DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE
La Corte ha inoltre precisato che l'assemblea condominiale non può validamente assumere decisioni che riguardino i singoli condomini nell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano sull'adeguato uso delle cose comuni. Pertanto, nel caso di lavori di manutenzione di balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti che vi accedono, viene ritenuta nulla la deliberazione che disponga, appunto, in ordine al rifacimento della relativa pavimentazione.
Inoltre alle deliberazioni prese dall'assemblea condominiale si applica il principio dettato in materia di contratti dall'art. 1421, Cod. civ., secondo cui è comunque attribuito al giudice, anche d'appello o di cassazione, il potere di rilevarne d'ufficio la nullità. Una deliberazione assembleare di ripartizione tra i condomini delle spese di manutenzione dei balconi di proprietà esclusiva non vale, pertanto, a scongiurare la pretesa di ripetizione di quanto si assume indebitamente versato al condominio a tale titolo.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it
Il pannello fotovoltaico porta fiori da arredo urbano per balconi
Scordatevi gli ingombranti pannelli fotovoltaici collocati su tetti o nei posti più isolati. Da oggi l'energia si fa con l'arredo per la casa . Ri-ambientando, società specializzata nella produzione di energie alternative e sostenibili, ha ideato un nuovo mini sistema fotovoltaico in grado di sorprendere l'acquirente dal punto di vista estetico, senza mai dimenticare del beneficio ambientale e del conseguente risparmio energetico.
«Esistono migliaia di differenti tipologie di pannelli fotovoltaici - dice Antonio Fischetto, responsabile di Ri-Ambientando - noi cerchiamo di aggiungervi quel quid che rende l’oggetto carico di un’idea migliorativa, di una nota particolare. L’elemento, di per se innovativo, trova nuovo significato ed appeal anche quando non è inutilizzato. Così abbiamo deciso di trasformare il classico pannello FV in utile porta-fiori».Il pannello da balcone nasce infatti proprio come complemento d'arredo che coniuga desing ,tecnologia ed esigenze funzionali. Si tratta di un generatore di corrente elettrica autoprodotta grazie al sole. Questi i dati tecnici: il pannello da un metro quadro da balcone contiene una tecnologia fotovoltaica vetro/tedlar semitrasparente dotato di micro-inverter per una immissione diretta di energia elettrica auto prodotta all’ impianto domestico e realizzato con celle fotovoltaiche policristalline di colore verde che ne determinano la potenza da 135 a 180 watt. NON necessita di alcun tipo di autorizzazione per l’impiego da parte dei gestori energetici e NON necessita di modifiche tecniche all’ impianto elettrico. «Si applicano su tutte le superfici esterne del balcone - assicura Fischetto - offrendo una piacevolezza di integrazione archittettonica al paesaggio e al contesto urbano. Tutto ciò soddisfacendo esigenza energetica derivante da fonte alternativa e rinnovabile di tutti coloro che vivono in alloggio in condominio». I pannelli porta fiori, anche in gruppo, si connettono in un amen alla rete domestica inserendo la spina elettrica in dotazione alla prima presa a muro. Risultato: abbatte così i consumi energetici tradizionali ,azzera i costi di stand-by e diminuisce i prelievi dal contatore della abitazione , immettendo corrente alternata nell’impianto domestico.Il pannello è prodotto in Italia ,disponibile in piu’ taglie e con le migliori materie prime presenti sul mercato , consente un'eccellente RISPARMIO IN BOLLETTA pur rimanendo un oggetto dal design leggero ed essenziale.