Valore Energia

Sei titolare di un impresa oppure un libero professionista? Scopri in quali casi puoi beneficare del Superbonus 110% grazie a Valore Energia.

Sono in molti ad aver atteso con ansia l’approvazione degli Ecobonus 110 % contenuti nel DL Rilancio. Grazie all’approvazione di queste ingenti detrazioni fiscali finalmente è possibile dare il via ai lavori di riqualificazione energetica. Lavori che da molto tempo oramai in diversi di voi avevano in programma di fare.
Anche gli imprenditori ed i liberi professionisti attendevano con ansia l’approvazione di queste misure di rilancio per l’edilizia e per il settore della riqualificazione energetica. Tuttavia, nelle liste dei beneficiari degli Ecobonus sembrano non rientrare imprenditori e titolari di una partita Iva.
“Ma quindi è possibile usufruire del superbonus anche per imprese e partite iva?”
Se ad una lettura superficiale e poco approfondita del testo del Decreto Rilancio sembrerebbe che gli Ecobonus per imprese e partite IVA non sarebbero previsti, ad una lettura più attenta, integrata anche dai vari interventi dell’Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione, emerge in realtà che in alcuni casi per le imprese e le P. IVA è possibile fruire degli ecobonus.
Cerchiamo quindi di spiegare approfonditamente questa questione.

I beneficiari degli ecobonus 110%
Prima di scoprire se gli ecobonus sono usufruibili anche da imprese e P.Iva, facciamo un breve riassunto della situazione che riguarda i beneficiari di queste misure.
Come si può evincere dal testo del decreto infatti la super detrazione è destinata ai seguenti beneficiari:
• i condomini;
• le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
• gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Sembrerebbe quindi che gli esercenti attività di impresa, arti e professioni siano esclusi dall’ agevolazione. Tuttavia è possibile un’eccezione che riguarda il caso in cui sia il condominio stesso a fare i lavori.

Ecobonus per imprese e partite IVA
La formulazione del testo del DL Rilancio non prevede alcuna restrizione per i condomini. Questo significa che le imprese o i liberi professionisti la cui attività ha sede in un immobile che si trova all’interno di un condominio possono usufruire degli ecobonus 110%.
Facciamo un esempio pratico: Il signor Mario Rossi ha un ufficio al piano terra di un condominio in cui svolge la sua attività. Il condominio in cui si trova l’ufficio del signor Mario Rossi decide di intraprendere i lavori per installare il cappotto termico (oppure gli altri interventi trainanti). In questo caso il signor Mario può quindi decidere di sostenere degli interventi “trainati” all’interno del suo immobile e beneficare della detrazione degli ecobonus 110 %.
Il discorso appena affrontato quindi non si può applicare nel caso in cui l’impresa si trovi in un’intera palazzina adibita alla propria attività. Questo perché l’agevolazione scatta solo se l’immobile si configura come abitazione principale.

Le risoluzioni dell’ Agenzia delle Entrate sugli Ecobonus
E’ stata infatti la stessa AdE, tramite la risoluzione 303/2008 a limitare l’applicabilità dell’agevolazione escludendo le società di costruzione e ristrutturazione edilizia che avessero eseguito interventi di efficientamento energetico.
Con la Risoluzione 340/2008 invece, sempre l’AdE, aveva negato il riconoscimento del beneficio per gli interventi realizzati da società esercenti attività di pura locazione su immobili destinati alla locazione abitativa.
 Questo perché il DL Rilancio avrebbe voluto “promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio da riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio”.

L’intervento della Corte Suprema di Cassazione
Tuttavia, non molto tempo fa, è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione con una serie di sentenze di parere diverso da quello dell’Agenzia delle Entrate.
Tramite queste sentenze ha stabilito che lo scopo della legge è comunque quello di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale. Tali interventi infatti possono, sempre secondo la Corte Suprema, tutelare l’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico.
Infatti, la Corte ha osservato che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” incide solo sul piano contabile e fiscale e non propone alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.

Conclusioni
La sentenza della Corte Suprema rappresenta quindi un importante passo avanti in materia degli ecobonus 110%. Tanto che la Agenzia delle Entrate ha dovuto ampliare la platea dei beneficiari allineandosi a quanto stabilito dalla Corte suprema.
 In particolare nella Risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate si ammette la possibilità di detrarre con Ecobonus e Sismabonus anche le spese per interventi di risparmio energetico o di messa in sicurezza sismica effettuati su:
• Gli immobili merce delle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare
• Gli immobili locati a terzi da parte di società immobiliari.

Valore Energia
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Pubblicato in Comunicati stampa

AgriturismoSul Suppl. al BURB 16/03/2020, n. 19 è stata pubblicata la proroga dei termini per il rilascio delle domande a valere sul bando per il sostegno alla costituzione e sviluppo di agriturismi e fattorie multifunzionali.

A seguito della difficoltà di acquisire la necessaria documentazione per l’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus “Covid 19”, i termini previsti dalla Misura a sostegno alla costituzione e allo sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche risultano ora così prorogati:

- rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN: ore 14:00 del 18/04/2020;
- candidatura della domanda attraverso la piattaforma informatica SIA-RB: ore 17:00 del 24/04/2020.

Si ricorda che il bando prevede 10 milioni di euro per sostenere:
- il recupero funzionale di immobili, siti nell’azienda agricola e accatastati da almeno 5 anni;
- piccole costruzioni ex-novo per la realizzazione di laboratori polifunzionali aziendali, aule didattiche e servizi che non comportino perdita di SAU. Le trasformazioni ammesse sono quelle che vanno verso prodotti non agricoli (fuori Allegato I del TFUE);
- agricampeggi, aree verdi attrezzate, allestimento di spazi per musei sulle tradizioni contadine, sistemazioni esterne, piccole piscine, campetti pluriuso anche per il turismo equestre e relativi servizi;
- acquisto di nuovi impianti, macchinari, hardware, software, arredi ed attrezzature strettamente funzionali al progetto;
- spese generali, quali spese tecnico-progettuali, direzione lavori, consulenze agronomico-forestali, geologiche ed ambientali, economico finanziarie, costi per rilascio di autorizzazioni e nulla osta. Finanziabili, inoltre, le spese per la cartellonistica obbligatoria.

L’investimento massimo ammissibile per ogni azienda è di 400 mila euro e l’entità massima dell’aiuto è pari a 200 mila euro per azienda.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

Consumi climatizzazione

I dati del rapporto Assoimmobiliare - ENEA sui consumi energetici negli edifici ad uso direzionale

La climatizzazione pesa per il 57 per cento sui consumi energetici negli edifici ad uso ufficio, seguita dalle apparecchiature elettriche (26%) e dall’illuminazione (17%). È quanto emerge dal Rapporto Assoimmobiliare - ENEA “Benchmark di consumo energetico degli edifici per uffici in Italia”, che intende fornire alle aziende uno strumento di autovalutazione. Il rapporto ha inoltre calcolato una spesa media annua a metro quadro di circa 15 euro per la climatizzazione estiva e invernale, 6,40 euro per le apparecchiature e 4,40 euro per l’illuminazione.

Lo studio è stato realizzato su un campione di 118 edifici direzionali distribuiti su tutto il territorio nazionale e ha evidenziato variazioni significative tra le regioni del Nord, dove i consumi sono maggiori, e quelle del Centro e del Sud. L’analisi comparata delle diagnosi energetiche al centro dell’indagine ha permesso inoltre di identificare indici di prestazione di riferimento per valutare eventuali attività di ottimizzazione del consumo energetico degli edifici.

Federico Testa, Presidente ENEA, ha dichiarato: “Con questo studio vogliamo fornire un contributo per stabilire standard univoci per le diagnosi energetiche nel settore immobiliare a uso direzionale. Una delle grandi sfide in cui l’ENEA è impegnata, anche in qualità di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica, è gettare le basi per un parco immobiliare ad alta efficienza, con vantaggi innegabili dal punto di vista ambientale, economico e occupazionale. Considerando che il patrimonio edilizio italiano risale in molti casi agli anni ‘50, 60 e 70, sono presenti ampi margini per la messa in efficienza, con conseguenti significativi risparmi in bolletta che possono arrivare fino al 60%”.
Silvia Maria Rovere, Presidente di Assoimmobiliare, ha commentato: “Assoimmobiliare è in prima linea su tutte le tematiche relative all’efficienza energetica ed è impegnata in un costante lavoro di ricerca e innovazione, anche grazie alla proficua collaborazione con ENEA, finalizzato a fornire agli operatori del settore nuovi strumenti tecnici in grado di supportarli nella realizzazione e riconversione di un patrimonio immobiliare sostenibile. L’efficienza energetica è oggi uno dei driver principali per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana più che mai necessari per rilanciare la competitività del Sistema Paese e apre nuove strade all’applicazione di nuove tecnologie nell’industria immobiliare, sia agli edifici che ai servizi coinvolti”.
Assoimmobiliare collabora attivamente con ENEA alla realizzazione delle linee guida delle diagnosi energetiche, strumento essenziale per la valutazione di interventi di riqualificazione e ristrutturazione anche integrale degli edifici. La disomogeneità di approccio dovuto all’assenza di una metodologia condivisa e la necessità di definire degli indicatori univoci, ha indotto ENEA e Assoimmobiliare a proporre una personalizzazione del foglio di calcolo di accompagnamento per la redazione delle diagnosi energetiche da presentare entro i prossimi quattro anni, in modo da fornire uno standard nella classificazione dei consumi energetici.

A partire dal 2014 ENEA ha dato vita ad un tavolo tecnico in ottemperanza del quadro normativo che ha introdotto per le grandi imprese l’obbligo di presentare una diagnosi energetica ogni quattro anni, per arrivare entro il 2050 ad ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica.

Pubblicato in Varie